Sentenza Nº 30336 della Corte Suprema di Cassazione, 23-11-2018

Presiding JudgeGRECO ANTONIO
ECLIECLI:IT:CASS:2018:30336CIV
Date23 Novembre 2018
Judgement Number30336
CourtQuinta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
Civile Sent. Sez. 5 Num. 30336 Anno 2018
Presidente: GRECO ANTONIO
Relatore: DELL'ORFANO ANTONELLA
Data pubblicazione: 23/11/2018
sul
ricorso
n.
2.3575-2012
proposto
da:
AGENZIA
DELLE ENTRATE, in
persona
del
Direttore
p.t.,
elettivamente
domiciliata
in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che
la
rappresenta
e
difende
ope
legis
-
ricorrente
-
contro
:?.If\lC,0,TUR/\ /\RCOf\JATESE .S.r.L., in
persona
del legale
rappresentante
p.t.,
T
..
::o
le
<:uc>
o cleii'Avvocato
RITA
()Rr'\D/\RA, r·:è'r)p!"esentata
,_
dife::;::. uad /W'Iocato FRi-\NCESCO TESAURO
giu~;ta
procura
speciaie estesa in calce
ai
controricorso
·
(;ontroricorrente-
,w
verso
i,:!
~~ente·1za
n.
:3l/50/2G
l{_;
:.
1eila COfvlfvliSSIONE
TRIBUTARIA
PEGICf'JALE
d::::lia
LOMBARDI/\,
de,:)osit.'ll2 li
23.3.2012.;
R.G.
25575/2012
c:
dite:
lt:ì
reiaz:cne
delia
cau:-_;a
svolta
nei1::1
pubblica
udienza
del
14.2.
2018
dal
Consigliere
Dott.ssa
ANTOf\IELLA DELL'ORFANO;
uditi
per
la
ricorrente
l'Avvocato
dello
Stato
PIETRO GAROFOLI e
per
la
controricorrente
l'Avvocato
FRANCESCO TESAURO;
udito
il P.M. in
persona
del
Sostituto
Procuratore
Generale
IMMACOLATA
ZENO che ha
concluso
per
l'accoglimento
del
quarto
motivo
di
ricorso
FATTI DI
C.~USA
Con
se:lte-:za
de!
23.3.2012
lv
Ccr~missione
Tributaria
Regionale della
L.omb::1rdia
i·;a
respinto
l'::~ppeiL)
pro,Josto
avverso
la
sentenza
n.
265/12/2010
della
Commissione
Tributaria
Provinciale di
Milano,
che
aveva
accolto
il
ricorso,
proposto
dalla
società
Zincatura
Arconatese
S.r.L.
(già
Profilati
Leonatesi
S.r.L.),
2vverso
!'é:ìvviso con cui
era
stato
accertato,
per
il
periodo
d'imposta
2006,
un
imponibile
di
1.608.207,00,
quale
credito
d'imposta
asseritamente
illegittimamente
acquisito
dalla
contribuente
a
seguito
di
cessione
da
parte
della
società
Jenner
31
S.r.L.,
che a sua
volta
ne
sarebbe
rJlvenuta
tito
1
are
in
hi-ZJ
di
operazione
di
acquisizione
di
credito
d'lro!po';ta
derivante
dai la
distnouzìone
dei
redditi
assoggettati
aìi'Irpeg.
Avverso
ia
sentenza
della CTR ha
proposto
ricorso
per
cassazione
l'Agenzia
delle
Entrate
affidato
a
due
motivi.
Con il
primo
motivo
ha
denunciato/
ai sensi
deil'art.
360,
primo
comma,
n. 4
c.p.c./
nullità
della
sentenza
per
violazione
degli
artt.
132
1
comma,
n. 4
c.p.c.
e
118
disp.
att.
c.p.c.
1
poiché
la
motivazione
della
sentenza
impugnata
s0rebbe
priva
delle
<
logico-giuridiche
sulle
quali
è
Cor:
il
s::cundo moì:l'' ; 1
ì2ì
:ìu:
:.:o,
ai sensi
dell'art.
360
1
primo
comn1:ì, n. 3 c !).C., <
e/c
fa!sa
applicazione>>
dell'art.
67 d.p.r.
600/1973
pc:r
avere
la CTR
affermato
l'illegittimità
dell'avviso
di
accertamento
adottato
nei
confronti
della
contribuente
per
violazione
del
C:iv!eto di
cbppia
ir-rìposìzione.
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R.G.
