Sentenza Nº 30560 della Corte Suprema di Cassazione, 20-12-2017

Presiding JudgeFRASCA RAFFAELE
ECLIECLI:IT:CASS:2017:30560CIV
Date20 Dicembre 2017
Judgement Number30560
CourtQuinta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 24305/2013 R.G. proposto da
De Grandis Wiliam, rappresentato e difeso dagli avv. Loris Tosi e
Giuseppe Marini, con domicilio eletto in Roma, via dei Monti Parioli
48, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Marini;
- ricorrente -
contro
Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore,
domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura
Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
-controricorrente-
Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del
Veneto n. 39/18/10, depositata il 24 maggio 2010.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 9 ottobre 2017
dal consigliere Giuseppe Tedesco;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Umberto De Augustinis che ha concluso per l'inammissibilità
del ricorso.
Civile Sent. Sez. 5 Num. 30560 Anno 2017
Presidente: FRASCA RAFFAELE
Relatore: TEDESCO GIUSEPPE
Data pubblicazione: 20/12/2017
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
FATTI DI CAUSA
De Grandis Wiliam ha proposto ricorso per cassazione contro la
sentenza della Commissione tributarie., regionale del Veneto, di
conferma della sentenza di primo grado, sfavorevole per il
contribuente, in relazione a tre avvisi di accertamento, con i quali si
provvedeva a rettificare le dichiarazioni Modello Unico 2003, 2004 e
2005, in quanto, per i corrispondenti periodi di imposta (2002, 2003 e
2004), il contribuente si era avvalso di fatture che documentavano
operazioni inesistenti.
Il ricorso è affidato a dieci motivi, illustrati con memoria, cui
l'Agenzia delle entrate ha reagito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo denuncia, in relazione all'art. 360, comma
primo, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 12, comma
5, della I. n. 212 del 2000: «La permanenza degli operatori civili o
militari dell'amministrazione finanziaria dovute
\
a verifiche presso la
sede del contribuente, non può superare i trenta giorni lavorativi,
prorogabili per ulteriore trenta giorni nei casi di particolari
complessità dell'indagine e motivati dal dirigente dell'ufficio».
Il periodo temporale previsto dalla norma deve essere considerato
un
continuum
temporale, mentre secondo la Ctr rilevano
esclusivamente i soli giorni di permanenza dei verificatori presso la
sede del contribuente e non l'intero periodo intercorrente tra il
momento dell'accesso e quello della conclusione del controllo.
1.2. Il motivo è infondato. La norma è stata modificata dall'art. 7,
comma 2, leggera d) del d.l. 13 maggio 2001, convertito dalla I. 12
luglio 2011, n. 106, che ha aggiunto il seguente periodo: «Il periodo
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