Sentenza Nº 31336 della Corte Suprema di Cassazione, 29-11-2019

Presiding JudgeDE MASI ORONZO
ECLIECLI:IT:CASS:2019:31336CIV
Date29 Novembre 2019
Judgement Number31336
CourtQuinta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
2019
2013
Civile Sent. Sez. 5 Num. 31336 Anno 2019
Presidente:
DE
MASI ORONZO
Relatore: CROLLA COSMO
Data pubblicazione: 29/11/2019
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Nr.
8212/2018
RG
RITENUTO IN
FATTO
l Pompilj Giudo Corrado impugnava davanti alla Commissione Tributaria
Provinciale di Roma l'avviso di accertamento catastale
ai
sensi dell'art. l
comma 335 l.
311/2004
con
il
quale all'immobile di sua proprietà, sito in Roma
Via del Mascherino
nr
75 ( microzona Prati), e distinto
al
catasto urbano
al
foglio 403, particella 00159 subalterno 14, veniva disposta
la
revisione del
classamento con assegnazione della nuova classe 7
in
luogo della precedente
classe 3 e con conseguente aumento della rendita catastale da 6.589,99 a
12.105, 75.
2.La
CTP
accoglieva il ricorso.
3.La sentenza veniva impugnata dall'Agenzia delle Entrate e
la
Commissione
Tributaria Regionale del Lazio dichiarava inammissibile l'appello sul rilievo della
tardività della notifica dell'atto di appello.
4. Avverso
la
sentenza della
CTR
ha
proposto ricorso per Cassazione l'Agenzia
delle Entrate articolando due motivi.
Ha
resistito il contribuente depositando
controricorso.
RAGIONI
DELLA
DECISIONE
l.Con
il
primo
motivo
l'Ufficio ricorrente denuncia violazione degli
artt-.
149,
142 cpc anche in combinato disposto con il terzo comma dell'art 143 cpc in
relazione
all'art
360 comma l nr. 3 cpc, per avere
la
Corte di merito ritenuto
inammissibile l'appello per tardività sulla base della errata individuazione del
14 febbraio 2017, anzichè del 13 febbraio 2017 quale data di scadenza dei
termini per l'appello,
1.1
Con
il
secondo
motivo
deduce
la
ricorrente
la
violazione dell'art. 155,
quarto comma cpc, nella nuova formulazione introdotta
dall'art
2
l.
28/12/2005
nr
263
l
o
u
Si
censura
la
sentenza nella parte di cui afferma che secondo altro
computo
>>
il
termine
per
la
propos1z1one
dell'appello spirava
1'11
febbraio
2017 in quanto tale giorno cadeva di sabato con
la
conseguenza che il termine
andava prorogato
al
lunedì 13 febbraio giorno in cui
effettivamente
l'atto di
appello risulta essere stato spedito.
2.
Il
primo
motivo
è infondato
2.1
Ai
sensi dell'art.
51
I comma d.lvo
546/92
il
termine
per impugnare
la
sentenza della Commissione Tributaria è di giorni sessanta decorrente dalla
notificazione della sentenza
ad
istanza di parte. Per effetto del espresso
richiamo operato dall'art.53 comma d.lvo citato
all'art
20 comma 1 che, a
sua volta, rimanda
all'art
16 commi 2 e 3,
l'atto
di appello può essere notificato
ai
soggetti che hanno partecipato
al
giudizio di primo grado direttamente a
mezzo del servizio postale mediante spedizione dell'atto in plico raccomandato
senza busta con avviso di ricevimento.
In
tal caso, secondo quanto previsto dal
secondo comma dell'art. 20 d.lvo citato, anch'esso richiamato dall'art 53
comma, l'atto di appello
si
intende proposto
al
momento
della spedizione nelle
forme sopra indicate.
2.2 Orbene è pacifico che
la
sentenza emessa dalla
CTP
sia stata notificata in
data 13 dicembre 2016.
Il
termine
di gg 60 per
la
proposizione dell'appello
scadeva sabato
11.2.2017
e, quindi, andava prorogato al lunedì 13.11.2017
in
applicazione
dell'art
155 V comma cpc aggiunto
dall'art
2 comma 1,
lett
f) l
263/2005.
2.3
La
CTR,
svolgendo accertamenti in punto di
fatto
ed esprimendo
valutazioni insindacabili in questa sede,
se
non nei
ristretti
limiti
dell'art
360 1 o
comma nr. 5,
ha
individuato nel
14.2.2017
la
data di consegna dell'atto di
appello alla società incaricata del servizio.
In
ogni caso anche voler riesaminare
la
documentazione versata in atti, va rilevato che l'avviso di ricevimento
riportato nel ricorso che indica
la
data di spedizione del 13 febbraio 2017,
apposta con
timbro
a secco, non costituisce prova che
la
raccomandata sia
stata inviata quel giorno in quanto
la
data stessa è priva di
timbro
postale.
Per
/
contro il contribuente
ha
riprodotto nel controricorso
la
pagina del sito Nexive,
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operatore privato del quale
si
è avvalso l'Agenzia per notificare l'atto, dal quale
2
risulta che
la
raccomandata è stata recapitata il giorno 14 febbraio 2017 alle
ore 06.00
2.4 Sulla scorta di tali accertamenti correttamente è stata dichiarata
la
tardività della notifica dell'atto e
la
conseguente inammissibilità dell'appello.
3
Il
secondo motivo è infondato in quanto non coglie l'esatta ratio decidendi
della sentenza.
3.1
Invero
la
CTR
individuando nella data del 13 febbraio 2017 il dies
ad
quem
per proposizione dell'appello ha, contrariamente all'assunto della ricorrente,
tenuto in debito conto della proroga prevista dall'art. 155
IV
comma cpc
aggiunto dall'art. l lett.
f)
della 1.263/2005.
3.2
l'affermazione
contenuta nella motivazione circa
la
scadenza del termine
secondo
altro
computo,
1'11>> non
ha
alcun rilievo in quanto
la
CTR
ha
chiaramente e correttamente computato il termine finale di riferimento nel
13.2.2017.
4.
In
conclusione il ricorso
va
rigettato.
S.
le
spese seguono
la
soccombenza e
si
liquidano come da dispositivo.
PQM
La
Corte,
rigetta il ricorso;
Condanna
la
ricorrente
al
pagamento delle spese del presente giudizio
che liquida in 2.600 oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Così
deciso nella Camera di Consiglio del 7 ottobre 2019.
3

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