25575/2012
La
società Zincatu:-a ;-\rconatese
S.r.L.
si
è
costituita
con
controricorso,
deducendo
i':nammissibilità
ed
infondatezza
del ricorso
..
principale;
in
subordlne,
in caso di
accogìimento
del ricorso principale,, ha chiesto il
rinvio
della
controversia
dinanzi alla
CTR
<
la
trattazione
delle
questioni
r·imaste
assorb!te>>
ha, in tale sede, chiesto in
subordine
di applicarsi!
per
il
principio
del
favor
rei, il
trattamento
sanzionatorio
previsto
per
le violazioni
contestate
quale
risultante
a
seguito
delle
modifiche
apportate,
al d.lgs. n.
18
dicembre
1997,
n.
471,
dal d.lgs.
24
settembre
2015,
n.
158.
Ri\G!ONI
DE:U
...
r\
DECISIONE
1.
Il
primo
motivo,
con cui
l'll;ficic
lamenta,
in relazione
all'art.
360,
comma
primo,
n. 4 c.p.C. 1
la
nullità
delia sentenza
per
carenza di
elementi
essenziali del
provvedimento,
tale da p:·egiudicare l'individl!laziane delle
ragion: dei decisum, è
infondato;
.a
sentenza r-ende
perfettamente
comprensibili
le ragioni dei!a decisione
~
l'iter
lo•::Jico
seguito
daiìa CTR
per
respingere
l'appello
dell'Ufficio,
laddove
è
stato
affermato,
in
particolar
modo,
che
<
ripresa a tassazione del
credito
per
cui è causa nei
•_onfronti deìla società
cedente
(il cui i:·nponibile è
stato
rettificato
proprio
a
segLiitc deii'esclusione di SJettanza di taìe credito: C.T.P. di Varese n.
SS/7/'
J)
det::rmin:J
z:he
il
recupe;-o che
ne
è
si:::~to
eseguito
nei
confronti
c!
ella cessionat-i::J Profilati
si!
con
1'
·::V'JISO Ji
accertamento
in
oggetto,
risulta
intE:g!-Jre una v io! azione
·:lei
divie\:o di
~~oppia
imposizione,
stabilito
dall'art.
67
D
or
n.
600(/3>
>.
2.1.
Il
sec)ndo
motivo
di ricorso,
iliustrato
in
premessa,
è
fondato.
2.2.
Il
punto
denunciato
dalla
ricorrente
riguarda
le
affermazioni
della
CTR
circa
la
violazione
del
principio
di doppia
imposizione
per
la
ripresa a
tassazione
,:1·3:
c:redìto l'imoostz: :r•·:ilcato dalia
contribuente
nella
i
'an
0\),
rite~'Jto
d:Jii'Ufficio
inesistente
.'lì'i)pf;!
:Jz.c
':::
i'ittizii.:.; il
credito,
in
particolare,
era sc::lto
ceduto
alla cont,·lbuente
dai!
società
jenner
S.r.L., a sua volta
Ciestin 1tarìa
d'
avviso
eli
·;
~:::ertar;-!C::·t,~·
n::iz.1tivo
'li
;n .'ncato
riconoscimento
)
.}
R.G
25575/2012
2.3.
Orbene,
divieto
della
doppia
imposizione
è
un
principio
cardine
deì
sistema
u-ibutario,
che
serve
2d
evitare
che lo
stesso
reddito
venga
tassato
più
volte.
2.4.
In
tema
di
accertamento
delle
imposte
sui
redditi,
l'operatività
del
divieto
di
doppia
imposizione,
previsto
dall'art.
67
del
~.P.R.
29
settembre
l.973.
n.
600.
Dostula
la
::erata .''pp!ic<: class="ls11d">della
medesima
imposta
in
··;
·c
.·:.
disciplirB
de.le
imposte
dirette
quesl~o
p;-inci!!i)
è
regolarnentato
:mch':::
c':3ll'art.
163
0PR
917/1986
(hinc
TUIR)
secondo
il
quale
<
stessa
imposta
non può essere
applicata
più
volte
in
dipendenza
dello
stesso
presupposto,
neppure
nei
confronti
di
soggetti
diversi>>.
2.5.
Il
caso in
esame
esula
tuttavia
da
un'ipotesi
di
doppia
tassazione;
l'Ufficio
si è
infatti
limitato
ad
emettere
avvisi
di
recupero
al
fine
di
accertare
l'
insussistenza
del
credito
d'imposta,
oggetto
di cessione -
circostanza
che
(3Sula
dall'esame
delle
questioni
sottoposte
alla
Corte
-,
ed a r·ecuperare le
entrt:ìrnbi
inser:w
il
-..:reclito.
