Sentenza Nº 31933 della Corte Suprema di Cassazione, 06-12-2019

Presiding JudgeDE CHIARA CARLO
ECLIECLI:IT:CASS:2019:31933CIV
Date06 Dicembre 2019
Judgement Number31933
CourtPrima Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
Civile Sent. Sez. 1 Num. 31933 Anno 2019
Presidente:
DE
CHIARA CARLO
Relatore: MARULLI MARCO
Data pubblicazione: 06/12/2019
SENTENZA
sul ricorso
21567/2018
proposto
da:
<:::...>
rJ
L
C,
~
o
Fincos Spa, in persona del legale
rappresentante
pro
tempore,
0
domiciliata
in Roma, P.zza
Cavour,
presso
la
Cancelleria Civile della
Corte
di Cassazione,
rappresentata
e difesa dagli
avvocati
Gian Paolo
Fassi e Giuseppe Fassi,
giusta
procura
in calce al ricorso;
-
ricorrente
-
contro
Serbelloni
S.r.l.
in
liquidazione,
in
persona
del legale
rappresentante
pro
tempore,
elettivamente
domiciliata
in Roma, Corso
Trieste
n.88,
presso lo
studio
dell'avvocato
Fabrizio
!ovino
che
la
rappresenta
e
difende
unitamente
all'avvocato
Valentina
Piras,
giusta
procura
in
calce al
controricorso;
-
controricorrente
-
avverso
la
sentenza n.
3499/2018
della
CORTE
D'APPELLO di
MILANO, del
18/07/2018;
udita
la
relazione della causa
svolta
nella pubblica udienza del
10/10/2019
dal cons.
dott.
MARCO MARULLI;
udito
il P.M. in persona del
Sostituto
Procuratore Generale
dott.
ALBERTO CARDINO, che
ha
concluso
per
il
rigetto
del ricorso o in
subordine
per
rimessione alle SS.UU;
uditi
per
la
ricorrente
l'Avvocato
Pierandrea Fassi, con delega, che ha
chiesto
l'accoglimento
del ricorso;
udito
per
la
controricorrente
l'Avvocato
Fabrizio
!ovino,
che ha
chiesto il
rigetto
FATTI
DI
CAUSA
1.1.
In
seguito
alla cassazione con
rinvio
di una sua
precedente
pronuncia,
decretata
da questa Corte con sentenza
19567/2016,
la
Corte d'Appello
di
Milano,
nuovamente
attinta,
per
quanto
qui
ancora
rileva, dalla Serbelloni s.r.l. in liquidazione al fine di
vedere
riconosciuto il
compenso
per
la
mediazione
prestata
in
favore
della
Montecuccoli
Sviluppo
s.r.l. in relazione alla
vendita
di un
immobile
di
proprietà
di
questa
sito in Milano, ha
confermato
la sentenza di
accoglimento
in
primo
grado
della
domanda
e, preso
atto
che nelle
more
del giudizio la Montecuccoli era stata cancellata dal
registro
delle
imprese
e si era quindi
estinta,
ha
condannato
la
Fincos s.p.a.
al
pagamento
reclamato;
e ciò
sull'assunto
che,
rivestendo
quest'ultima
la
qualità
di socio unico della Montecuccoli al
momento
della cancellazione, la Fincos,
giusta
l'
insegnamento
delle SS.UU.
6070/2013,
era succeduta nelle obbligazioni della società
estinta
e
ne
rispondeva
perciò a
mente
dell'art.
2495
cod. civ.
Per
la
cassazione di
detta
sentenza
la
Fincos si vale di un ricorso
affidato
a
tre
motivi,
illustrati
pure
con
memoria,
cui resiste con
controricorso
la
Serbelloni.
RG 21567
!1
8 Fincos-Serbe
ll
oni 2
1.2
.
Il
ricorso,
chiamato
inizialmente
alla
trattazione
avanti
alla
sottosezione I della Sezione
VI
di questa Corte, in esito all'adunanza
camerale del
5.2.2019
è
stato
rimesso
all'odierna
pubblica udienza
con ordinanza
interlocutoria
14309
del
24.5
.
2019.
RAGIONI
DELLA
DECISIONE
2.
