Sentenza Nº 31839 della Corte Suprema di Cassazione, 18-07-2019

Presiding JudgeIASILLO ADRIANO
ECLIECLI:IT:CASS:2019:31839PEN
Judgement Number31839
Date18 Luglio 2019
CourtPrima Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CALISE PATRIZIA nato a NAPOLI il 28/01/1957
avverso l'ordinanza del 05/07/2018 del TRIBUNALE di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA;
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Penale Sent. Sez. 1 Num. 31839 Anno 2019
Presidente: IASILLO ADRIANO
Relatore: CASA FILIPPO
Data Udienza: 05/03/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
1.
Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Napoli in composizione collegiale, in
funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta ex art. 670 c.p.p. di declaratoria di
non esecutività della sentenza emessa dal medesimo Tribunale partenopeo in data 6.3.2014,
con la quale CAUSE Patrizia era stata condannata alla pena di due anni e due mesi di
reclusione per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale; rigettava, altresì,
l'istanza subordinata di restituzione nel termine ex art. 175 c.p.p. finalizzata ad impugnare la
predetta sentenza.
A ragione della decisione, osservava il Tribunale che risultava correttamente eseguita la
notifica dell'estratto contumaciale della sentenza in questione presso il domicilio anagrafico
dell'imputata in S. Giorgio a Cremano, a mezzo del servizio postale e nel rispetto delle
prescrizioni imposte dall'art. 8, comma 2, L. n. 890/82.
Quanto alla dedotta omessa notifica della sentenza al difensore di ufficio, rilevava il
giudice dell'esecuzione che il tempestivo deposito della motivazione nel termine di trenta giorni
(2.4.2014 rispetto alla data di emissione del 6.3.2014) escludeva la necessità dell'avviso di
deposito alle parti, a mente dell'art. 548, comma 2, c.p.p.
Ad avviso del Tribunale di Napoli, non sussistevano neppure i presupposti per la
restituzione nel termine ai sensi dell'art. 175, comma 2, c.p.p.
Risultava, infatti, accertato e non contestato che l'imputata era stata dichiarata
contumace in udienza preliminare a seguito di rituale citazione, come da ordinanza resa in data
2.10.2012, sicché doveva reputarsi dimostrata la sottrazione al processo, consapevole e
volontaria, da parte della CAUSE.
2.
Avverso la suddetta ordinanza ha presentato ricorso l'interessata, per il tramite del
difensore di fiducia, deducendo: 1) travisamento dei fatti e della prova in relazione all'art. 175
c.p.p., in quanto nell'istanza introduttiva dell'incidente di esecuzione il difensore si era doluto
che alla CAUSE non fossero stati notificati "sia gli atti del processo che l'estratto della sentenza
contumaciale", di tal ché non era possibile affermare, come aveva fatto il Tribunale, che non
era stata contestata dall'imputata la declaratoria di contumacia, resa "a seguito di rituale
citazione"; 2) violazione dell'art. 175 c.p.p., per non potersi ritenere perfezionata la notifica a
mezzo posta (nella specie dell'estratto contumaciale della sentenza) con la semplice spedizione
della raccomandata "informativa" - non ricevuta - a seguito di una notifica effettuata a un
indirizzo errato, il che conduceva a non potersi reputare avverata la presunzione di conoscenza
legale del provvedimento; 3) violazione degli artt. 175, 99 e 571 c.p.p. per omessa notifica
dell'estratto contumaciale della sentenza al difensore d'ufficio, dopo l'infruttuosa notifica
all'imputata.
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale
3.
Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso
per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.
Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
2.
Dall'esame del fascicolo, cui la Corte ha accesso come giudice del "fatto" processuale,
è emersa una situazione di estrema confusione e conseguente, inevitabile, incertezza.
2.1.
In primo luogo, non risulta da alcuno degli atti trasmessi se la CAUSE abbia o
meno effettuato dichiarazione o elezione di domicilio ai sensi dell'art. 161 c.p.p.
In secondo luogo, non sono stati trasmessi gli atti relativi all'udienza preliminare, sicché
è impedito a questa Corte di verificare la ritualità della declaratoria di contumacia dell'imputata.
In terzo luogo, non vi è certezza addirittura sull'identità del suo difensore d'ufficio, posto
che:
-
nel decreto che dispone il giudizio il difensore è indicato con il solo cognome "Avv.
