Sentenza Nº 31635 della Corte Suprema di Cassazione, 06-12-2018

Presiding JudgePETITTI STEFANO
ECLIECLI:IT:CASS:2018:31635CIV
Judgement Number31635
Date06 Dicembre 2018
CourtSeconda Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
SENTENZA
amministrative
CON SOB
sul ricorso (iscritto al N.R.G. 23004/'15) proposto da:
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. (C.F.: 00818570012), in persona del legale
rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in forza di procura speciale in calce
al ricorso, dagli Avv.ti Paolo Montalenti e Eva Desana ed elettivamente
domiciliata presso lo studio del secondo, in Roma, Largo Mdssico, n.
7;
- ricorrente
-
contro
CONSOB (C.F.: 80204250585), in persona del Presidente e legale
rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale a
margine del controricorso, dagli Avv.ti Salvatore Providenti, Paolo Palmisano e
Clementina Scaroni, elettivamente domiciliata presso la propria sede , in Roma,
alla v. G.B. Martini, n. 3; -
controricorrente
-
e
LIGRESTI JONELLA FRANCESCA (C.F.: LGR JLL 67C63 F205B) e ERBETTA
EMANUELE (C.F.: RBT MNL 53C23 F952C);
-
intimati
-
Avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna n. 475/2015, depositata il
27 marzo 2015 (e non notificata);
Udita
la relazione della causa svolta nell'udienza pubblica del 26
settembre 2018 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;
Civile Sent. Sez. 2 Num. 31635 Anno 2018
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: CARRATO ALDO
Data pubblicazione: 06/12/2018
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
udito
il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale
Dott. Alberto Celeste, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
uditi
gli Avv.ti Salvatore Providenti e Paolo Palmisano per la
controricorrente Consob.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con delibera n. 18839 del 2014, la CONSOB irrogava nei confronti di Fondiaria
Sai s.p.a. il pagamento della sanzione amministrativa di euro 450.000,00 e, ai
sensi dell'art. 6, comma 3, della legge 24 novembre 1981, n. 689, nei riguardi
di Ligresti Jonella Francesca ed Erbetta Emanuele, quali ritenuti autori
dell'illecito di manipolazione del mercato previsto dall'art. 187-ter del d. Igs. 24
febbraio 1998, n. 58 (d'ora in poi T.U.F.), nonché il pagamento, in proprio,
dell'ulteriore somma di euro 450.000,00, in relazione alla violazione di cui
all'art. 187-quinquies, comma 1, lett. a), del T.U.F., per aver posto in essere la
condotta nell'interesse della stessa Fondiaria Sai, oltre ad ordinare alla Milano
Assicurazioni il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di euro
200.000,00, ai sensi del citato art. 6, comnna 3, della menzionata legge n.
689/1981, in solido con Erbetta Emanuele, quale assunto autore dell'infrazione
contemplata dall'art. 187-ter T.U.F., congiuntamente al pagamento, in proprio,
della somma di euro 200.000,00, ai sensi all'art. 187-quinquies, comma 1, lett.
a), T.U.F., per aver posto in essere la condotta nell'interesse della medesima
Milano Assicurazioni.
Con tale delibera la CONSOB allegava di aver accertato la diffusione, nei bilanci
consolidati del 2010 della Fondiaria-Sai e della Milano Assicurazioni, di
informazioni false e suscettibili di fornire indicazioni non corrispondenti al vero
ovvero fuorvianti in merito alle azioni di dette società, così da ingenerare, dal
punto di vista oggettivo, l'illecito di manipolazione del mercato di tipo
informativo di cui all'art. 187-ter, comma 1, del T.U.F., la cui responsabilità era
ascrivibile anche a Ligresti Jonella ed Erbetta Emanuele.
Avverso la suddetta delibera proponeva, in data 22 maggio 2014, ricorso in
opposizione la UnipolSai Assicurazioni s.p.a. (quale società risultante dalla
fusione in Fondiaria-Sai s.p.a. di Milano Assicurazioni s.p.a., Unipol s.p.a. e
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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