Sentenza Nº 31037 della Corte Suprema di Cassazione, 28-12-2017

Presiding JudgeCAPPABIANCA AURELIO
ECLIECLI:IT:CASS:2017:31037CIV
Date28 Dicembre 2017
Judgement Number31037
CourtQuinta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n.
13441/2010
R.G. proposto da
Bottacini Renato e Stocchero Eugenia, rappresentati e difesi dagli
Avv.ti Franca Umbro e Roberto Caneva, con domicilio eletto in Roma,
piazza G. Mazzini, n. 8, presso lo studio dell'Avv. Franca Umbro;
- ricorrenti -
contro
Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura
Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi,
n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato;
- controricorrente -
Civile Sent. Sez. 5 Num. 31037 Anno 2017
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: IANNELLO EMILIO
Data pubblicazione: 28/12/2017
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
e contro
Equitalia Nomos S.p.A., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Maurizio
Cimetti e Sante Ricci, con domicilio eletto in Roma, via Bissolati, n.
76, presso lo studio dell'Avv. Maurizio Cimetti;
- controricorrente
-
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del
Veneto, sezione staccata di Verona, n. 37/15/09 depositata il 1 aprile
2009
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 12 ottobre 2017
dal Consigliere Emilio Iannello;
udito l'Avvocato dello Stato Paolo Gentili;
udito l'Avvocato Simona Chiricotto;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Immacolata Zeno, che ha concluso chiedendo l'accoglimento
per quanto di ragione dei motivi quarto, quinto e sesto con
riferimento alle sole due cartelle per l'anno 2002 e 2000-2001.
FATTI DI CAUSA
1.
Equitalia Nomos S.p.A. notificava in data 24/8/2007 a Renato
Bottacini ed Eugenia Stocchero, quali soci della «Azienda Agricola
Bottacini Renato e Stocchero Eugenia» — società semplice esercente
attività agricola nel settore avicolo, cancellata dal registro delle
imprese in data 28/1/2003 — n. 8 cartelle di pagamento emesse nei
confronti della società semplice (e già a quest'ultima in precedenza
notificate) ai sensi degli artt.
36-bis
e
54-bis
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione a debiti dalla
stessa maturati nei confronti dell'erario, per Irpef (ritenute) e Iva in
relazione agli anni di imposta 1993, 1995 - 2002.
Tali cartelle erano impugnate dai soci con due separati ricorsi, i
quali, previa riunione, erano parzialmente accolti dalla C.T.P. di
Verona.
2.
L'appello interposto da Equitalia Nomos S.p.A. e dall'Agenzia
2
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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