Sentenza Nº 31282 della Corte Suprema di Cassazione, 17-07-2019

Presiding JudgeROSI ELISABETTA
ECLIECLI:IT:CASS:2019:31282PEN
Date17 Luglio 2019
Judgement Number31282
CourtTerza Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
Grieco Angelo, nato a Torre del Greco il 25/06/1957
Durni Claudio, nato a Torre del Greco il 09/05/1985
Durni Giuseppina, nata a Torre del Greco il 11/12/1978
avverso la sentenza del 20/05/2016 della Corte di appello di Napoli
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Gianni Filippo Reynaud;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Pasquale Fimiani, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della
sentenza impugnata in relazione al capo F, estinto per prescrizione, e
l'annullamento con rinvio con riguardo alla confisca per il reato di lottizzazione;
udito il difensore degli imputati, avv. Amato Del Giudice, che ha concluso
chiedendo l'accoglimento del ricorso.
Penale Sent. Sez. 3 Num. 31282 Anno 2019
Presidente: ROSI ELISABETTA
Relatore: REYNAUD GIANNI FILIPPO
Data Udienza: 27/03/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
1.
Con sentenza del 20 maggio 2016, la Corte d'appello di Napoli,
accogliendo parzialmente il gravame proposto dagli odierni ricorrenti e
rideterminando le pene, ha per il resto confermato la condanna di Giuseppina
Durni per
il
solo delitto di violazione di sigilli e di Angelo Grieco e Claudio Durni
per il medesimo reato e per gli altri agli stessi ascritti ed in primo grado ritenuti
(quelli di cui all'art. 44, comma 1, lett.
c,
d.P.Ft. 380 del 2001 per aver realizzato
opere in zona vincolata, in assenza di permesso di costruire e realizzando altresì
una lottizzazione abusiva materiale, e quello di cui all'art. 181, comma
1-bis,
d.lgs. 42 del 2004 per non aver richiesto, con riguardo a dette opere, la
prescritta autorizzazione paesaggistica, reati rispetto ai quali, in grado d'appello,
è stata invece pronunciata sentenza di non doversi procedere per prescrizione
quanto a Giuseppina Durni). La decisione di primo grado è stata altresì
confermata nella parte in cui aveva disposto la confisca in favore del patrimonio
del Comune del terreno sul quale era avvenuta la lottizzazione e delle opere ivi
realizzate, nonché l'ordine di demolizione delle opere abusive e di rimessione in
pristino dello stato dei luoghi.
2.
Avverso la sentenza, a mezzo del difensore di fiducia, hanno proposto
ricorso per cassazione i suddetti imputati, deducendo i motivi di seguito
enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art.
173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
3.
Con il primo motivo, si deducono violazione della legge penale e
mancanza assoluta di motivazione per aver la sentenza d'appello confermato la
sussistenza del reato di lottizzazione abusiva, senza prendere in esame le
specifiche censure mosse con il gravame alla sentenza di primo grado, incentrate
sull'inidoneità delle opere abusive a stravolgere l'assetto del territorio,
trattandosi di intervento effettuato a ridosso della più urbanizzata arteria
cittadina.
L'imputato Grieco si duole, inoltre, della mancanza di motivazione in ordine
ai motivi d'appello sollevati con riguardo alla sua affermata responsabilità per il
reato di violazione di sigilli.
4.
Con il secondo motivo, si lamenta violazione di legge con riguardo alla
pena inflitta ai ricorrenti Angelo Grieco e Claudio Durni, non essendo indicati la
pena base e gli aumenti praticati a titolo di continuazione e non essendo stato
derubricato in contravvenzione il delitto di cui all'art. 181, comma
1-bis, d.lgs.
2
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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