Sentenza Nº 31591 della Corte Suprema di Cassazione, 04-12-2019

Presiding JudgeDI IASI CAMILLA
ECLIECLI:IT:CASS:2019:31591CIV
Date04 Dicembre 2019
Judgement Number31591
CourtQuinta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
2019
2036
Civile Sent. Sez. 5 Num. 31591 Anno 2019
Presidente: DIIASI CAMILLA
Relatore: ZOSO LIANA MARIA TERESA
Data pubblicazione: 04/12/2019
SENTENZA
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controricorrente
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contro
PROVINCIA
DI
SAVONA;
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intimata
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ac1ver.so
la
sent.e:,za
:-1.
(592/2016
della
CC,JV]vl.TRIB.REG.
di
G2NOVA,
deposi::ata
il
13/05/2016;
udi-ca
la
relazione
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causa
svol'ca
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pubblica
udienza
del
08/l0/20l9
dal
Consigliere
Dott.
LIANA
MARIA
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Generale
Dott.
GIOVANKI
GIACALONE
che
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concluso
per
l'accoalimento
per
quante
di
ragione
del
ricorso;
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l'Avvocaco
FCHANELLI
per
de~ega
dell'Avvocate
rAFUNDI
che
riporta
agli
scritti.
R.G.
26911/2016
ESPOSIZIONE
DEI
FATTI
DI
CAUSA
l.
Ramognina s.c.r.l. impugnava l'avviso di
accertamento
emesso dalla
provincia di Savona con cui veniva comunicata
la
debenza del
maggior
tributo
speciale per l'anno 2006
dovuto
per
il
deposito in discarica dei
rifiuti
solidi.
La
pretesa impositiva nasceva dal
fatto
che
la
società Ramognina gestiva una
discarica per
rifiuti
solidi urbani ed assimilati nel comune di Varazze di talché
era
tenuta
al
pagamento
del
tributo
speciale previsto dalla legge 28 dicembre
1995
numero
549, cui
la
regione Liguria aveva dato
attuazione
con
la
legge
regionale
numero
21
del 13 maggio 1996,
per
il
deposito dei rifiuti solidi in
discarica.
Assumeva
la
società ricorrente di essere stata autorizzata ad utilizzare
un
impianto
mobile di
vagiiatura/triturazione
dei rifiuti che
legittimava,
secondo
l'articolo 3,
comma
4, della legge regionale
numero
21/2006,
ad
effettuare
il
pagamento in misura ridotta del
contributo
speciale
istituito
dall'articolo 3,
comma 24, della legge
numero
549/1995.
La
commissione
tributaria
provinciale di Savona rigettava
il
ricorso con sentenza he era
confermata
dalla
commissione
tributaria
regionale della Liguria sul rilievo,
tra
l'altro, che
la
società ricorrente non avrebbe
potuto
autoridursi
il
tributo
senza un
provvedimento
autorizzativo.
2. Avverso
la
sentenza della
CTR
propone ricorso
per
cassazione
la
società
contribuente
affidato a
quattro
motivi.
La
regione Liguria
si
è costituita con
controricorso.
ESPOSIZIONE
DELLE
RAGIONI
DELLA
DECISIONE
l.
Con
il
primo
motivo
la
ricorrente
deduce violazione di legge,
ai
sensi
all'articolo 360, comma 1,
numero
3, cod. proc. civ., in relazione all'articolo 14,
1
\
comma 3, del decreto legislativo
546/92.
Sostiene che ha
errato
la
CTR
per
non
aver
provveduto
ad
estromettere
dal giudizio
la
regione Liguria,
intervenuta
volontariamente
in causa, benché
l'intervento
di
siffatto
ente non
fosse consentito.
2.
Con
il
secondo
motivo
deduce violazione
di
legge, ai sensi all'articolo
360,
comma 1,
numero
3, cod. proc. civ., in relazione agli articoli 11 della
legge regionale
21/1996
e 13 legge regionale
23/2007.
Sostiene che ha
errato
la
CTR
nel non applicare
la
norma
speciale che
prevede che l'accertamento possa essere eseguito
entro
il
termine
di cinque
anni a decorrere dal
termine
ultimo
per
la
presentazione della dichiarazione.
Nel
caso che occupa il
termine
scadeva il
31.1.2007
e l'avviso di accertamento
era stato
notificato
il
19.12.
2012.
Inapplicabile doveva ritenersi nel caso di
specie, l'art. 1,
comma
161,
della legge
296/1996.
3. Con
il
terzo
motivo
deduce violazione di legge,
ai
sensi all'articolo
360,
comma 1,
numero
3,
cod. proc. civ., in relazione alla legge
549/95
ed
alla
legge regionale Liguria
numero
21/96.
