Sentenza Nº 32193 della Corte Suprema di Cassazione, 10-12-2019

Presiding JudgeDI IASI CAMILLA
ECLIECLI:IT:CASS:2019:32193CIV
Date10 Dicembre 2019
Judgement Number32193
CourtQuinta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
2019
2041
Civile Sent. Sez. 5 Num. 32193 Anno 2019
Presidente: DIIASI CAMILLA
Relatore: MONDINI ANTONIO
Data pubblicazione: 10/12/2019
SENTENZA
su~
ricorso
3721-2013
proposto
da:
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FATII
DELLA
CAUSA
L
In
controversia
vertente
sulla
legittimità
di un preavviso di
fermo
di
autoveicolo notificato il 19 marzo 2008 dalla spa Equitalia Sud alla srl
Industria
della Poltrona Pizzetti, a garanzia del pagamento
di
alcune cartelle relative a
crediti
tributari,
seguite
da
avvisi
di
mora,
la
prima sezione della commissione
tributaria regionale
deft'
Lazio, con sentenza in data 12 dicembre 2011,
n.
713,
confermando
la
decisione di primo grado, dichiarava che l'avvenuta notifica
delle cartelle, negata dalla contribuente, era dimostrata dai documenti prodotti
dall'agente
della
riscossione
e che,
quindi,
le
contestazioni
sollevate
nell'originario ricorso e riproposte in appello, dovevano essere disattese in
quanto, non afferendo a vizi propri del preavviso di fermo, avrebbero dovuto
essere sollevate mediante l'impugnazione delle cartelle.
2.
La
società contribuente ricorre per
la
cassazione della sentenza sopradetta.
3.
Equitalia Sud resiste con controricorso.
4. L'Agenzia delle Entrate ha depositato atto di costituzione
tardivo
al
solo fine
di poter partecipare all'udienza
di
discussione.
RAGIONI
DELLA
DECISIONE
l.
Con
il
primo
motivo
di ricorso viene lamentata, in
riferimento
all'art.360,
comma
l,
n.
3,
c.p.c.,
la
violazione del comma
lO
bis
introdotto
nell'art. 36
d.lgs. 26 febbraio 1999, n.46,
dall'artA
d.l.24
settembre
2002, n.209,
convertito dalla
1.22
novembre 2002, n.265 e
la
violazione
dell'art.l9
d.lgs.
31
dicembre 1992,
n.
546, per avere
la
commissione
tributaria
regionale del Lazio
negato
la
possibilità di
far
valere
il
disposto del suddetto comma 10 bis in sede
di impugnazione del preavviso
di
fermo, malgrado
detto
articolo fosse
entrato
in vigore dopo
la
scadenza del
termine
per l'impugnazione degli avvisi di mora,
notificati tra il 20
settembre
1990 e
il
23 settembre 2002 (v. pagine
lO
e
11
del ricorso per cassazione).
2.
Con
il secondo
motivo
di
ricorso viene lamentata, in
riferimento
all'art.360,
comma
l,
n.4, c.p.c., l'omessa pronuncia sul
motivo
di appello volto a
denunciare
il
mancato esame, da parte dei primi giudici, della dedotta
contrarietà
dell'atto
impugnato
al citato comma 10 bis
dell'art.36,
d.lgs. 26
febbraio 1999, n.46.
3. I
motivi
in
esame
vanno
disattesi.
Il
comma
10-bis
dell'art.36,
d.lgs.46/1999
prevede che
"entro
il
31
dicembre 2002, l'ente creditore procede
automaticamente all'annullamento dei ruoli resi esecutivi
prima
del
31
dicembre 1994 e non riscossi, a condizione che, alla data del
31
dicembre
2001: a) le somme iscritte
in
tali ruoli non siano oggetto
di
provvedimenti
di
sospensione; b) non siano scaduti i
termini
di cui all'articolo
77
del decreto del
Presidente della Repubblica
28
gennaio 1988, n.43,
per
la
presentazione,
da
parte del concessionario, delle domande
di
rimborso o di discarico delle quote
iscritte nei
predetti
ruoli".
