Sentenza Nº 30984 della Corte Suprema di Cassazione, 16-07-2019

Presiding JudgeCIAMPI FRANCESCO MARIA
ECLIECLI:IT:CASS:2019:30984PEN
Date16 Luglio 2019
Judgement Number30984
CourtQuarta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
1.
PAPPALARDO GERARDO, n. ad Altamura il 04/04/1957
2.
DONATANGELO CLEMENTE, n. ad Altamura il 20/03/1956
3.
D'AMBROSI ANGELO, n. a Castro dei Volsci il 25/05/1938
avverso la sentenza n. 14936/2014 della CORTE di APPELLO di ROMA
dell'11/12/2017;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Aldo Esposito;
udite le conclusioni del Procuratore generale, in persona del dott. Giulio Romano,
che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
uditi l'avv. Tommaso Barile in sostituzione dell'avv. Michele Laforgia, per Pappa-
lardo l'avv. Claudio Ramelli per D'Ambrosi e l'avv. Ludovico D'Amico per Pappalardo
e Donatangelo, che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 30984 Anno 2019
Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: ESPOSITO ALDO
Data Udienza: 12/03/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
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RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del Tribunale di Civitavecchia dell'8 novembre 2012 D'Ambrosi
Angelo, in qualità di datore di lavoro nella ditta MCP s.r.l. appaltatrice delle opere
commissionate dall'ENEL di montaggio tubazioni polverino 3
0
gruppo, Pappalardo Ge-
rardo, in qualità di datore di lavoro della ditta CEMIT s.r.l. e De Angelis Damiano,
operaio con mansioni dì caposquadra della ditta MCP s.r.I., unitamente a Tarolla Ser-
gio, capocantiere della ditta MCP s.r.l. e a Donatangelo Clemente, in qualità di capo-
cantiere della ditta CEMIT s.r.I., erano condannati in relazione al reato di cui all'art.
589, commi 1 e 2 cod. pen. perché, nelle qualità sopra indicate e De Angelis, quale
autore materiale della condotta, per colpa, consistita in negligenza, imprudenza, non-
ché nella violazione di specifiche disposizioni di legge, cagionavano la morte di Coz-
zolino Michele, per insufficienza respiratoria in soggetto con grave trauma cranico, in
quanto colpito al capo da un tubo montante della lunghezza di mt. 1.80 precipitato
da un piano a quota 67.800 della caldaia 3° gruppo nel cantiere ENEL.
In particolare, cagionavano l'evento ciascuno rispettivamente con le seguenti con-
dotte:
-
De Angelis Damiano, addetto al montaggio di uno dei due ponteggi realizzati a
quota 67.800, accatastando il tubo montante sopra descritto senza le necessarie pre-
cauzioni e, in particolare, appoggiandolo al parapetto senza dispositivi di bloccaggio,
ne cagionava la caduta fino a quota O nel punto ove si trovava a passare Cozzolino;
-
Tarolla Sergio, preposto alla responsabilità ed al controllo della fase lavorativa
specifica relativa al montaggio e allo smontaggio dei ponteggi realizzati a quota
67.800, da cui proveniva il tubo precipitato a quota O che investiva Cozzolino, non
avendo dato disposizioni di sicurezza, ossia non curando che la zona di lavoro, pros-
sima al perimetro esterno della struttura, fosse perimetrata con apposita recinzione
per impedire la caduta di materiali dall'alto, non segnalando al CE incaricato dall'ENEL
la situazione di rischio della lavorazione, perché fosse vietato il transito nella viabilità
25, non impedendo ai lavoratori di deporre il materiale in luoghi diversi da quelli a
ciò deputati e non vigilando sul rispetto delle norme di sicurezza relative allo smon-
taggio dei ponteggi e non impedendo l'appoggio diretto dei materiali sui parapetti;
-
D'Ambrosi Angelo, in violazione dell'art. 9, comma 1, D. Lvo n. 494 del 1996,
per non avere adottato, nel corso dei lavori di montaggio e smontaggio di due pon-
teggi a quota 67.800, da cui proveniva il tubo precipitato a quota O che investiva
Cozzolino Michele, le prescrizioni conformi all'allegato IV sez. II stessa legge, omet-
tendo di disporre che i materiali e le attrezzature derivanti dallo smontaggio fossero
riposti in condizioni di sicurezza in modo da evitarne il ribaltamento oltre il parapetto
della torre e/o di verificare il rispetto di tale prescrizione da parte dei lavoratori; in
violazione dell'art. 16 D.P.R. n. 164 del 1956 per non avere adottato, nel corso dei
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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