ROCCO" senza che ad esso sia accompagnato il nome di battesimo e/o un recapito;
-
nei verbali dibattimentali, ora figura quale difensore d'ufficio "Giulio ROCCO" (verbale
del 19.12.2013, in cui compare, in sostituzione, l'avv. Cristiano ROSSETTI, nominato ai sensi
dell'art. 97, comma 4, c.p.p.), ora "Giuseppe ROCCO" (verbale del 18.7.2013, in cui compare,
in sostituzione, l'avv. Alessandro URCIUOLI, nominato ai sensi dell'art. 97, comma 4, c.p.p.),
ora "l'avv. ROCCO" senza nome di battesimo (verbale del 6.3.2014, in cui figura, sempre come
sostituto ex art. 97, comma 4, c.p.p., l'avv. Maria ANDREOZZI);
-
in un'annotazione vergata a mano su un foglietto in atti, si legge: "dall'albo avvocati in
nostro possesso risultano omonimi 1) avv. Rocco Giuseppe, via S. Filippo 8/bis, Napoli 2) avv.
Rocco Giuseppe, via Antonio Saviano, Arzano, che non compete a Napoli".
2.2.
La notifica dell'estratto contumaciale della sentenza risulta effettuata, una prima
volta, a mezzo posta ex art. 170 c.p.p., all'indirizzo di residenza anagrafica della CALISE, in via
Moro 33, San Giorgio a Cremano, con raccomandata n. 781320459659 spedita il 30.4.2014,
seguita da comunicazione di avviso di deposito in data 5.5.2014, notificata per compiuta
giacenza.
Risulta, successivamente, di nuovo, tentata la notifica, questa volta a mezzo ufficiale
giudiziario ex art. 157 c.p.p., in data 16.9.2014, presso il citato indirizzo di residenza
dell'imputata, seguita da avviso di deposito spedito in pari data.
Infine, una terza notifica dell'estratto contumaciale è stata tentata, ai sensi dell'art. 161,
comma 4, c.p.p., in data 9.10.2014 all'avv. Giuseppe ROCCO, presso l'indirizzo napoletano di
via S. Filippo 8/bis, ma senza esito, perché il legale risultava "sloggiato come da informazioni
assunte".
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale
3.
A fronte di un quadro processuale come quello descritto, a dir poco caotico, ritiene
questa Corte che difficilmente può dirsi validamente formato, nel caso di specie, il titolo
esecutivo.
Lo stesso Ufficio procedente, del resto, non si è arrestato al dato, esclusivamente
formale (ma, all'evidenza, non tranquillizzante), della regolarità della prima notifica eseguita a
mezzo posta, disponendo la rinnovazione dell'incombente, dapprima, a mezzo ufficiale
giudiziario presso l'indirizzo di residenza anagrafica dell'imputata e, in seguito, atteso l'esito
negativo della precedente, ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p., presso l'avv. Giuseppe
ROCCO, via S. Filippo 8/bis, con esito altrettanto negativo per essere il legale "sloggiato".
Se, da un lato, la validità della notifica dell'estratto contumaciale appare inficiata dalla
stessa sequenza procedurale descritta, dall'altro non vi è dubbio, proprio per la totale
incertezza sulla reale identità del difensore d'ufficio dell'imputata, non ricostruibile
compiutamente dagli atti trasmessi - che addirittura evidenziano un caso di omonimia dei due
avvocati Giuseppe ROCCO - che la CALISE abbia mai avuto la possibilità di instaurare un
qualsivoglia contatto con detto difensore in modo da conseguire l'effettiva conoscenza del
provvedimento conclusivo del giudizio di primo grado.
Va ricordato che, per costante giurisprudenza, in tema di restituzione nel termine per
impugnare, la notificazione della sentenza contumaciale o del decreto penale di condanna al
difensore d'ufficio, presso cui l'imputato abbia in precedenza eletto domicilio in fase
preprocessuale, non può ritenersi di per sé idonea a dimostrare l'effettiva conoscenza del
procedimento o del provvedimento da parte dell'imputato, essendo invece necessaria la prova
positiva che lo stesso difensore sia riuscito a rintracciare il suo assistito e abbia instaurato un
effettivo rapporto professionale con lui (Sez. 1, n. 6479 del 11/10/2017, dep. 9/2/2018, Tulan,
Rv. 272401 — 01; Sez. 6, n. 19781 del 05/04/2013, Nikolic e altro, Rv. 256229 — 01).
A maggior ragione il richiamato principio non può non trovare applicazione in un caso,
come quello di specie, disciplinato dalla normativa antecedente alla novella introdotta dalla
legge n. 67/2014 (in vigore dal 17.5.2014), in cui non è desumibile dagli atti se l'imputata
abbia eletto domicilio, si ignora l'identità del suo difensore d'ufficio e, infine, risulta
pacificamente omessa la notifica dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado al
presunto difensore d'ufficio.
4.
Per tale complesso di ragioni, l'ordinanza impugnata va annullata, con rinvio al
Tribunale di Napoli in composizione collegiale per un nuovo esame, da compiersi alla luce dei
principi di diritto sopra illustrati.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo esame.
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Così deciso in Roma, il 5 marzo 2019
Il Consigliere estensore
Il Presidente
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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