Il
ricorso -alla cui
disamina
non fa scudo
la
pregiudiziale
opposta
dalla
controricorrente,
dal
momento
che, come
pure
ravvisato
dalla
sottosezione
remittente
nella citata ordinanza
interlocutoria,
le
questioni
sollevate sono
tutt'altro
che
prive
di
pregnanza
giuridica -
al
primo
motivo
lamenta
la violazione
e/o
la falsa applicazione
dell'art.
2495
cod. civ., nonché
dell'art
.
«2426»
(rectius,
2462)
cod.
civ. posto che,
pur
individuando
nell'art.
2495
cod. civ.
la
norma
applicabile alla
fattispecie,
la
Corte d'Appello,
nell'affermare
la
responsabilità di essa
ricorrente,
ha
mostrato
di farne
un'«applicazione
del
tutto
errata
in violazione con il
disposto
stesso
della
norma,
oltre
che con la
ratio
della stessa e le stesse indicazioni
della
Suprema
Corte sulle quali
pretende
di
basarsi»;
e ciò perché,
sebbene la
norma
limiti
la
responsabilità dei soci,
l'impugnata
decisione
mai
si
potrebbe
gi
ustificare
sul
presupposto
dell'illimitata
responsabilità di essa
ricorrente,
«giacché, non solo ciò non è in
alcun
modo
espresso in alcuna
parte
della
sentenza,
ma
si
tratterebbe
di
circostanza
smentita
da
fatti
pacifici»,
vero
che nulla
la Fincos
aveva
conseguito a seguito della liquidazione della
Montecuccoli.
D'altro
canto -prosegue
la
ricorrente
-la decisione
impugnata
neppure
sarebbe censurabile in relazione all'
art.
2462
cod. civ.,
«avendo
la
Corte d'Appello di Milano
erroneamente
considerato Fincos come socio
illimitatamente
responsabile»,
quantunque
nella specie fossero
stati
da essa
soddisfatti
gli
adempimenti
previsti
dal
comma
2
dell'articolo
in
parola.
RG 215 67/18 F
in
cos-Serbe
ll
o
ni
3
3.
Il
motivo
e,
meglio,
la
prima
doglianza che con esso
si
intende
rappresentare
-cui si
oppone
ex
adverso
una generica
protesta
di
inammissibilità
senza
indicarne
il
contenuto
-è
fondata
e
la
sua
fondatezza
determinando
l'accoglimento
del ricorso e la
conseguente
cassazione della decisione in esame con
rinvio
al
giudice di
merito
per
una
nuova
disamina,
solleva il collegio
dall'esame
degli
ulteriori
motivi
di ricorso,
intesi
a
denunciare,
l'uno
(il
secondo),
l'omesso
esame di un
fatto
decisivo
costituito
dalla
mancata
distribuzione
di
somme
in esito alla liquidazione della Montecuccoli e
dall'adempimento
nella specie delle condizioni
indicate
dall'art.
2462
ai fini della
limitazione
della responsabilità del socio unico,
l'altro
(il
terzo),
la
nullità
della sentenza
per
vizio di
motivazione
apparente
non
avendo
la
corte
di
merito
indicato in base a
quali
elementi
di
giudizio, poste le
richiamate
premesse, sia
addivenuta
ad una
conclusione del
tutto
discorde da esse;
motivi
che,
per
il
decretato
accoglimento
del
primo
motivo
di ricorso,
restano
ovviamente
assorbiti
attesone
il
carattere
subordinato.
4.
Quanto
alla
questione
che giunge all'esame del collegio,
sfrondata
delle suggestioni che da
sempre
hanno
accompagnano
- e
continuano
ad
accompagnare,
pur
dopo il lapidario inciso che
figura
nell'incipit
dell'art.
2495,
comma
2, cod. civ. -il
dibattito
sugli
effetti
della cancellazione della società dal
registro
delle
imprese
e
ricondotta
perciò nei
giusti
confini della
fattispecie
oggetto
di
giudizio, si
compendia
nel chiedersi
se
ai fini di
vedere
affermata
la
responsabilità dei soci della società
estinta
verso
i
creditori
insoddisfatti
basti
evocare,
richiamando
il
dictum
di
legittimità
fissato
dalle SS.UU. nelle
sentenze
6070,
6071 e
6072
del
2013,
il
meccanismo
di
tipo
successorio che ha
luogo
in capo a costoro in
conseguenza
dell'estinzione
o
si
renda
altrimenti
necessario
RG 21567118 Fincos-Serbello
ni
4
accertare
se
i soci
abbiano
tratto
un
qualche
beneficio dalla
liquidazione
della società.