La
ricorrente assume che gli avvisi di mora indicati
nel preavviso di
fermo
e il preavviso di
fermo
siano
illegittimi
in
quanto
relativi
a pretese
impositive
non più esigibili perché
portate
in ruoli che, in forza della
disposizione citata, avrebbero
dovuto
essere annullati.
Al
di
del
fatto
che
la
contribuente
si
è
limitata
a dare conto delle date di notifica degli avvisi e
ad
affermare che
tutte
le pretese impositive
tranne
una
(relativa
all'anno
1995)
si
riferiscono a periodi precedenti
al
1994 ma non
ha
specificato se e quali
pretese siano
portate
in ruoli rese esecutivi prima del 31 dicembre 1994,
l'assunto è
giuridicamente
infondato:
la
disposizione, come
si
ricava dalla
relativa
interpretazione
letterale, non stabilisce che
tutti
i ruoli resi esecutivi
prima del 31 dicembre 1994 e non riscossi sono privi di
effetto
dal
31
dicembre
2002 con conseguente estinzione automatica delle pretese
impositive
iscritte in
quei ruoli;
la
disposizione è rivolta all'ente creditore a cui viene imposto di
annullare i ruoli a
determinate
condizioni e sempre che, come previsto, dal
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comma 10
quater
del medesimo
art.36,
l'annullamento non comporti oneri a (
('
carico del bilancio dello Stato. Quanto sopra considerato,
la
prospettata
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~
,
violazione
dell'art.19
d.lgs.
546/92
(ai sensi del
comma del quale, ognuno v
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degli
atti
autonomamente
impugnabili può essere
impugnato
solo per vizi 8
propri;
la
mancata notificazione di atti
autonomamente
impugnabili adottati
precedentemente
all'atto
notificato, ne consente l'impugnazione
unitamente
a
quest'ultimo)
e il
dedotto
difetto
di pronuncia non
comportano
la
cassazione
della sentenza con rinvio della causa
al
giudice del
merito
perché questi
si
pronunci
su
quanto
dedotto
dalla contribuente giacché, come questa Corte ha
avuto modo di precisare, "alla luce dei principi
di
economia processuale e di
ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell'art. 111, comma
2, Cost., nonché
di
una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art.
384 c.p.c. ispirata a
tali
principi, una volta verificata l'omessa pronuncia su
un
motivo di gravame,
la
Suprema Corte può
omettere
la
cassazione con rinvio
della sentenza impugnata e decidere
la
causa nel
merito
allorquando
la
questione
di
diritto
posta con quel
motivo
risulti infondata, di modo che
la
statuizione
da
rendere viene a confermare
il
dispositivo della sentenza di
appello {determinando l'inutilità di un ritorno della causa in fase
di
merito},
sempre che
si
tratti
di
questione che non richiede
ulteriori
accertamenti di
fatto"
(Cass. n.
16171/2017).
4.
Con
il terzo e
quarto
motivo
di ricorso, viene
lamentato,
in
riferimento
all'art.360,
comma
l,
n.S, c.p.c. e, rispettivamente, agli
artt.360,
comma
l,
n.3, c.p.c. e 2697 c.c., che i giudici di appello non hanno spiegato come
abbiano
potuto
ritenere le cartelle sottese all'avviso di
fermo
"regolarmente
notificate, come documentato dal concessionario della riscossione", malgrado
Equitalia Sud avesse depositato in giudizio solo gli avvisi di ricevimento di
quelle che
la
stessa Equitalia aveva
affermato
essere le notifiche delle cartelle
in questione e non anche
la
copia conforme delle stesse cartelle.
S.
Con
il
quinto
e il sesto
motivo
di ricorso viene
lamentata,
in
riferimento
all'art.360,
comma
l,
n.3,
c.p.c.,
la
violazione e falsa applicazione degli
artt.3
e 14
1.20
novembre
1982,
n.
