Sentenza Nº 31634 della Corte Suprema di Cassazione, 06-12-2018

Presiding JudgePETITTI STEFANO
ECLIECLI:IT:CASS:2018:31634CIV
Date06 Dicembre 2018
Judgement Number31634
CourtSeconda Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
amministrative
CON SOB
SENTENZA
sul ricorso (iscritto al N.R.G. 19598/'15) proposto da:
LIGRESTI JONELLA FRANCESCA (C.F.: LGR ]LL 67C63 F205B), rappresentata e
difesa, in forza di procura speciale in calce al ricorso, dagli Avv.ti Aldo Angelo
Dolmetta, Marco B. Salomone e Claudio Scognamiglio, elettivamente domiciliati
presso lo studio del terzo, in Roma, corso V. Emanuele II, 326;
- ricorrente -
contro
CONSOB (C.F.: 80204250585), in persona del Presidente e legale
rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale a
margine del controricorso, dagli Avv.ti Salvatore Providenti, Paolo Palmisano e
Clementina Scaroni ed elettivamente domiciliata presso la propria sede, in
Roma, alla v. G.B. Martini, n. 3;
-
controricorrente
-
Avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n. 154/2015, depositata il 2
febbraio 2015 (e non notificata);
Udita
la relazione della causa svolta nell'udienza pubblica del 26
settembre 2018 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;
udito
il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale
Dott. Alberto Celeste, che ha concluso, in via principale, per l'inammissibilità del
ricorso e, in subordine, per il rigetto del ricorso;
Civile Sent. Sez. 2 Num. 31634 Anno 2018
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: CARRATO ALDO
Data pubblicazione: 06/12/2018
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
uditi
l'Avv. Francesca Latino (per delega) nell'interesse della ricorrente
e gli Avv.ti Salvatore Providenti e Paolo Palmisano per la controricorrente
Consob.
FATTI DI CAUSA
Con delibera n. 18839 del 20 marzo 2014 (notificata il 25 marzo 2014), la
CONSOB applicava nei confronti di Ligresti Jonella Francesca la sanzione
amministrativa pecuniaria di euro 250.000,00 congiuntamente alla sanzione
interdittiva di mesi sei prevista dall'art. 187-quater del d. Igs. 24 febbraio 1998,
n. 58 (d'ora in poi
T.U.F.)
in relazione all'illecito amministrativo di cui all'art.
187-ter, comma 1
0
, dello stesso T.U.F. per aver - nella qualità di Presidente e
Amministratrice delegata della Fondiaria Sai (società quotata in borsa) - diffuso
false informazioni in ordine alla rappresentazione della riserva sinistri r.c. auto
nel bilancio consolidato del 2010 della società e, quindi, informazioni suscettibili
di fornire al mercato indicazioni inveritiere e fuorvianti in merito al prezzo delle
azioni della suddetta società amministrata.
Con successivo ricorso notificato il 13 maggio 2014 alla ingiungente CONSOB,
la Ligresti impugnava l'anzidetta delibera dinanzi alla Corte di appello di Milano,
formulando una serie di censure (di cui due, poi, oggetto di rinuncia), mediante
le quali contestava la sussistenza delle violazioni attribuitele con riferimento alla
ritenuta configurazione sia dell'elemento oggettivo (eventualmente imputabile
all'attuario incaricato di esercitare la funzione di controllo sull'attività di
impresa) che di quello soggettivo in ordine alla condotta della
"sottoriservazione".
Nella costituzione della resistente CONSOB, l'adìta Corte di appello di Milano,
con sentenza n. 154 del 2015 (depositata il 2 febbraio 2015), rigettava
integralmente l'atto di opposizione avanzato dalla Ligresti, che condannava al
conseguente pagamento delle spese giudiziali, disponendo la pubblicazione del
provvedimento per estratto sul Bollettino Consob.
A sostegno della ravvisata infondatezza del ricorso la Corte ambrosiana
osservava, in primo luogo, che l'esistenza della sottoriservazione nel bilancio
societario del 2010 era stata sufficientemente indagata ed accertata dalla
2
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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