5. Giova al
riguardo
richiamare
che
l'art.
2495,
comma
2, cod. civ.
prevede,
dopo
aver
rammentato
che la cancellazione della società
dal
registro
delle
impresa
ne
determina
l'estinzione
(«ferma
restando
l'estinzione
della
società»),
per
quel
che
qui
rileva,
che
«dopo
la
cancellazione i
creditori
sociali non
soddisfatti
possono
far
valere
i
loro
crediti
nei
confronti
dei soci, fino alla
concorrenza
delle
somme
da
questi
riscosse in base al bilancio finale di
liquidazione».
Come
si è
detto,
chiudendo
un cerchio di riflessione che si era
aperto
con le
sentenze
delle
medesime
SS.UU.
4060,
4061
e
4062
del
2010
ed era
proseguito
con le sentenze
8426
ed
8427
sempre
del
2010,
la
più
recente
lezione
nomofilattica
in
tema
ha
portato
a
credere
-non
sembrando
che
la
norma
possa
autorizzare
la conclusione che con
l'estinzione
della società
derivante
dalla sua
volontaria
cancellazione
dal
registro
delle
imprese
si
estinguano
anche i
debiti
ancora
insoddisfatti
che ad essa
facevano
capo,
dato
che se così fosse, si
finirebbe
col
consentire
al
debitore
di
disporre
unilateralmente
del
diritto
altrui
-come sia del
«tutto
naturale
immaginare
che
questi
debiti
si
trasferiscano
in capo a dei successori e che,
pertanto,
la
previsione
di
chiamata
in
responsabilità
dei soci
operata
dal
citato
art.
2495
implichi,
per
l'appunto,
un
meccanismo
di
tipo
successorio,
che
tale
è anche se si
vogliano
rifiutare
improprie
suggestioni
antropomorfiche
derivanti
dal possibile
accostamento
tra
l'estinzione
della società e
la
morte
di una persona fisica».
La
ratio della
norma,
si è
chiosato,
risiede
per
l'appunto
in
questo:
«nell'intento
d'impedire
che
la
società
debitrice
possa, con un
proprio
comportamento
unilaterale,
che
sfugge
al
controllo
del
creditore,
espropriare
quest'ultimo
del suo
diritto.
Ma
questo
risultato
si realizza
appieno
solo
se
si riconosce che i
debiti
non
liquidati
della società
estinta
si
RG 21567/18 Fincos-Serb elloni
5
trasferiscono
in capo ai soci, salvo i
limiti
di responsabilità nella
medesima
norma
indicati.
Il
dissolversi della
struttura
organizzativa
su cui riposa la
soggettività
giuridica
dell'ente
collettivo
fa
naturalmente
emergere
il
sostrato
personale che, in qualche
misura,
ne è
comunque
alla base e rende perciò del
tutto
plausibile
la
ricostruzione
del
fenomeno
in
termini
successori».
6. A
questo
quadro
di giudizio si è
esattamente
uniformato
il
decidente
di
merito,
allorché ha
ritenuto
di veicolare la
fattispecie
al
suo
esame
nell'alveo
tracciato
dalle SS.UU.
affermando
che «alla
luce di
tali
principi
non
v'è
dubbio
che Fincos s.p.a. debba
dunque
rispondere
ex
art.
2495
dell'obbligazione
contratta
nei
confronti
di
Serbelloni
s.r.l.
in liquidazione da Montecuccoli
Sviluppo
s.r.l. in
liquidazione,
poiché consta che al
momento
della cancellazione di
quest'ultima
(avvenuta
il
23.3.2013),
Fincos s.p.a. ne fosse l'unico
socio (al
100%)
e debba perciò considerarsi
"erede"».
Sfugge,
tuttavia,
alla
corte
milanese
che le SS.UU., nell'
atto
di
deliberare
la
riconduzione della vicenda innescata
dall'estinzione
della società
nell'ambito
di un
fenomeno
di
tipo
successorio, sia
pure
sui
generis,
di guisa che il
debito
della società -che non è un
debito
nuovo,
ma
è quello stesso
debito
che i
creditori
avrebbero
potuto
far
valere
in
danno
della società
se
essa non si fosse
estinta
-
si
trasmette
ai
soci i quali ne
risponderanno
secondo lo
statuto
della
loro
responsabilità, si siano
date
pure
cura di
avvertire,
a più
riprese,
non solo evocando
quest'ultima
circostanza,
ma
direttamente
richiamandosi
al
dettato
dell'
art.