:-e ile l'!
eU;,;
cilchìc:·azioni dei
redditi,
al
flne
di
compensarlo
con i
debiti
d'imposta.
2.6.
Emerge
con
evidenza
che
non
vi è
stata
alcuna
reiterata
applicazione
della
medesima
imposta
in
dipendenza
dello
stesso
presupposto
rei
confronti
cleila
parte
cedente
e della cessionaria del
credito
in
esame.
2. 7.
Tenute
conto
dei
superiori
principi,
è
errata
dunque
l'affermazione
delia CTR
s~:c::ndo
cui
<
ripresa
..
:1
tassazione
del
credito
per
cui è causa
::ui
impcnitile
è
stato
rettificato
~-~ropr
J a s
lLto
c.leil'esciLs!one di
sp~~.'::mza
di
taic
,:;-edito
...
)
determina
che
ì!
recupero
che ne
È.
3tato
eseguito
nei -:::onfronti della
cessionaria
Profilati
srl con
l'avviso
di
accertamento
in
oggetto
1
risulta
integrare
una
violazione
del
divieto
di
doppia
imposizione,
stabilito
dall'art.
67
Dpr.
n.
GOO/T3>>.
J .1. Dr'
uitirno,
va os·:;ervato,
co:1
riguardo
alle
richieste
avanzate
in
subcrc::ne ·.!alia
controricon·ente
pc:r
l'esame,
da
pmte
della
CTR, in
sede
di
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t
o
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R.G.
25575/2012
soccor."benza
se
!e
questioni,
so!lev:Jte c!Jila
pa(te
nel giudizio di appello e
riproposte
con il ricorso
'ncidentale,
!ungi dall'essere
state
esaminate
e
risolte in senso ad essa
sfavorevole,
siano
rimaste
assorbite
per
avere
il
Giudice di
merito
attinto
la ratio decidendi da
altre
questioni
di
carattere
decsivo.
3.2.
f\lc:i ::,:;o in esame, a
contTbuente
ha r·i··hiamato i
motivi
d'appello
r•:::lativi
::~Ila
or
:.~es3
erra
t::~
cktermHF.lZi
),~,c
ci
e
ila
·naggiore
imposta
accertata
cd ali
i!legittirnità
dell'avviso
per
:;cadenza dei
termini
per
l'accertamento,
per
incompetenza
funzionale
della Dir'?zione Regionale delle
Entrate,
per
violazione, ne!
merito,
dell'
7
:.lrt.
14
TUIR.
e dell'art.
37
bis
DPR
n.
500/1973
e
per
contraddittorietà
nella
motivazione.
3.3.
Laddove, come
si
è
detto
1 in relazione a
questioni
(assorbenti),
la
sentenza del Giudice di appello venga cassata dalla
Suprema
Corte,
come
nel
presente
caso,
rimangono
dunque
impregiudicate
le
questioni
dichiarate
u ccnsiderat·:; assorbit:2,
C
·•u·d;
...
:,
..
di_,,.,:
..
( ''r·'
e!.,":
.
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-,..l!
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·,
.
..J
i._~
l
:ssere
r!proposte
e c!:scussé nel
iL
.2095/=.Cl/_i.
,:].,
La
c;cr:cenza va,
pertanto,
c3ssata e
.twi::~ta
8iia
Commissione
Tributaria
R.eç;ionale della Lombardia, affinché, alla luce dei principi sopra
esposti,
riesamini
il
merito
della
controversia,
valutando
anche l'incidenza
sui qu:yJro
sanzionatorio
delle mocUfiche
2pportate
alla
relativa
disciplina dal
d.lgs.
24
settembre
2015,
n.
158.
5.
:\l
Giudice di
rinvio
va, infine, anche
demandato
il
regolamento
delle
spese del
presente
giudizio di
legittirnità,
i e
il
;c
):~do
.-;:o
.j
c i
,Jccrso,
re
;pinge
il
primo
motivo
.:'i
rc.:,-so, c;-25;::.a
:1
sente.;-z:J
1rnr~'-
1,!3t'::i e r·invia, anche
per
le spese del
presente
giudizio
eli
legittimità,
alla Commissione
Tributaria
Regionale della
Lorrbardia,
in diversa composizione.
Co<.>
decisa in Roma, nella camera di consiglio della Sezione
Tributaria
della Corte
eli
Cassazione/ l1 data
.1.4.2.
2018.

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