Sentenza Nº 32044 della Corte Suprema di Cassazione, 11-12-2018

Presiding JudgeMANNA ANTONIO
ECLIECLI:IT:CASS:2018:32044CIV
Date11 Dicembre 2018
Judgement Number32044
CourtSezioni Unite (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
SENTENZA
sul ricorso 1828-2018 proposto da:
JOHN AUGUSTINE, elettivamente domiciliato
in ROMA, presso la
CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall'avvocato SALVATORE CENTONZE;
- ricorrente -
Civile Sent. Sez. U Num. 32044 Anno 2018
Presidente: MANNA ANTONIO
Relatore: TRIA LUCIA
Data pubblicazione: 11/12/2018
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
contro
MINISTERO DELL'INTERNO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 597/2017 della CORTE D'APPELLO di LECCE,
depositata 1'1/06/2017.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
09/10/2018 dal Consigliere LUCIA TRIA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale LUCIO CAPASSO, che ha concluso per l'accoglimento del
ricorso;
udito l'Avvocato Salvatore Centonze.
ESPOSIZIONE DEI FATTI
1.
Con sentenza n. 1516/2016 il Tribunale di Lecce - rigettata
l'eccezione del Ministero dell'Interno in merito alla sussistenza della
giurisdizione del giudice amministrativo, dovendo la situazione
giuridica del ricorrente essere qualificata come diritto soggettivo -
respinse la domanda del cittadino nigeriano John Augustine volta ad
ottenere l'accertamento e la dichiarazione del proprio diritto al rilascio
del permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi degli artt. 5 e
22, comma 12-quater, del d.lgs. n. 286 del 1998 (d'ora in poi: TUI,
Testo unico immigrazione), per la riscontrata mancanza del parere
favorevole del Pubblico Ministero.
2.
L'Augustine ha impugnato tale sentenza e la Corte d'appello di
Lecce, accogliendo un motivo dell'appello incidentale del Ministero
dell'Interno, ha dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo,
in base alle seguenti considerazioni:
a) è indubbio che la situazione giuridica soggettiva di chi chiede
la protezione internazionale e/o la protezione umanitaria è da
qualificare come diritto soggettivo costituzionalmente protetto, in
quanto si tratta di un diritto che ha natura diritto umano
Ric. 2018 n. 01828 sez. SU - ud. 09-10-2018
-2-
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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