2495,
comma
2, cod. civ.,
nell'ordine,
che
la
speciale responsabilità sancita dalla
norma
a
carico dei soci opera
«fermo
però
restando
il
loro
diritto
di
opporre
al
creditore
agente
il
limite
di responsabilità cui s'è
fatto
cenno»,
che il
subingresso dei soci nei
debiti
sociali,
avviene
« sia
pure
entro
i
limiti
e con le
modalità
cui sopra s'è
fatto
cenno» e, più in
dettaglio
che
RG 21567/1 8 Fincos-Serbcllo
ni
6
«le
obbligazioni
si
trasferiscono
ai soci, i
quali
ne
rispondono,
nei
limiti
di
quanto
riscosso a
seguito
della
liquidazione
o
illimitatamente,
a seconda che,
pendente
societate, essi fossero o
meno
illimitatamente
responsabili
per
i
debiti
sociali».
7. Di
queste
avvertenze
si
è
fatta
coerente
interprete
con
diretto
riferimento
alla specie in
disamina
la
giurisprudenza
successiva di
questa
Corte
e,
segnatamente,
la
giurisprudenza
tributaria,
che ne
ha colti riflessi,
talora
perfino
anticipandoli
(Cass., Sez. V,
16/05/2012,
n.
7676),
principalmente
sul piano
probatorio
(Cass.,
Sez.
VI-V,
28/03/2018,
n.
7724;
Cass., Sez.
VI-V,
22/03/2018,
n.
7236;
Cass., Sez.
VI-V,
23/11/2016,
n.
23916),
osservando
che, se
come
risulta
dal
chiaro
tenore
testuale
della
norma,
la
responsabilità
dei soci
per
le
obbligazioni
sociali
non
assolte è
limitata
alla
parte
da
ciascuno di essi conseguita nella
distribuzione
dell'attivo
risultante
dal bilancio di
liquidazione
della società, «il
creditore,
il
quale
intenda
agire
nei
confronti
del socio, è
tenuto
a
dimostrare
il
presupposto
della
responsabilità
di
quest'ultimo
(vale
a
dire
la
sua
legittimazione
passiva),
e cioè che, in
concreto,
in base al bilancio
finale
di
liquidazione,
vi sia
stata
la
distribuzione
dell'attivo
risultante
dal
bilancio
medesimo
e che una
quota
di
tale
attivo
sia
stata
da
questi
riscossa» (Cass., Sez. V,
26/06/2015,
n.
13259).
8. Non è,
tuttavia,
sotto
questa
angolazione che l'
impugnato
ragionamento
decisorio del
giudice
d'appello
si
rende
perciò
censurabile.
Non è
infatti
per
aver
ritenuto
provata
la
distribuzione
in
favore
della Fincos
degli
attivi
risultanti
dalla
liquidazione
che la
corte
di
merito
si è
infatti
indotta
ad accogliere
la
domanda
della
Serbelloni,
su
questo
terreno
giudicando,
piuttosto,
dirimente
l'appello
puro
e semplice ai
ricordati
insegnamenti
delle
SS
.UU. in
ordine
alla
devoluzione
successoria del
patrimonio
sociale residuo.
Nondimeno,
soffermarsi
su
questo
profilo,
giustamente
enfatizza~o
RG 2156711 8
Fi
ncos-Serbe
ll
on i 7
dalla
giurisprudenza
testé
ricordata
nel
perimere
le
richieste
dell'amministrazione
finanziaria,
vale
a
mettere
in più chiara luce,
per
la necessaria
correlazione
che lega
insieme
onere
probatorio
e
fatti
da
provare,
il
vu/nus
esegetico
che
affligge
il
pronunciamento
impugnato
e
rende
fondata
la specifica
doglianza
sviluppata
con il
motivo.
