Sentenza Nº 30475 della Corte Suprema di Cassazione, 10-07-2019

Presiding JudgeCARCANO DOMENICO
ECLIECLI:IT:CASS:2019:30475PEN
Date10 Luglio 2019
Judgement Number30475
CourtSezioni Unite (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sul ricorso proposto dal
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ancona
nel procedimento a carico di Castignani Lorenzo, nato a Civitanova Marche il
01/11/1991
avverso l'ordinanza del 23/11/2018 del Tribunale di Ancona
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal componente Andrea Montagni;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Pocuratore
generale Maria Giuseppina Fodaroni, che ha concluso chiedendo sollevarsi la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 309
del 1990 e, in subordine, formularsi risposta negativa al quesito, riconoscendo la
persistente rilevanza penale delle condotte, annullando con rinvio l'ordinanza
impugnata;
sentito l'Avv. Carlo Alberto Zaina del Foro di Rimini, che ha chiesto il rigetto dei
motivi di ricorso.
Penale Sent. Sez. U Num. 30475 Anno 2019
Presidente: CARCANO DOMENICO
Relatore: MONTAGNI ANDREA
Data Udienza: 30/05/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
1.
Il Tribunale del riesame di Ancona, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha
revocato il sequestro preventivo disposto dal G.i.p. del Tribunale di Ancona il
19/10/2018, avente ad oggetto 13 chili di foglie ed inflorescenze di cannabis,
nell'ambito del procedimento penale a carico di Castignani Lorenzo, per il reato di
cui agli artt. 73, commi 1, 2, 4 e 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990, limitatamente
ai reperti contenenti una percentuale di principio attivo non superiore allo 0,6%.
Le foglie e le inflorescenze di cui si tratta sono state sequestrate presso il punto
vendita Indoorova, sito in Ancona, atteso che dagli esperiti accertamenti
tossicologici era emersa la presenza di principio attivo «tetraidrocannabinolo»
superiore allo 0,6%.
La decisione assunta dal Tribunale, di revocare il sequestro dei reperti
rinvenuti nel richiamato punto vendita, aventi percentuale di principio attivo non
superiore allo 0,6%, muove dall'interpretazione della legge 2 dicembre 2016, n.
242, recante Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera
agroindustriale della canapa. Osserva il Tribunale che ai sensi dell'art. 2, della
legge n. 242 del 2016, è consentita la coltivazione delle varietà di canapa indicate
dall'art. 1 del medesimo testo normativo; e sottolinea che secondo l'art. 4, comma
7, della legge citata, solo a seguito del superamento del limite dello 0,6 per cento
di principio attivo è possibile procedere al sequestro ed alla distruzione della
coltivazione e dunque anche del prodotto derivato. Il Tribunale ha in particolare
considerato che, pure a fronte di evidenti carenze legislative, le inflorescenze
devono ritenersi rientranti nelle coltivazioni destinate al florovivaismo di cui all'art.
2, comma 2, lett.
g),
legge n. 242 del 2016; e che la successiva vendita di foglie
e inflorescenze, purché il prodotto non superi il limite dello 0,6 per cento di
principio attivo, deve qualificarsi come penalmente non rilevante.
2.
Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame ha proposto ricorso per
cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ancona deducendo
violazione di legge e vizio di motivazione. Il ricorrente osserva che l'esclusione
della punibilità prevista dalla legge n. 242 del 2016 è prevista unicamente nei
confronti del coltivatore e non può essere estesa in favore del commerciante che
detenga e ponga in vendita foglie e inflorescenze ottenute dalla pianta di cannabis
sativa L.; e, soffermandosi sul divieto di sequestro e distruzione di cui all'art. 4,
comma 7, legge n. 242, considera che il legislatore fa espresso riferimento alle
coltivazioni già sottoposte ad analisi con esito favorevole e non ai prodotti derivati
e poi commercializzati.
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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