Sentenza Nº 31798 della Corte Suprema di Cassazione, 12-11-2020

Presiding JudgeDE GREGORIO EDUARDO
ECLIECLI:IT:CASS:2020:31798PEN
Date12 Novembre 2020
Judgement Number31798
CourtQuinta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
FABBROCINO Giovanni, nato a San Gennaro Vesuviano il 11/04/1974
COZZOLINO Maria Luisa, nata a Napoli il 17/04/1978
FABBROCINO Lorenzo, nato a San Gennaro Vesuviano il 03/01/1974
PREVETE Giovanni, nato a San Gennaro Vesuviano il 20/09/1974
ROMANO Vincenzo, nato a Palma Campania il 13/10/1961
avverso la sentenza del 30/01/2018 della Corte di Appello di Napoli
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE RICCARDI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Giulio
Romano, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso di Cozzolino,
Fabbrocino Lorenzo;
uditi i difensori delle parti civili, Avv. Biancardi (per Nappi Natale) e Avv.
Alberto Saggiomo (per FAI Antiracket Coordinamento Campania), che hanno
depositato conclusioni scritte e nota spese;
uditi i difensori, Avv. Mario Terracciano, Avv. Sabato Saviano, Avv. Gianzi,
Avv. Picca, Avv. De Vita, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei
rispettivi ricorsi.
Penale Sent. Sez. 5 Num. 31798 Anno 2020
Presidente: DE GREGORIO EDUARDO
Relatore: RICCARDI GIUSEPPE
Data Udienza: 14/07/2020
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa il 30/01/2018 la Corte di Appello di Napoli, in
parziale riforma della sentenza emessa dal Gup del Tribunale di Napoli il
08/07/2016, ha confermato l'affermazione di responsabilità nei confronti di
Fabbrocino Giovanni, Cozzolino Maria Luisa, Fabbrocino Lorenzo, Porricelli
Antonino (la cui posizione processuale è stata separata, avendo rinunciato al
ricorso), Prevete Giovanni e Romano Vincenzo per i reati, loro rispettivamente
ascritti, di associazione di tipo mafioso, estorsioni aggravate e trasferimento
fraudolento di beni mediante intestazione fittizia, ha assolto Fabbrocino
Giovanni e Tufano Gennaro dal reato di trasferimento fraudolento di beni (in
particolare, della società Gieffe Import-Export s.r.I.) contestato al capo C, ed
ha rideterminato le pene nei confronti del predetto Fabbrocino, nonché nei
confronti di Romano Vincenzo, in conseguenza del riconoscimento
dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., e di Fabbrocino Lorenzo, in
conseguenza del riconoscimento delle attenuanti generiche.
In particolare, Fabbrocino Giovanni è stato condannato per il reato di
associazione di tipo mafioso contestato al capo A, quale reggente
dell'omonimo clan Fabbrocino capeggiato dal padre Mario, nonché per i reati
di trasferimento fraudolento di beni contestato al capo B in relazione alla
intestazione fittizia della GIFRA s.r.I., di estorsione aggravata ai danni di
Nappi Natale contestata al capo E, di estorsione aggravata ai danni della ditta
Menzione Group Autotrasporti contestata al capo M, di tentata estorsione
aggravata ai danni di Menzione Osvaldo Franco e Menzione Angelo contestata
al capo N (in esso assorbito il reato di lesioni personali contestato al capo O).
Prevete Giovanni è stato condannato per i reati di associazione di tipo
mafioso, con il ruolo di fiduciario del cognato Fabbrocino Giovanni (capo A),
trasferimento fraudolento di beni, quale gestore di fatto della GIFRA s.r.l.
(capo B), ed estorsione aggravata ai danni di Nappi Natale (capo E).
Cozzolino Maria Luisa è stata condannata per i reati di associazione di
tipo mafioso (capo A), trasferimento fraudolento di beni, quale fittizia
intestataria della GIFRA s.r.l. (capo B), ed estorsione aggravata ai danni di
Iannaccone Antonio, amministratore della Tekno Store s.r.I., in relazione alla
imposizione della fornitura di calcestruzzo per un prezzo maggiorato per i
lavori di pavimentazione in esecuzione a Palma Campania (capo D).
Fabbrocino Lorenzo è stato condannato per il reato di estorsione
aggravata ai danni di Nappi Natale (capo E).
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Romano Vincenzo è stato condannato per il reato di estorsione aggravata
ai danni di Iannaccone Antonio, amministratore della Tekno Store s.r.I., in
relazione alla imposizione della fornitura di calcestruzzo per un prezzo
maggiorato per i lavori di pavimentazione in esecuzione a Palma Campania
(capo D).
2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, con
unico atto, i difensori di
Fabbrocino Giovanni
e
Prevete Giovanni,
Avv.
Luigi De Vita e Emilio Martino, deducendo sedici motivi, qui enunciati, ai sensi
dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la
motivazione.
2.1. Con un primo motivo denunciano la violazione di legge ed il vizio di
motivazione in relazione all'art. 416
bis
cod. pen. (capo A): la partecipazione
al sodalizio, a decorrere dal 2007, sarebbe stata desunta dai precedenti
giudiziari concernenti condotte riferibili agli anni 80, non protrattesi oltre il
1998; l'attuale operatività del clan Fabbrocino sarebbe stata desunta da una
sentenza che aveva accertato l'interesse del sodalizio nel settore del
calcestruzzo, tramite la società La Fortuna, sequestrata nel 2007, e da due
missive inviate dal capo Mario Fabbrocino ad Esposito Salvatore ed al figlio
Francesco, sequestrate il 1.6.1998; la prova della partecipazione di Giovanni
Fabbrocino e Giovanni Prevete, fondata su tali elementi, sarebbe illogica,
riferendosi a fatti accaduti dieci anni prima; Giovanni Fabbrocino era stato
condannato nel 2002 quale mero partecipe al clan, e successivamente
all'espiazione ha svolto regolare attività lavorativa, essendo peraltro emerso
che i capi del sodalizio erano Biagio Bifulco e Domenico Cesarano.
La mera circostanza che Giovanni Fabbrocino fosse il titolare di fatto della
GIFRA non può fondare la sua partecipazione al clan, non essendo emerso se
l'associazione fosse stata direttamente interessata all'attività di impresa, nella
gestione e nella ripartizione dei profitti, anche in considerazione
dell'esclusione del 6° comma dell'art. 416
bis
cod. pen. e dell'assoluzione dai
reati di illecita concorrenza.
2.2. Con un secondo motivo viene dedotta la violazione di legge ed il vizio
di motivazione in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., con riferimento alla
valutazione dei collaboratori di giustizia, i cui contenuti sarebbero
eccessivamente generici, e frutto di notizie apprese da terzi o di voci correnti
nel pubblico. Anche le dichiarazioni del Di Domenico sarebbero generiche, e
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