Sentenza Nº 31640 della Corte Suprema di Cassazione, 18-07-2019

Presiding JudgeANDREAZZA GASTONE
ECLIECLI:IT:CASS:2019:31640PEN
Date18 Luglio 2019
Judgement Number31640
CourtTerza Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
MANNA ANTOINE nato a DRACY( FRANCIA) il 27/03/1965
PATTI STEFANO nato a MILAZZO il 12/04/1967
avverso l'ordinanza del 10/09/2018 del TRIB. LIBERTA' di MESSINA
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA;
sentite le conclusioni del PG PIETRO MOLINO che ha concluso per l'annullamento
senza rinvio;
udito il difensore presente, Avv. Gianluca Currò, che ha illustrato i motivi di ricorso,
insistendo per l'accoglimento;
Penale Sent. Sez. 3 Num. 31640 Anno 2019
Presidente: ANDREAZZA GASTONE
Relatore: SCARCELLA ALESSIO
Data Udienza: 31/05/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
ar
RITENUTO IN FATTO
1.
Con ordinanza 10.09.2018, il tribunale del riesame di Messina rigettava l'istanza
proposta nell'interesse del Manna e del Patti, avente ad oggetto il decreto
19.07.2018 emesso dal GIP/Tribunale di Messina, con cui è stato disposto il se-
questro preventivo dei bacini di carenaggio attuati all'interno dell'arsenale militare
di Messina; giova precisare, per migliore intelligibilità dell'impugnazione, che il
sequestro in questione era stato disposto nei confronti degli attuali ricorrenti (nelle
rispettive qualità di direttore dell'Arsenale militare di Messina, il Manna, e di Capo
funzione sicurezza e qualità ambiente dello stabilimento, il Patti), a seguito dell'ac-
certata violazione dei reati di scarico di acque reflue industriali senza autorizza-
zione contestato dal novembre 2015 sino all'attualità (capo a), di immissione in
atmosfera senza autorizzazione (capo b), di inquinamento ambientale (capo c) e
di getto pericoloso e danneggiamento (capi d) ed e) della rubrica).
2.
Contro la ordinanza hanno proposto congiunto ricorso per cassazione gli inda-
gati a mezzo del comune difensore di fiducia, iscritto all'Albo speciale previsto
dall'art. 613, cod. proc. pen., articolando undici motivi, di seguito enunciati nei
limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc.
pen.
2.1.
Deducono, con il primo motivo, violazione di legge processuale, in relazione
all'art. 309, comma 10 e 324, cod. proc. pen. per mancato rispetto del termine di
deposito dell'ordinanza.
In sintesi, si rileva che la camera di consiglio si è tenuta in data 25.01.2019 mentre
il deposito della motivazione è intervenuto in data 25.01.2019, ossia 137 giorni
dopo l'udienza camerale, in violazione del combinato disposto degli artt. 309,
comma 10 e 324, cod. proc. pen. Il comma 7 di tale ultima disposizione proces-
suale, infatti, richiamando il comma 10 dell'art. 309, comporta che il mancato
rispetto del termine di tenta giorni previsto per il deposito dell'ordinanza determina
la sanzione della perdita di efficacia della misura cautelare reale.
2.2.
Deducono, con il secondo motivo, violazione della legge processuale, nullità
ed inutilizzabilità dell'annotazione 12.06.2017, e relativamente all'ispezione
11.05.2017 in relazione agli artt. 244, 352 e 354, cod. proc. pen.
In sintesi, si premette che il decreto di sequestro preventivo fonda il
fumus
dei
reati contestati essenzialmente sul contenuto di un'annotazione 12.06.2017 della
2
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Capitaneria di Porto relativa ad un'ispezione eseguita in data 11.05.2017, annota-
zione di cui l'ordinanza impugnata si è avvalsa nel motivare il rigetto della richiesta
• di riesame. Di tale atto viene eccepita la nullità ed inutilizzabilità perché eseguito
in mancanza di un decreto motivato del PM. I giudici
del
riesame avrebbero
omesso di fornire una motivazione "logicamente ", atteso che l'atto
in questione è stato denominato erroneamente quale "annotazione di servizio",
ma dal suo contenuto sarebbe possibile comprendere che si è trattato di un vero
e proprio atto di ispezione dei luoghi e di perquisizione, con relativi rilievi fotogra-
fici, essendosi reso necessario, per la sua esecuzione, un accesso sui luoghi di
lavoro non accessibili ai privati, previo attraversamento di una zona militare inibita
normalmente al transito di chiunque. Quanto eseguito costituirebbe un atto irripe-
tibile sotto l'aspetto della descrizione dei luoghi e di cose, suscettibile di essere
acquisito al fascicolo per il dibattimento, determinando l'iscrizione nel registro de-
gli indagati degli attuali ricorrenti. Il personale di PG avrebbe eseguito tale atto di
iniziativa in assenza di convalida o su delega del PM, in assenza di un decreto
autorizzativo o comunque delle garanzie previste per gli atti di p.g. su iniziativa
garantiti. L'atto di PG è stato qualificato espressamente come "visita ispettiva" nel
corpo di ciò che invece è stato qualificato come "annotazione", rilevandosi in ri-
corso come tale "visita" non ha solo riguardato le officine, ma anche il bacino di
carenaggio che si trova a distanza dalle prime, ciò al fine di verificare quanto con-
tenuto in un esposto anonimo. In sostanza, si tratterebbe di un atto eseguito
espressamente con la finalità di accertare tracce ed effetti materiali di reati indicati
in tale esposto anonimo, di cui non v'è traccia agli atti del processo, eseguendo
un'attività invasiva di quegli ambiti tutelati dalle norme in temadíperquisizioni ed
accesso sui luoghi, sicchè lo stesso avrebbe dovuto essere garantito; in altri ter-
mini, laddove l'atto di ricerca ed assicurazione delle fonti di prova venga svolto in
un ambiente lavorativo assimilabile ai luoghi tutelati dagli artt. 246 e 247, cod.
proc. pen., come nel caso in un bacino di carenaggio dell'arsenale militare soggetto
ad evidenti modificazioni, la natura dell'atto ispettivo assumerebbe le caratteristi-
che di irripetibilità. Gli indagati non sarebbero stati posti in condizione di difen-
dersi, al fine di documentare che non si trattava di reflui ma di acque che rimane-
vano confinate all'interno della platea del bacino ed, altresì, che l'acqua di mare
non andava ad interferire con quelli che sono stati ritenuti e qualificati senza al-
cuna indagine tecnica come "fanghi"; in tale atto è stata peraltro documentata
un'attività oggetto proprio dell'atto di ricerca della prova, che, posto in essere
1'11.05.2017, e documentato solo il 12.06.2017,
at
fornisce una descrizione dei
luoghi tipica dell'atto ispettivo dei luoghi, non essendo dunque condivisibile
quanto argomentato sul punto dai giudici del riesame, laddove affermano che
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