Sentenza Nº 32011 della Corte Suprema di Cassazione, 18-07-2019

Presiding JudgePALLA STEFANO
ECLIECLI:IT:CASS:2019:32011PEN
Judgement Number32011
Date18 Luglio 2019
CourtQuinta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ROMANO MONACHELLI NATALE nato a PALERMO il 01/05/1961
avverso la sentenza del 26/09/2017 della CORTE ASSISE APPELLO di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA FILIPPI
che ha concluso chiedendo
Il Proc. Gen. conclude per il rigetto
udito il difensore
L'avv. Marco Grispo, in sost. dell'Avv. Lorenzo Marchese, per la parte civile, si associa
alle conclusioni del P.G. e deposita conclusioni scritte e nota spese delle quali chiede la
liquidazione
L'avv. Angelo Barone, per il ricorrente, insiste per l'accoglimento del ricorso.
Penale Sent. Sez. 5 Num. 32011 Anno 2019
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO
Data Udienza: 11/06/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
1 - Con sentenza del 24 febbraio 2015, la Prima sezione di questa Corte
annullava la sentenza della Corte di assise di appello di Palermo che aveva
riformato la sentenza della locale Corte di Assise che aveva assolto Natale
Romano Monachelli dai delitti di omicidio volontario aggravato consumati il 21
novembre 1994 ai danni del fratello Filippo e della cognata Elena Lucchese.
1 - 1 - La Prima sezione, premesse le dovute considerazioni sui limiti del
sindacato di legittimità e sulla regola di giudizio
delroltre ogni ragionevole
dubbio",
considerava che, nell'impugnata sentenza, la Corte di merito si era
saldamente ancorata alle risultanze probatorie in riferimento all'epoca della
morte dei due coniugi, alle modalità di causazione del loro decesso, al mezzo
utilizzato per condurli a morte, alla individuazione del momento in cui era stata
incendiata l'autovettura all'interno della quale si erano rinvenuti i due cadaveri.
Considerava invece non condivisibili i criteri di valutazione adottati nel
verificare la congruità delle testimonianze
de relato
sul fatto, acquisite nel corso
dell'istruttoria dibattimentale, e la conseguente motivazione sulla ritenuta
responsabilità del prevenuto (riteneva però tardive le censure mosse per la
mancata applicazione dei principi fissati dalla Corte EDU nella sentenza Dan c.
Moldavia).
Rilevava, infatti, che:
-
non si era compiuta una esaustiva valutazione della attendibilità della
deposizione di Sternquist Edith Ulrika Signe, detta Erika (compagna dell'imputato
Natale Romano Monachelli, prima in Sicilia e poi nel suo Paese d'origine, la
Svezia) - che avrebbe raccolto le confidenze rese nell'immediatezza del fatto
dall'imputato, e che l'aveva, in un primo momento, nei primi anni 2000,
denunciato ma che poi, escussa in dibattimento, aveva ritrattato l'accusa;
-
nel valorizzare le testimonianze, ulteriormente
de relato
(perché
promananti dalla confidenze fatte dalla sopra citata Erika), di Per Sternquist,
Lisbeth Carlander Fredriksson, Kristina Stjiemquist, Tunander Jlassi Skoglund
detta Marlene, la Corte di merito non aveva considerato che le stesse
scaturivano da un'unica e comune fonte di riferimento, costituita, appunto, da
Sternquist Edith detta Erika, la cui intrinseca credibilità non era stata
puntualmente vagliata;
-
ricordando i principi di diritto che presiedono alla valutazione della
testimonianza indiretta, la Corte territoriale non aveva condotto un congruo
esame analitico delle deposizioni degli indicati testi
de relato,
considerando le
incertezze e le discrasie presenti in ciascuna di esse, c3me i primi giudici, che
1
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT