Sentenza Nº 30105 della Corte Suprema di Cassazione, 21-11-2018

Presiding JudgeSCHIRO' STEFANO
ECLIECLI:IT:CASS:2018:30105CIV
Date21 Novembre 2018
Judgement Number30105
CourtPrima Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
Civile Sent. Sez. 1 Num. 30105 Anno 2018
Presidente: SCHIRO' STEFANO
Relatore: SAMBITO MARIA GIOVANNA
C.
Data pubblicazione: 21/11/2018
SENTENZA
sul ricorso
10070/2017
proposto da:
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Ali Shafqat,
elettivamente
domiciliato in Roma, Via Antonio Gramsci
n.
24, presso lo studio dell'avvocato Masini Maria Stefania,
rappresentato e difeso dall'avvocato Mannironi Stefano Francesco
Maria, giusta procura in calce
al
ricorso;
-ricorrente
-
contro
Ministero
dell'Interno;
-
intimato
avverso
la
sentenza
n.
105/2017
della
CORTE
D'APPELLO di
CAGLIARI, depositata
il
20/02/2017;
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udita
la
relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
18/07/2018
dal cons. SAMBITO MARIA GIOVANNA C.;
udito
il
P.M., in persona del
Sostituto
Procuratore Generale
DE
RENZIS LUISA che
ha
concluso
per
il
rigetto
del ricorso;
udito, per
il
ricorrente, l'Avvocato Stefano Francesco Maria Mannironi
che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
FATTI
DI
CAUSA
Con
sentenza in data
20.2.2017,
la
Corte d'Appello di Cagliari
ha
confermato il
rigetto
delle istanze volte in via gradata al
riconoscimento dello status di rifugiato, del
diritto
all'asilo, della
protezione sussidiaria e della protezione umanitaria, avanzate da Ali
Shafquat, cittadino pakistano,
il
quale aveva esposto di
aver
lasciato
il
suo Paese perché aveva subito percosse, minacce e un
tentativo
di
omicidio da parte dei cugini di una ragazza
-appartenente
ad
una
casta superiore alla sua e con
la
quale aveva
instaurato
una relazione
sentimentale-
e di esser
giunto
in
Italia,
nel febbraio 2014, dopo
esser
transitato
dalla Libia. Dopo
aver
riepilogato i principi
informatori
della
materia,
e
riportato
notizie da fonti internazionali sulla
situazione del Pakistan e della regione del Punjab, di provenienza del
richiedente,
la
Corte ha
affermato
che: a) l'opposizione ex art. 35 del
d.lgs.
n.
25 del 2008 non costituisce un'impugnazione in senso
tecnico del
rigetto
della domanda proposta in sede
amministrativa,
essendo
il
giudice chiamato a pronunciarsi sulla fondatezza della
richiesta di protezione sulla scorta delle allegazioni del richiedente e
delle risultanze
istruttorie
acquisite, anche, d'ufficio; b)
la
domanda di
asilo ex art. 10 Cost. non è
autonomamente
azionabile, essendo
il
principio costituzionale stato
attuato
mediante
il
previsto sistema
pluralistico di protezione internazionale; c) non sussistono
presupposti per
il
riconoscimento dello status di rifugiato, non
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