Sentenza Nº 32017 della Corte Suprema di Cassazione, 18-07-2019

Presiding JudgePEZZULLO ROSA
ECLIECLI:IT:CASS:2019:32017PEN
Date18 Luglio 2019
Judgement Number32017
CourtQuinta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
ROMA ELIO nato a TRENTOLA-DUCENTA( ITALIA) il 03/04/1951
MARINO ANTONIO nato a AVERSA( ITALIA) il 22/03/1972
SANGES MARIA nato a NAPOLI( ITALIA) il 13/11/1956
ROMA MADDALENA nato a NAPOLI( ITALIA) il 16/03/1979
ROMA FRANCESCO nato a NAPOLI( ITALIA) il 21/07/1976
ROMA RAFFAELE nato a TRENTOLA-DUCENTA( ITALIA) il 06/01/1954
D'ALESIO GIANCARLO nato a MANDURIA il 20/09/1974
ROMA ANNUNZIATA nato a NAPOLI il 28/08/1975
ROMA ANNUNZIATA nato a NAPOLI il 13/05/1980
ROMA CONCETTA nato a VILLARICCA 11 19/05/1986
ROMA ROSA nato a NAPOLI il 28/03/1982
SOLLUTRONE ANNAMARIA nato a AVERSA il 10/11/1959
MARINO LINA nato a VILLARICCA il 08/08/1973
ROMA LUCA (EREDE ROMA FRANCESCO) nato a AVERSA il 27/11/1997
SOCIETA' MARINO S.R.L.
ROMA GENEROSO nato a TRENTOLA DUCENTA il 13/10/1947
Penale Sent. Sez. 5 Num. 32017 Anno 2019
Presidente: PEZZULLO ROSA
Relatore: CALASELICE BARBARA
Data Udienza: 08/03/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
avverso il decreto del 7/12/2017 della Corte di appello di Napoli
udita la relazione svolta dal consigliere
B.
Calaselice;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero in persona del Sostituto
Procuratore generale, T. Epidendio, che ha concluso chiedendo l'annullamento con
rinvio del decreto, limitatamente alla posizione di Concetta Roma, in ordine
all'immobile sito in San Marcellino alla Via Cimitero di Trentola, sub 8, con
declaratoria di inammissibilità dei ricorsi proposti nell'interesse di Lina Marino,
Antonio Marino e della Marino s.r.I., e il rigetto di tutti gli altri ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1.
Con decreto del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, del 4 dicembre
2014, depositato il 2 aprile 2015, veniva applicata a:
-
Elio Roma
la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica
sicurezza, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, per la durata di anni
cinque;
-Francesco Roma classe '76
(figlio di Elio),
Generoso Roma
e
Raffaele
Roma
(fratelli di Elio) la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di
pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, per la durata
di anni quattro;
-
la cauzione di euro 3.000,00 ciascuno e la misura patrimoniale della confisca
di beni, anche intestati a terzi, ritenuti nella disponibilità dei proposti.
2.
Con il decreto impugnato, della Corte di appello di Napoli, del 7 dicembre
2017, depositato il 19 gennaio 2018, veniva parzialmente riformato il decreto
impositivo, con l'annullamento della misura di prevenzione personale applicata a
Elio Roma, Francesco Roma, Generoso Roma e Raffaele Roma, per difetto di
attualità della pericolosità qualificata.
2.1. Inoltre il decreto revocava la confisca di:
-
un'autovettura Daimler Chrysler, intestata a Giancarlo D'Alesio;
-
un appartamento, sito a San Marcellino, alla Via Cimitero in catasto al fl. 3
p.11a 5334, sub 7, oltre ai diritti pari a 1/6 dei subbi 5, 6, 13 intestato a Nicola
Cipullo;
-
un appartamento, sito nel medesimo complesso, particella sub 9, oltre ai
diritti pari ad 1/6 dei subbi 1, 5, 6 e 13, intestato ad Annunziata Roma classe '80;
-
un appartamento, sito nel medesimo complesso, particella sub 11, oltre ai
diritti pari ad 1/6 dei subbi 1, 5, 6 e 13, intestato ad Annunziata Roma classe '80.
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Si disponeva, nel resto, la conferma del provvedimento appellato.
2.1.
Le misura di prevenzione personale, secondo la motivazione della Corte
di appello, avevano trovato origine, tra gli altri elementi, nelle condanne
irrevocabili di
Elio Roma
e dei suoi fratelli,
Raffaele
e
Generoso,
per truffa che
aveva ad oggetto conferimento di rifiuti in discariche abusive, con la compilazione
di false bolle di accompagnamento, nelle quali ruolo centrale veniva riconosciuto
a Gaetano Cerci, esponente del
clan
dei casalesi, oltre all'esecuzione di
provvedimenti cautelari per associazione a delinquere, di cui all'art. 416-bis cod.
pen., in concorso con esponenti del sodalizio indicato, giustificati dall'accusa di
aver contribuito, continuativamente, ad eseguire trasporti di rifiuti, illecitamente
conferiti nel territorio campano, nonché illecito smaltimento, nell'interesse
patrimoniale del
clan.
2.2.
Quanto alla posizione di
Francesco Roma, classe ' 76,
si era ritenuto
che l'esistenza di precedenti, penali e giudiziari, per reati a salvaguardia
dell'ambiente, l'emissione a suo carico della misura cautelare, unitamente al padre
Elio Roma, nel processo relativo ad una complessa attività organizzata dedita al
traffico illecito di rifiuti (cd. operazione Re Mida), fossero tutti elementi espressione
della sua pericolosità qualificata.
2.3.
Il decreto impugnato aveva annullato le misure di prevenzione personali,
rilevando che la pericolosità qualificata dei proposti avesse avuto durata a partire
dagli anni '80 e sino al primo decennio del 2000 (con eccezione di Francesco Roma,
per il quale la pericolosità è stata collocata, quale
dies a quo,
dall'assunzione della
carica di amministratore di diritto della RFG s.r.I.), anni nei quali i predetti si erano
dedicati, costantemente, al settore del traffico illecito di rifiuti, quali punti di
riferimento del
clan
nel lucroso affare dello smaltimento, considerata l'assenza di
elementi e informazioni circa il perdurare dell'attività illecita, in concomitanza con
lo sfaldamento del sodalizio di riferimento ed il venir meno di condotte criminose,
sintomatiche di pericolosità qualificata.
2.4.
Quanto ai provvedimenti patrimoniali, il decreto impugnato evidenzia che
questi prendevano le mosse dalla qualificazione dei fratelli Roma come
imprenditori mafiosi
che, con le loro società, avviate ed operative nel campo dello
smaltimento dei rifiuti per trent'anni (nei quali operavano illecitamente, attraverso
false certificazioni relative allo smaltimento, costante violazione della normativa di
settore, oltre a ricorrere ad una massiccia evasione fiscale) avevano stabilmente
operato in cointeressenza con l'associazione camorristica denominata
clan
dei
casalesi, avvantaggiandosi della forza intimidatrice del gruppo criminale di
riferimento ed assicurando enormi profitti, derivanti da una delle principali attività
2
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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