L'impostazione
a cui la
corte
milanese
mostra
di accedere
sul
piano
della
ricostruzione
della
fattispecie,
limitando
il
raggio
delle
proprie
considerazioni
alla sola presa
d'atto
che il
fenomeno
innescato
dall'estinzione
della società
si
iscrive
nell'orbita
della
devoluzione
successoria, è,
infatti,
frutto
di
una
visione
irrimediabilmente
monca
di essa, dal
momento
che non
tiene
conto
del
fatto
che,
oltre
all'estinzione
della società, la
responsabilità
dei
soci sancita
dall'art.
2495,
comma
2, cod. civ.
postula
anche
un
altro
elemento
-di cui
appunto
la
giurisprudenza
anzidetta
rivendica
la
prova
-
ovvero
che i soci
si
siano resi
assegnatari
di una
quota
residua del
patrimonio
sociale
risultante
della
liquidazione.
E'
quanto
la
giurisprudenze
di
questa
Corte
ha
inteso
più
estesamente
rimarcare
annotando,
appunto,
che
«poiché
è
attraverso
la
nominata
vicenda
successoria che il socio
rimane
obbligato
nei
confronti
del
creditore
sociale, è
quest'ultimo
a
dover
provare
che
l'importo
preteso
sia di
ammontare
eguale
o
superiore
a
quello
riscosso dal
predetto
in sede di
liquidazione,
sulla base del
relativo
bilancio.
E'
evidente,
infatti,
che
la
percezione
della
quota
dell'attivo
sociale
assurga
a
elemento
della
fattispecie
costitutiva
del
diritto
azionato
dal
creditore
nei
confronti
del socio: sicché, in base alla
regola
generale
posta
dall'art.
2697
c.c.,
tale
circostanza
deve
essere
dimostrata
da
chi faccia
valere
il
diritto
in
giudizio
nel senso che
grava
sul
creditore
insoddisfatto
l'onere
della
prova
circa la
distribuzione
dell'attivo
e circa la riscossione di una
quota
di esso da
parte
del socio» (Cass., Sez.
I,
22/06/2017,
n.
15474).
RG 21567118 Fincos-Scrbclloni 8
9.
E'
dunque
evidente
che essendo
venuta
meno
ad una
corretto
inquadramento
della
vicenda
la
decisione
impugnata
si
mostra
affetta
da un
manifesto
errore
di
sussunzione
e
doverosa,
in
accoglimento
della specifica
doglianza
fatta
valere
con
il
motivo,
n'è
per
questo
la sua cassazione.
10. Ciò, nel
mentre
chiarisce in
quali
termini
il
giudice
del
rinvio
dovrà
procedere
al
rinnovato
governo
della
questione
al suo
esame,
non
rende
per
contro
superfluo
procedere
ad una
ulteriore
puntualizzazione,
in
questo
sollecitati
più di
quanto
non
pretenda
il
controricorso,
da ciò che al
riguardo
si
legge in
qualche
più
recente
decisione della Sezione
tributaria
di
questa
Corte
(Cass., Sez. V,
16/06/2017
n.
15035;
Cass., Sez. V,
7/04/2017,
n.
9094).
Come già si era
fatto
intendere
dalle SS.UU., va
infatti
osservato
che, nella
materia
che ne occupa,
legittimazione
dei soci e
responsabilità
dei
medesimi
coprono
ambiti
concettuali
del
tutto
differenti
che
non
sono
sovrapponibili,
poiché
il
campo
della
responsabilità
che fa capo ai soci a
mente
dell'art.
2495,
comma
2,
cod.
civ.,
sebbene
postuli
per
il
visto
meccanismo
successorio che
segue
all'estinzione
della società la
legittimazione
dei soci, è
intuitivamente
meno
esteso
di
quello
in cui si
manifesta
la
legittimazione
che
compete
più
generalmente
a
costoro
in
vista
della
loro
qualità
di successori della società
estinta.
Il
punto
è
fedelmente
registrato
come
detto
dalle
SS.UU.,
chiarendone
anche
quali
sono i
corollari
sul
piano
processuale:
«il
successore che
risponde
solo intra vires dei
debiti
trasmessigli
non
cessa,
per
questo,
di essere un successore; e se il
suaccennato
limite
di
responsabilità
dovesse
rendere
evidente
l'inutilità
per
il
creditore
di
far
valere
le
proprie
ragioni
nei
confronti
del socio, ciò
si
rifletterebbe
sul
requisito
dell'interesse
ad
agire
(ma
si
tenga
presente
che il
creditore
potrebbe
avere
comunque
interesse
RG 21567118 Fincos-Serbclloni 9
all'accertamento
del
proprio
diritto,
ad
esempio
in
funzione
dell'escussione di
garanzie)
ma
non sulla
legittimazione
passiva del
socio
medesimo».
