Sentenza Nº 31803 della Corte Suprema di Cassazione, 05-12-2019

Presiding JudgeSTALLA GIACOMO MARIA
ECLIECLI:IT:CASS:2019:31803CIV
Date05 Dicembre 2019
Judgement Number31803
CourtQuinta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
2019
2089
Civile Sent. Sez. 5 Num. 31803 Anno 2019
Presidente: STALLA GIACOMO MARIA
Relatore: CROLLA COSMO
Data pubblicazione: 05/12/2019
SENTENZA
s~~
riccrso
2889~-201~
proposto
da:
c:;:T:::'A'
METROPJLI'i:')',NA
DI
TORINO
in
pc:::rsona
del
legale
rappresentac
te
pro
tempo
re,
el et
ti
varrent:e
domiciliato
172,
prE-:OSSO
studio
dall'avvocato
ENRICO
MARELLO
giusta
de~ega
a
margine;
-
ricorrente
-
contro
in
del
legale
rapc:=<:>
pro
tempore,
elettivarnenc::e
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GC
IRAN
23,
presso
studio
de:
, ,
avvoca'::o
Gih>1CA:~=-=I
CONTENTO,
L:lccresen::ato
e
,
difeso
all'avvocato
MICHELE BIANCO
giusta
delega
a
margine;
-
controricorrente
-
avverso
la
senter"za
n.
713/2015
della
COMM.TRIB.REG.
di
TORINO,
depositata
il
08/07/2015;
udita
la
relazione
della
causa
svolta
nella
pubblica
udienza
del
08/10/2019
dal
Consigliere
Dott.
COSMO
CROLLA;
udito
il
P.M.
ln
persona
del
Sostituto
Procuratore
Generale
Dott.
SLi'l.NISLA'J
DE
MP"TTEIS
::::he
ha
cor:cluso
oer
il
rigetto
dei
tre
motivi;
udito
per
il
ricorrente
l'Avvocato
MARELLO
che
ha
chiesto
l'accoglimento;
udito
per
il
con~roricorrente
l '
Avvocato
BIANCO
che
ha
chiesto
l'inammissibilità
in
subordine
il
rigetto.
Nr.
28894/2015
RG
RITENUTO IN
FATTO
l.La
soc. Autoingros spa impugnava davanti alla Commissione Tributaria
Provinciale di Torino l'avviso di accertamento e contestazione delle sanzioni con
il
quale l'Amministrazione Provinciale di Torino (alla quale subentrava, nella
lite,
la
Citta Metropolitana di Torino) contestava alla contribuente di non
aver
correttamente versato l'imposta provinciale di trascrizione (IPT), fruendo
indebitamente della esenzione prevista
dall'art
56 d.lvo
n~
446/97
in relazione
all'acquisto di
1.686
veicoli da parte della sede secondaria della società 1 sita in
Quart (AO).
2.
La
CTP
rigettava
il
ricorso.
3.
La
sentenza veniva impugnata dalla contribuente e
la
Commissione
Tributaria Regionale del Piemonte accoglieva l'appello osservando, per quanto
di interesse in questa sede: a) che dall'esame
dell'art
56 d.lvo
446/1997,
per
poter
usufruire dell'esenzione è sufficiente che l'acquirente sia persona o ente
che eserciti
attività
di rivendita del bene; b) che le finalità non lecite
riguardanti le sedi secondarie , come quelle relative al
tributo
di cui all'avviso
di accertamento, non avevano alcuna incidenza sul fondamento dell'esenzione,
anche in considerazione del
fatto
che l'acquirente finale aveva correttamente
provveduto a versare
l'importo
previsto.
4. Avverso
la
sentenza della
CTR,
la
Città Metropolitana di Torino
ha
proposto
ricorso per Cassazione sulla base di
tre
motivi.