Sostiene che, a
norma
dell'articolo 3, 1
7
comma
40,
della legge
549/95,
per
gli scarti ed i sovvalli di
impianti
di
~
selezione automatica, riciclaggio e compostaggio nonché per i fanghi anche O
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palabili
il
tributo
è
dovuto
nella misura del
20%
dell'ammontare.
Sulla base
~
dell'articolo 3, comma
4,
della legge regionale
21/96
gli scarti ed i sovvalli di
~
rifiuti urbani speciali assimilati o assimilabili agli urbani, sottoposti a U
trattamento
con operazioni di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio
sono soggetti al pagamento della tassa nella misura del 20°/o di quella per i
rifiuti urbani. Ciò posto, poiché
la
società Ramognina è stata autorizzata dalla
provincia di Savona con
provvedimenti
numero
2004/2196
e
numero
2004/2990
ad iniziare
l'attività
di
triturazione
e
vagliatura
dei rifiuti
ed
al
recupero della frazione umida nonché
al
riutilizzo di essa
per
la
ricopertura
giornaliera di rifiuti a bancati, sussisteva
il
presupposto per l'applicazione della
cosiddetta ecotassa ridotta sugli scarti e sovvalli derìvanti dal
trattamento
dei
rifiuti.
Inoltre,
a seguito della medesima autorizzazione,
la
frazione organica
stabilizzata ( cosiddetta
FOS
) è esclusa da imposta poiché recuperata
ed
interamente
riutilizzata per
la
ricopertura giornaliera dei rifiuti abbancati.
2
\
4. Con
il
quarto
motivo
deduce omesso esame di un
fatto
decisivo per
il
giudizio,
ai
sensi all'articolo 360, comma
l,
numero
4, cod. proc. civ
..
Sostiene
che
la
CTR
non
ha
considerato che l'unico presupposto
per
beneficiare della
riduzione dell'imposta è lo svolgimenti di
attività
di
triturazione
e vagliatura
dei rifiuti,
il
recupero della frazione umida ed
il
riutilizzo di essa per
la
copertura dei rifiuti abbancati.
5.
Osserva
la
Corte che va esaminato
per
primo
il
secondo
motivo
di
ricorso
in
quanto
avente
carattere
assorbente degli
altri.
Esso è fondato.
Invero
l'art.
l,
comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che
gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a
pena di decadenza,
entro
il
31
dicembre
del
quinto
anno successivo a quello
in
cui
la
dichiarazione o
il
versamento
sono stati o avrebbero
dovuto
essere
effettuati.
Tuttavia
le
norme
previste dagli articoli 11 della legge regionale
21/1996
e
13 legge regionale
23/2007
in
materia
di conferimento di
rifiuti
in discarica,
attuative
della legge 28 dicembre 1995
numero
549, prevedono,
rispettivamente:
L'accertamento delle violazioni puo' essere eseguito
entro
il
termine
di decadenza di cinque anni a decorrere
dall'ultimo
giorno
utile per
la
presentazione della relativa dichiarazione annuale di cui all'art.
5.>>
L'accertamento delle violazioni può essere eseguito
entro
il
termine
di
decadenza di cinque anni a decorrere
dall'ultimo
giorno
utile per
la
presentazione della relativa dichiarazione annuale di cui all'articolo 7. > >
Ne
consegue che nel caso che occupa, dovendosi applicare
la
norma
speciale in
materia
di violazioni concernenti
il
conferimento
di
rifiuti
in discarica
che deroga a quella generale,
l'atto
impositivo
è stato
notificato
oltre
il
termine
di decadenza
in
quanto
il
termine
per
la
presentazione della dichiarazione
scadeva
il
31.1.2007,
come accertato dalla
CTR,
e l'avviso di accertamento è
stato notificato
il
19.12.2012.
6.
Il
primo,
il
terzo
ed
il
quarto
motivo
rimangono assorbiti.
7.
Il
ricorso va dunque accolto e l'impugnata sentenza cassata.
Non
essendo necessari ulteriori accertamenti di
fatto,
la
causa va decisa nel
merito,
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a norma dell'art. 384, comma 2, cod. proc. civ.,
ed
il
ricorso originario della
contribuente va accolto.
Le
spese processuali dei giudizi di
merito
si
compensano tra
le
parti per l'evolversi della vicenda processuale e quelle di
questo giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono
la
soccombenza.
P.Q.M.
La
Corte accoglie
il
ricorso, cassa
la
sentenza
impugnata
e, decidendo nel
merito, accoglie
il
ricorso originario della contribuente. Compensa
le
spese
processuali relative
ai
giudizi di
merito
e condanna
la
Regione Liguria a
rifondere le spese processuali di questo giudizio che liquida in
euro
10.000,00,
oltre
al
rimborso
delle spese
forfettarie
nella misura del 15°/o ed
oltre
agli
accessori di legge.
Così
deciso in Roma, nella camera di consiglio del
giorno
8
ottobre
2019.
4

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