Sentenza Nº 30374 della Corte Suprema di Cassazione, 10-07-2019

Presiding JudgeCAMMINO MATILDE
ECLIECLI:IT:CASS:2019:30374PEN
Judgement Number30374
Date10 Luglio 2019
CourtSeconda Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
Bonarrigo Francesco, nato a Messina il 25/08/1970
La Camera Salvatore, nato a Messina il 22/05/1975
Coppolino Andrea, nato a Barcellona Pozzo di Gotto il 05/06/1979
Galluzzo Giuseppe, nato a Locri il 10/12/1970
avverso la sentenza del 02/03/2016 della Corte di Appello di Reggio Calabria
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Marco Maria Alma;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro
Molino, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza
impugnata per prescrizione dei reati in relazione alle posizioni di Andrea
Coppolino, Giuseppe Galluzzo e Francesco Bonarrigo nonché di Salvatore La
Camera in relazione ai reati di cui ai capi E, L ed O e, ancora, l'annullamento con
rinvio della sentenza stessa per la rideterminazione del trattamento
sanzionatorio del ricorrente Salvatore La Camera relativamente al capo M ed
inammissibilità nel resto del ricorso relativo al medesimo capo;
udito il difensore dell'imputato Bonarrigo, avv. Giovambattista Freni, che ha
concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso con annullamento con rinvio della
Penale Sent. Sez. 2 Num. 30374 Anno 2019
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: ALMA MARCO MARIA
Data Udienza: 16/05/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
sentenza impugnata e, in subordine, l'annullamento senza rinvio della sentenza
stessa per prescrizione del reato;
udito il difensore degli imputati La Camera e Coppolino, avv. Salvatore Silvestro,
che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 2 marzo 2016 la Corte di Appello di Reggio Calabria,
decidendo a seguito di annullamento con rinvio pronunciato in data 12 giugno
2008 dalla Sesta Sezione penale della Corte di cassazione, in riforma della
sentenza emessa in data 17 marzo 2003 all'esito di giudizio abbreviato dal
Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Messina, già parzialmente
riformata con sentenza in data 5 luglio 2004 della Corte di appello di Messina ha:
a)
dichiarato non doversi procedere nei confronti di Francesco Bonarrigo in
relazione ai reati di cui ai capi A, C, D, F e P della rubrica delle imputazioni
perché estinti per prescrizione, mentre ha confermato l'affermazione di penale
responsabilità dello stesso in relazione al reato di cui al capo E (violazione
dell'art. 73 del d.P.R. 309/90 commesso in Messina il 28 luglio 1999)
rideterminando la relativa pena in termini ritenuti di giustizia;
b)
dichiarato non doversi procedere nei confronti di Salvatore La Camera in
relazione al reato di cui al capo P della rubrica delle imputazioni perché estinto
per prescrizione, mentre ha confermato l'affermazione di penale responsabilità
dello stesso in relazione ai reati di cui ai capi E, O, L (violazioni dell'art. 73 del
d.P.R. 309/90 commesse in Messina rispettivamente il 28 luglio 1999, il 3 aprile
2000 ed il 26 gennaio 2000) e M (violazione degli artt. 10, 12 e 14 I. 497/74
commessa in Messina il 4 marzo 2000) rideterminando la relativa pena in termini
ritenuti di giustizia;
c)
confermato l'affermazione di penale responsabilità di Andrea Coppolino in
relazione al reato di cui al predetto capo E della rubrica delle imputazioni peraltro
riducendo la pena allo stesso irrogata;
d)
dichiarato non doversi procedere nei confronti di Giuseppe Galluzzo in
relazione ai reati di cui ai capi H e P della rubrica delle imputazioni perché estinti
per prescrizione mentre ha confermato l'affermazione di penale responsabilità
dello stesso in relazione al reato di cui al capo O (violazione dell'art. 73 del
d.P.R. 309/90 commesso in Messina il 3 aprile 2000) rideterminando la relativa
pena in termini ritenuti di giustizia.
2. Ricorrono per Cassazione avverso la predetta sentenza i difensori degli
imputati, deducendo:
2
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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