Si
è costituita
la
contribuente
depositando controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI
DELLA
DECISIONE
l.Con
il
primo
motivo
l'impugnata sentenza viene censurata per violazione o
falsa applicazione degli
artt.
56 d.lvo
546/1997
e dell'art. 4 Regolamento
Provincia di Torino in materia di IPT, in relazione
all'art
360 comma l o
nr
3
cpc;
si
sostiene che
CTR,
accertata
la
simulazione parziale della prima vendita,
avrebbe dovuto indagare se e in che misura
detto
negozio apparente avesse
causato una evasione di
quanto
dovuto
alla Provincia di Torino,
ed
avrebbe
dovuto confermare
la
legittimità
dell'avviso di accertamento che
su
tale
elemento
si
poggiava.
l
1.2
Con
il
secondo motivo
la
ricorrente denuncia, sotto un diverso profilo,
la
violazione e falsa applicazione degli
artt.
52 e 56 d.lvo
nr
446/1997,
e dell'art
4 Regolamento Provinciale della Provincia di Torino in materia di IPT.
Si
argomenta che
la
CTR
abbia erroneamente riconosciuto l'esenzione ad un
operatore economico non
munito
delle autorizzazioni di legge.
1.3
Con
il
terzo motivo l'ente
territoriale
si
duole della violazione e falsa
applicazione
dell'art
. 56 d.lvo
446/1997
e dell'art 4
Reg
. Prov. di Torino in
materia di IPT, in relazione all'art. 360, co.1/\, n
r.
3 cod.proc.civ., non avendo
la
CTR
ritenuto riconosciuto il principio dell'abuso del
diritto
che, nella
fattispecie, sussisteva in quanto l'operazione era stata posta in essere solo per
ottenere un indebito vantaggio fiscale,
in
assenza di qualsiasi giustificazione
economica.
2.
Il
primo
motivo
è infondato.
2.1 Oggetto del giudizio sottoposto allo scrutino di questa Corte è l'applicabilità
o meno dell'esenzione deii'IPT sull'acquisto
da
parte della soc. Autoingros
Torino spa, con sede principale in Torino, presso
la
sede secondaria di Quart (
AO) di un rilevante quantitativo di veicoli usati.
2.1
Il
quadro normativa che regola tale materia
si
compone dell'art. 56 del
d.lvo
446/97
istitutivo
dell'imposta provinciale di trascrizione che
al
comma 6
prevede che < <
le
cessioni di mezzi di trasporto usati,
da
chiunque effettuate
nei confronti dei contribuenti che ne fanno commercio non sono soggette
al
pagamento
dell'imposta>>
e dell'art. 4 del Regolamento della Provincia di
Torino approvato,
ai
sensi dell'art. 52 d.lvo
446/97,
con delibera del Consiglio
Provinciale del
6.11.1998
afferma dal canto suo che < < sono esenti per legge
dal pagamento dell'imposta
le
formalità presentate
al
PRA
aventi per oggetto
atti di natura traslativa o dichiarativa riguardanti acquisti di autoveicoli
effettuati
da
soggetti autorizzati
al
commercio
in
proprio di mezzi trasporto
usati nel caso in cui detti mezzi siano destinati alla
vendita>>.
2.2 Assume
la
ricorrente che
la
CTR
non avrebbe rilevato
la
parziale natura
simulatoria delle operazioni di movimentazione dei veicoli; in particolare gli
acquisti dei mezzi sarebbero stati
artatamente
fatti risultare come avvenuti
presso
la
succursale in Quart (Ao) anzichè presso
la
sede centrale di Torino
al
2
fine di ottenere un risparmio di imposta per i successivi trasferimenti di
proprietà dei veicoli agli acquirenti finali, i quali avrebbero versato una IPT che
per
la
Regione Valle d'Aosta è fissata in minore importo rispetto alla Provincia
di Torino.
