Sentenza Nº 31720 della Corte Suprema di Cassazione, 07-12-2018

Presiding JudgeVIRGILIO BIAGIO
ECLIECLI:IT:CASS:2018:31720CIV
Date07 Dicembre 2018
Judgement Number31720
CourtQuinta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
SENTENZA
sul ricorso iscritto al numero 20056 del ruolo generale
dell'anno 2011, proposto
da
Agenzia delle entrate,
in persona del direttore
pro
tempore,
rappresentato e difeso da I l'Avvocatu ra
generale dello Stato, presso gli uffici della quale in
Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, si domicilia
-ricorrente-
contro
s.p.a. Impresa Clocchiatti Tobia in concordato
preventivo,
in persona del legale rappresentante
pro
tempore,
rappresentato e difeso, giusta procura
speciale a margine del controricorso, dagli avvocati
Stefano Fruttarolo e Bruno Cossu, elettivamente
domiciliatosi presso lo studio del secondo in Roma, alla
via Crescenzio, n. 58
-controricorrente-
RG n. 20056/2011
errino estensore
s
Civile Sent. Sez. 5 Num. 31720 Anno 2018
Presidente: VIRGILIO BIAGIO
Relatore: PERRINO ANGELINA MARIA
Data pubblicazione: 07/12/2018
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
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per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria
regionale del Friuli Venezia Giulia, depositata in data 48 aprile
2011, n. 87/01/11;
udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data
12 novembre 2018 dal consigliere Angelina-Maria Perrino;
udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore
generale Federico Sorrentino, che ha concluso per l'accoglimento
del ricorso per quanto di ragione, rimettendosi alla Corte quanto
alla richiesta di rinvio a nuovo ruolo formulata dal difensore della
contribuente;
sentiti per l'Agenzia delle entrate l'avvocato dello Stato Barbara
Tidore e per la società l'avv. Bruno Cossu.
Fatti di causa.
L'Agenzia delle entrate notificò alla Impresa Clocchiatti Tobia
otto avvisi di accertamento, con i quali, in relazione agli anni
d'imposta dal 2000 al 2003, recuperò iva, irap e ritenute irpef.
Gli avvisi erano scaturiti, nella prospettazione dell'Agenzia,
dalla ricostruzione dei rapporti intercorsi tra la società in questione
e le imprese Effe s.r.I., Dieffe s.r.I., Cooperativa sociale Edilcoop,
Uliks d.o.o., Ena-M d.o.o. e Terra Istriae non già come
riconducibili a contratti di appalto, bensì come intermediazioni
vietate di manodopera; sicché si escluse la detraibilità dell'iva
portata dalle fatture emesse dalle sedicenti appaltatrici, e si
affermò l'inosservanza dell'obbligo di versamento delle ritenute
irpef sui compensi corrisposti dagli imprenditori interposti ai
lavoratori che, in realtà, erano da considerare alle dipendenze
dell'interponente, ossia, appunto, della Impresa Clocchiatti. Per
l'anno d'imposta 2003, inoltre, l'Agenzia recuperò a tassazione, ai
fini irap, le somme figuranti come compensi corrisposti per taluni
dei contratti denominati di appalto (quelli intercorsi con le imprese
croate Terra Istriae e Uliks) e dedotti dalla contribuente.
RG n. 20056/2011
Angelina-Maria
jTÌ9 estensore
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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