Sentenza Nº 31332 della Corte Suprema di Cassazione, 29-11-2019

Presiding JudgeDE MASI ORONZO
ECLIECLI:IT:CASS:2019:31332CIV
Judgement Number31332
Date29 Novembre 2019
CourtQuinta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
2019
2009
Civile Sent. Sez. 5 Num. 31332 Anno 2019
Presidente:
DE
MASI ORONZO
Relatore: CROLLA COSMO
Data pubblicazione: 29/11/2019
SENTENZA
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Nr.999/2013
RG
RITENUTO IN
FATTO
l.Auletta
Antonio,
usufruttario
delle unità immobiliari costituenti il fabbricato
sito in Frattamaggiore (Na) Via Genova nr. 2, impugnava davanti alla
Commissione Provinciale di Napoli tre avvisi di accertamento, emessi all'esito
della procedura Docfa, con i quali l'Agenzia del Territorio disponeva un diverso
classamento delle unità immobiliari rispetto a quanto proposto dal
contribuente.
2.
La
CTP
di Napoli accoglieva il ricorso
3.
La
sentenza veniva impugnata dall'Agenzia delle Entrate e l'adita
Commissione Tributaria Regionale del Campania accoglieva l'appello ritenendo
legittimi gli avvisi di accertamento in quanto adeguatamente motivati.
4. Proponeva revocazione Giametta Giuseppina, vedova di Antonio Auletta,
deceduto nelle
more
del
termine
per l'impugnazione della sentenza di primo
grado, e costituita nel giudizio di appello, affermando che la sentenza era
frutto
di errore di
fatto
per
aver
la
CTR
omesso di rilevare: a) il
venir
meno
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della parte originaria a causa della sua
morte;
b) il
fatto
che l'appello era stato q
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proposto mediante notifica al domiciliatario elettivo di Antonio Auletta; c) il
fatto
che per
far
valere l'inammissibilità dell'appello si era costituito un terzo,
Giuseppina Giametta, vedova del defunto e usufruttuaria successiva dei beni.
S.
La
CTR,
concessa la sospensione del
termine
per ricorrere in Cassazione,
rigettava
la
domanda di revocazione osservando che i
motivi
dedotti dalla
Giametta
si
riferivano a vizi procedurali
ed
erano, quindi, apponibili davanti
al
giudice di
legittimità
4. Avverso le sentenze della
CTR
Giametta Giuseppina
ha
proposto ricorso
cumulativo per Cassazione sulla base due motivi. L'amministrazione
si
è
costituita depositando controricorso.
RAGIONI
DELLA
DECISIONE
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1
Con
il primo
motivo
di impugnazione, riferito alla sentenza di reiezione della
domanda di revocazione (sent. nr.
359/46/2012),
la
ricorrente denuncia nullità
della sentenza ex
art
360 nr. 4 cpc e insufficiente motivazione circa un
fatto
controverso e decisivo per il giudizio
in
relazione
all'art
360.nr. 5 cpc.
In
particolare
si
duole il ricorrente del
fatto
che il Giudice di seconde cure avrebbe
omesso di pronunciarsi sul
merito
della domanda di revocazione
ed
in ogni
caso avrebbe reso una motivazione insufficiente
~
~
~
1.1
Con
il secondo motivo, relativo alla sentenza di accoglimento dell'appello U
dell'Agenzia (sent.
66/23/2012),
viene dedotta
la
nullità della sentenza per
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plurime ragioni: a) omessa comunicazione dell'avviso di fissazione della
~
pubblica udienza
al
difensora della Giametta; b) omessa notifica dell'appello O
o
agli eredi di Antonio Auletta, c) vizio della pronuncia in quanto resa
su
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petium nuovo; d)inammissibilità dell'appello per
difetto
di specificità dei motivi.
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2.
In
data 20.9.2019 è stato depositato atto di rinuncia
al
ricorso, sottoscritto U
da
Giametta Giuseppina con conseguente richiesta di declaratoria di estinzione
del processo e compensazione delle spese; in calce all'istanza vi è
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sottoscrizione < < per visto ed accettazione>> dell'Avvocato dello
difensore dell'Agenzia delle Entrate.
Stato
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N
3.
Alla rinuncia del ricorrente, accettata
da
controparte mediante apposizione
del visto, consegue l'estinzione del processo
ai
sensi
dell'art
391 cpc.
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4
Le
spese del presente giudizio vanno compensate come
previsto nell'atto di rinuncia.
espressamente
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PQM
La
Corte,
dichiara l'estinzione del processo
compensa interamente
tra
le
parti
le
spese del presente giudizio.
Così
deciso nella Camera di Consiglio del 7
ottobre
2019
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