In
questa
cornice la
citata
giurisprudenza
ha
ritenuto
utile
affermare,
proprio
tenendo
ferma
la
richiamata
distinzione,
che il
limite
di
responsabilità
dei soci di cui
all'art.
2495
c.c.
«non
incide sulla
loro
legittimazione
processuale
ma,
al più,
sull'interesse
ad
agire
dei
creditori
sociali», nel senso che se non vi
fosse alcuna
utilità
su cui
rivalersi
ciò
priverebbe
i
creditori
dell'interesse
a
promuovere
l'azione di
responsabilità
anzidetta,
ma
non
escluderebbe
la
legittimazione
dei soci nella
loro
veste
di
successori della società
estinta.
Situazione
che, di
certo
non
si
verifica,
come
mostra
appunto
di credere
questa
giurisprudenza,
quando
i soci
risultino
destinatari
di beni e
diritti
non
contemplati
nel
bilancio finale di
liquidazione
-è
il
classico caso delle
sopravvenienze
attive,
in ragione delle quali
l'interesse
creditorio
non
potrebbe
essere
pregiudicato
dal
fatto
che esse
maturino
dopo
la
chiusura
della liquidazione
-,
giacché qui
all'indubbia
legittimazione
passiva
dei soci
farebbe
da
contrappasso
l'altrettanto
indubbio
interesse
dei
creditori
insoddisfatti;
o,
come,
più
generalmente
opinano
le SS.UU.,
allorché
ipotizzano
che il
debito
della società
estinta
sia
garantito
da
un
terzo
e che
si
renda
per
questo
necessaria
la
formazione
di un
titolo
esecutivo,
che,
non
potendo
più essere
ottenuto
nei
confronti
della società,
vedrebbe
parimenti
ricorrere
la
legittimazione
dei soci
della stessa,
ma
pure
il sicuro
interesse
dei
creditori
che agiscono a
questo
fine.
In
ogni caso quel che
preme
ribadire
è che, in
disparte
da
come
l'interesse
ad
agire
dei
creditori
insoddisfatti
possa
variamente
retroagire
sulla responsabilità dei soci,
affermare
la
legittimazione
di
questi
ultimi
ad essere
convenuti
in
quanto
successori della società
estinta
non
equivale
anche a
riconoscerne
la
responsabilità
in relazione ai
crediti
sociali
rimasti
insoddisfatti.
RG 2156711 8 Fincos-Serbelloni
IO
11. Accolto perciò il
detto
motivo
di ricorso
l'impugnata
sentenza va
debitamente
cassata e la causa va
rinviata
avanti
al
giudice
a
quo
che nel
regolare
ex
novo
la
fattispecie
al suo
esame
si
atterrà
al
seguente
principio
di
diritto:
«In
tema
di
effetti
della cancellazione di
società di capitali dal
registro
delle
imprese
nei
confronti
dei
creditori
sociali
insoddisfatti,
ferma
comunque
la
legittimazione
dei soci in
quanto
successori della società
estinta,
dei cui
debiti
essi
rispondono
secondo lo
statuto
della
propria
responsabilità,
il
disposto
dell'art.
2495,
comma
2, cod. civ.
implica
che,
rispondendo
i soci nei
limiti
di
quanto
riscosso a
seguito
della liquidazione,
grava
sul
creditore
l'onere
della
prova
circa
la
distribuzione
dell'attivo
sociale e
la
riscossione di una
quota
di esso in base al
bilancio
finale di
liquidazione,
trattandosi
di
elemento
della
fattispecie
costitutiva
del
diritto
azionato
dal
creditore
nei
confronti
del socio».
P.Q.M.
Accoglie il
primo
motivo
di ricorso, dichiara
assorbiti
i
restanti
e
cassa
l'impugnata
sentenza nei
limiti
del
motivo
accolto e
rinvia
la
causa
avanti
alla
Corte
d'Appello
di Milano che, in
altra
composizione,
provvederà
pure
alla liquidazione
delle
spese del
presente
giudizio.
Cosi deciso in Roma nella
camera
di consiglio della I sezione civile il
giorno
10.10.2019.
I I

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