2.3
Se
anche così fosse,
la
simulazione del luogo dell'acquisto dei veicoli non
ha
alcu~
incidenza sulla tassazione oggetto dell'accertamento 1 il cui fatto
generatore è costituito dagli
atti
di acquisto dei veicoli a monte e non dai
contratti di rivendita a valle.
2.4 Poiché l'avviso di accertamento
si
fonda sull'inesistenza della causa di
esonero del
tributo
prevista dall'art. 56
VI
comma d.lvo citato, il thema
decidendum della controversia è costituito dalla sussistenza o meno della
causa di esenzione deii'ITP costituita dagli acquisti di auto usate effettuato
da
soggetto esercente il commercio dei veicoli.
2.5
Si
rivela quindi corretta
la
motivazione della sentenza laddove
si
afferma
che è indifferente
la
individuazione della sede in cui sono state effettuate le
successive rivendite.
3.
Il
secondo
motivo
non merita accoglimento
3.1 Va, infatti, rilevato che poiché
la
disposizione di legge di cui
all'art
56 VI
comma d.lvo
446/97,
di rango superiore rispetto
al
regolamento, non contiene
alcun riferimento testuale
al
concetto di < < autorizzazione>>,
ai
fini del
riconoscimento del
trattamento
esentativo dell'imposta non è richiesto che il
contribuente che ha acquistato veicoli fosse munito di
titolo
abitativo formale
alla loro rivendita, e neanche che avesse provveduto
ad
effettuare
le
comunicazioni
e/o
le denunce previste dalla legge in sostituzione
dell'autorizzazione amministrativa ma è sufficiente che egli svolgesse
in
concreto l'attività di commercio dei veicoli.
3.2 Appare ,quindi, conforme a legge il passaggio motivazionale della sentenza
dove
si
afferma che
<
norma citata risulta
in
contestato che il requisito
per l'esenzione è costituito unicamente dall'individuazione dell'acquirente come
persona o ente che abbia come finalità esclusiva
la
successiva cessione dei
beni>>
3
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4.
E'
,infine, infondato anche il terzo motivo che
fa
leva sull'asserito abuso del
diritto
realizzato dalla contribuente con
la
< < delocalizzazione>> degli acquisti
in
territori fiscalmente più vantaggiosi in modo
da
rivendere i veicoli
da
quella
sede secondaria con una imposta più bassa.
4.1 Anche tale censura non coglie quello che è
il
thema decidendum della
causa che non riguarda
l'
IPT
in
uscita -quella applicata alle operazioni di
rivendita dei veicoli ai clienti finali- bensì' l'esenzione dell'imposta
in
entrata
correlata all'acquisto dei veicoli usati da parte di un operatore economico
esercente
l'attività~endita.
4.2 Come correttamente affermato dalla
CTR
l'intento elusivo, sotteso alla
scelta di
far
figurare gli acquisti come avvenuti
in
sedi secondarie,
se
indubbiamente può avere riflessi sulla minore ITP applicata alle successive
rivendite con possibilità di disconoscimento dei vantaggi fiscali e di recupero
della differenza, appare del
tutto
inidoneo a produrre effetti sul regime delle
esenzione deii'IPT in acquisto) alla quale
la
società avrebbe avuto comunque
titolo nella sua accertata qualità di commerciante.
4.3
In
conclusione il ricorso va rigettato.
5
Le
spese di giudizio seguono
la
soccombenza e
si
liquidano come
da
dispositivo.
rigetta il ricorso;
PQM
La
Corte
condanna
la
ricorrente
al
pagamento delle spese di giudizio che
si
liquidano in
8.000
oltre rimborso forfettario
ed
accessori di legge.
Ai
sensi dell'art. 13 comma l
quater
del d.P.R. n. 115 del 2002,
atto
della
sussistenza dei presupposti per
il
versamento
da
parte della ricorrente
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per
il
ricorso, a norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13.
Così
deciso, in Roma, nella Camera di
Consigli~dell'8
ottobre
2019
4
' l

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