Sentenza Nº 31974 della Corte Suprema di Cassazione, 18-07-2019

Presiding JudgeDE GREGORIO EDUARDO
ECLIECLI:IT:CASS:2019:31974PEN
Judgement Number31974
Date18 Luglio 2019
CourtQuinta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sui ricorsi presentati da:
Burani Walter, nato a Cavriago, il 24/1/1933;
Burani Giovanni Valter, nato a Parma, il 20/10/1964;
avverso la sentenza del 20/10/2017 della Corte d'appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.
Antonietta Picardi, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza
impugnata;
udito per la parte civile l'avv. Alberto Sirani, che ha concluso chiedendo il rigetto dei
ricorsi;
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Penale Sent. Sez. 5 Num. 31974 Anno 2019
Presidente: DE GREGORIO EDUARDO
Relatore: PISTORELLI LUCA
Data Udienza: 13/03/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
uditi per gli imputati l'avv. Valerio Spigarelli e l'avv. Stefano Borella, che hanno
concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1.
Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Milano ha confermato, anche agli
effetti civili, la condanna di Burani Walter e Burani Giovanni Valter per i reati di
bancarotta fraudolenta patrimoniale (capi A e B), bancarotta fraudolenta documentale
e da reato societario (capo C), commessi nella loro qualità di amministratori di Burani
Designers Holding NV (in seguito BDH), Mariella Burani Family Holding s.p.a. (in
seguito MBFH) e di Mariella Burani Fashion Group s.p.a. (in seguito MBFG), società
tutte dichiarate fallite nel corso del 2010, le prime due dal Tribunale di Milano e la terza
da quello di Reggio Emilia. Nei confronti degli imputati si è proceduto nelle forme del
giudizio immediato custodiale in merito alla ritenuta dissipazione delle risorse di BDH e
MBFH impegnate per sostenere in ottica manipolativa il corso borsistico del titolo della
controllata MBFG acquistandone le azioni - anche attraverso il lancio di una OPA
parziale sul 15% del capitale di quest'ultima da parte della citata MBFH - pur nella
consapevolezza delle condizioni di crescente criticità in cui tale società versava, nonché
della avvenuta alterazione dei suoi dati contabili e dei suoi bilanci eseguita mediante
appostazioni meramente fittizie.
2.
Avverso la sentenza ricorrono gli imputati con atto unico a firma dei comuni difensori
articolando venticinque motivi.
2.1 Con il primo motivo si lamenta violazione di legge, nonché vizio di motivazione in
relazione all'ordinanza del 31 gennaio 2011 con la quale è stata ammessa la
costituzione di parte civile dei commissari straordinari di MBFG. In primo luogo,
rilevano i ricorrenti, la costituzione di parte civile non potrebbe avvenire fino al
compimento delle formalità di apertura del dibattimento, dovendo essere decisa
sempre e comunque nella fase deputata alla costituzione delle parti. Pertanto, il
Tribunale, all'udienza del 17 gennaio 2011, anziché concedere alle parti civili un
termine per controdedurre e di fatto sanare i vizi eccepiti dalla difesa, avrebbe dovuto
decidere immediatamente sulle deduzioni di quest'ultima. In tal modo, sarebbe stato
infatti leso il diritto di difesa degli imputati, essendo del tutto inutile eccepire un vizio
formale dell'atto di costituzione di parte civile, ove poi il giudice di merito disponga un
rinvio anche solo formale per controdedurre, ammettendo di fatto alla successiva
udienza la presentazione di un nuovo atto di costituzione di parte civile che sani i vizi
eccepiti precedentemente. L'illegittimità dell'ordinanza impugnata emergerebbe altresì
dal palese contrasto con altra emessa dal Tribunale in data 21 marzo 2011, con cui
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale
sarebbero state invece rigettate le costituzioni di parte civile depositate nella stessa
udienza, nonostante non si fosse ancora aperto il dibattimento. Inoltre, la Corte
territoriale avrebbe errato nel ritenere che in ogni caso le costituzioni di parte civile
potessero ritenersi tempestive in quanto avvenute prima dell'esaurimento delle attività
volte ad accertare la regolare costituzione delle parti. Ciò non sarebbe corretto poiché,
nel caso di specie, la contumacia degli imputati, pur dichiarata formalmente nella
medesima udienza in cui sono state ammesse le costituzioni di parte civile, sarebbe
stata in realtà discussa alla prima udienza. Ciò posto, la difesa chiede di annullare
l'ordinanza impugnata e, per l'effetto, la sentenza limitatamente alle statuizioni civili
relative all'unica parte civile ancora presente nel processo. In subordine, qualora si
decidesse di aderire all'orientamento giurisprudenziale per cui è ammissibile la
costituzione di parte civile depositata prima del compimento delle formalità di apertura
del dibattimento, chiede la trasmissione agli atti alle Sezioni Unite per l'evidente
contrasto giurisprudenziale creatosi.
2.2 Con ìl secondo motivo viene eccepita la nullità del decreto di giudizio immediato
emesso nei confronti degli odierni imputati, per difetto di capacità del giudice, nonché
quella derivata di tutti i successivi atti processuali. Premessa del percorso
argomentatívo seguito dai ricorrenti è la natura propriamente giurisdizionale del
sindacato sull'evidenza probatoria affidato al giudice per le indagini preliminari ex
art.
453 c.p.p. anche nell'ipotesi di giudizio immediato cd. custodiate, coerentemente con
l'orientamento interpretativo sostenuto dalle Sezioni Unite di questa Corte nella
sentenza Squicciarino, a cui si sarebbe erroneamente contrapposta la sentenza
impugnata ed il cui superamento nella sede del giudizio di legittimità imporrebbe
eventualmente la rimessione del ricorso al Supremo Collegio, ai sensi dell'art. 618,
comma
1
-
bis,
c.p.p. Dovendosi pertanto ritenere che nell'ipotesi in considerazione sia
posta in essere una valutazione di sostenibilità dell'accusa in dibattimento del tutto
analoga a quella svolta dal giudice dell'udienza preliminare, dovrebbe addivenirsi a
un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 34, comma
2
-
bis,
c.p.p. e tale
da estenderne analogicamente l'applicazione anche al caso in cui destinatario della
richiesta di giudizio immediato sia il medesimo giudice che, nel corso delle indagini
preliminari, abbia disposto una misura cautelare personale in riferimento allo stesso
fatto oggetto dell'imputazione. La ritenuta incompatibilità del giudice per i motivi
suindicati, astrattamente idonea a porsi a fondamento dell'astensione o, in mancanza,
della ricusazione dello stesso, conduce i ricorrenti a ravvisare ulteriori profili di
incostituzionalità della disciplina del rito, consistenti nella mancata previsione della
comunicazione all'indagato del deposito della richiesta di giudizio immediato, nonché di
un congruo termine per la dichiarazione di ricusazione. Si argomentano quindi la non
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