890, in combinato disposto con l'art. 26 d.P.R. 29
settembre
602,
e 60 d.P.R. 29
settembre
1973,
n.600,
per
avere
la
commissione regionale
ritenuto
regolare
la
notifica delle cartelle a base del
preavviso di
fermo
nonostante
la
mancata produzione delle relative relate e
nonostante che,
proprio
a causa di tale mancanza, non fosse possibile
individuare l'agente notificatore.
6. I
quattro
sopradetti
motivi,
suscettivi di esame
congiunto
perché connessi,
sono infondati. "La notifica della cartella esattoriale
può
avvenire anche
mediante invio diretto,
da
parte
del concessionario,
di
lettera raccomandata
con avviso di ricevimento,
in
quanto
la
seconda
parte
del comma 1 dell'art. 26
del
d.
P.
R.
n.
602
del 1973, prevede una modalità
di
notifica, integralmente
affidata
al
concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a
quella della
prima
parte
della medesima disposizione e
di
competenza
esclusiva dei
soggetti
ivi
indicati.
In
tal caso,
la
notifica
si
perfeziona con
la
ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso
di
ricevimento, senza
necessità di
un
'apposita relata, visto che è l'ufficialè postale a garantirne, nel
menzionato avviso, l'esecuzione effettuata
su
istanza del soggetto legittimato
e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come
confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui
il concessionario è obbligato a conservare
per
cinque
anni
la
matrice o
la
copia
della cartella con
la
relazione dell'avvenuta notificazione o con l'avviso di
ricevimento,
in
ragione della forma di notificazione prescelta,
al
fine di esibirla
su richiesta del contribuente o dell'amministrazione"(Cass.
n.6395/2014;
n.4275/2018;
n.l9270/2018).
La
commissione tr:butaria regionale, con
la
sentenza impugnata, ha asserito di
aver
verificato, in base
ai
documenti
depositati dal concessionario -documenti che
la
ricorrente afferma essere gli
avvisi di ricevimento delle notifiche-
la
regolare effettuazione delle notifiche
stesse con ciò
implicitamente
anche asserendo
trattarsi
di notifiche eseguite,
appunto,
ai
sensi della seconda parte del comma l dell'art. 26 del d.
P.
R.
n.
602 del 1973 (il ché
la
ricorrente non
ha
mai contestato). Aggiungasi, con
riguardo alla eccepita mancata produzione delle "copie
conformi"
delle cartelle,
che
"in
tema
di
notifica della cartella esattoriale ex art. 26, comma
1,
seconda
parte, del d.P.R.
n.
602 del 1973,
la
prova del perfezionamento del
procedimento
di
notificazione e della relativa data è assolta mediante
la
produzione dell'avviso
di
ricevimento, non essendo necessario che l'agente
della riscossione produca
la
copia della cartella di pagamento,
la
quale, una
volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, deve, anche in omaggio
al
principio
di
cd.
vicinanza della prova, ritenersi ritualmente consegnata, stante
la
presunzione
di
conoscenza di cui all'art.1335
c.
c., supera bile solo se il
contribuente dimostri di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di
prenderne cognizione" (Cass.
n.
33563/2018).
7.
In
ragione di
tutto
ciò che precede
il
ricorso deve essere rigettato.
8.
Le
spese seguono
la
soccombenza.
PQM
rigetta
il
ricorso;
condanna
la
società ricorrente a rifondere alla spa Equitalia Sul le spese del
giudizio
di
legittimità,
liquidate in 8000,00, oltre spese forfetarie e accessori
di legge;
condanna
la
società ricorrente a rifondere alla Agenzia delle Entrate le spese
\;1
del giudizio di legittimità, liquidate
in
6500,00, oltre spese prenotate a - \
debito.
Così
deciso in
~oma
nella camera di consiglio dell'8 ottobre 2019.

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