Sentenza Nº 29859 della Corte Suprema di Cassazione, 08-07-2019

Presiding JudgeTARDIO ANGELA
ECLIECLI:IT:CASS:2019:29859PEN
Judgement Number29859
Date08 Luglio 2019
CourtPrima Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MARTUCCI GIOVANNI nato a FRANCOLISE il 07/09/1954
avverso l'ordinanza del 04/12/2017 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SIANI;
lette/9errtite le conclusioni del PG
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Penale Sent. Sez. 1 Num. 29859 Anno 2019
Presidente: TARDIO ANGELA
Relatore: SIANI VINCENZO
Data Udienza: 22/03/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
1.
Con l'ordinanza in epigrafe, emessa in data 4 - 12 dicembre 2017, il
Tribunale di sorveglianza di Napoli ha rigettato l'istanza proposta da Giovanni
Martucci - in relazione alla residua pena detentiva da espiarsi - di affidamento in
prova al servizio sociale, ha invece accolto la sua istanza di ammissione alla
detenzione domiciliare e ha dichiarato non luogo a provvedere sull'istanza di
ammissione alla semilibertà (per evidente refuso indicando il condannato in
dispositivo con le generalità di Giorgio Martino).
2.
Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di Martucci
chiedendone l'annullamento in forza di un unico motivo con cui lamenta
violazione dell'art. 47 Ord. pen. e dell'art. 125 cod. proc. pen., nonché illogicità
manifesta e contraddittorietà della motivazione.
Secondo il ricorrente, il provvedimento, in modo del tutto contraddittorio,
dopo che alla relativa udienza il Procuratore generale, preso atto della relazione
positiva, aveva espresso parere favorevole e nonostante i buoni elementi
emergenti dalle informazioni di polizia e dalla nota dell'UEPE, che aveva
sottolineato l'utilità della misura alternativa anche al fine di preservare l'attività
lavorativa svolta dal condannato, si è determinato a negare l'affidamento in
prova proprio a causa delle caratteristiche dell'attività lavorativa svolta da
Ma rtucci.
Così motivando, assume la difesa, i giudici di sorveglianza hanno obliterato
le evidenze rese note dalla relazione UEPE, da cui era dato evincere, fra l'altro,
che il lavoro di Martucci consisteva nella gestione dell'azienda di allevamento
ovini e bovini di famiglia in Francolise, con orario che il programma di
trattamento aveva fissato dalle ore 05:00 del mattino alle ore 22:00, con uscite
notturne saltuarie per l'irrigazione e con spostamento in alcuni periodi dell'anno
in basso Lazio e in Molise, mentre, rispetto al reato commesso, Martucci era
risultato consapevole e pienamente resipiscente e aveva riparato il danno
cagionato, essendo stata, la scaturigine di esso, legata alla gelosia manifestata
dal condannato, superata dal ravvedimento, sfociato anche nella ripresa della
relazione sentimentale con la persona offesa.
Stanti tali elementi, lamenta la difesa, il Tribunale - oltre ad aver deciso il
rigetto basandosi su un fatto non previsto come ostativo dalla legge - non ha
nemmeno sperimentato la via, pur possibile, di adeguare e integrare le
prescrizioni inerenti agli orari e agli spostamenti del condannato per ragioni di
lavoro.
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale
3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio del
provvedimento impugnato, in quanto il Tribunale non ha accertato la situazione
dedotta dal richiedente, con la possibilità di effettivo reinserimento del
condannato, e ha mancato di valutare con attenzione l'evoluzione della sua
personalità dopo il periodo di devianza, sicché il rigetto dell'istanza di
affidamento risulta basato solo sulla gravità del reato e l'affermazione
dell'inidoneità della misura ad assicurare il reinserimento del condannato non si
rivela fornita di idonea motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.
Il ricorso è da ritenersi fondato, in relazione all'unica statuizione
impugnata, quella di rigetto dell'istanza di applicazione della misura alternativa
dell'affidamento in prova al servizio sociale, impregiudicata quindi l'avvenuta
concessione della detenzione domiciliare, che non ha formato oggetto di
doglianza.
2.
Il Tribunale di sorveglianza si è determinato a negare l'accesso del
condannato alla misura alternativa più favorevole considerando che gli elementi
valutati non consentissero di accogliere la corrispondente istanza, in quanto
l'attività lavorativa svolta da Martucci - che lo portava a spostarsi per l'intera
regione e, in alcuni periodi, anche in Molise e in Lazio, senza la specificazione di
orari - non si presentava idonea ad assicurare la positiva espiazione della pena.
E' stata, invece, ritenuta accoglibile l'istanza di detenzione domiciliare, in tal
senso essendo stati valutati positivamente tutti gli altri elementi scaturenti
dall'istruttoria svolta.
3.
La motivazione addotta dai giudici di sorveglianza, considerate anche le
riflessioni svolte nel provvedimento per giustificare il riconoscimento della
diversa misura alternativa della detenzione domiciliare, non può ritenersi
adeguata e coerente.
3.1. Secondo principio di diritto da ritenersi consolidato e da riaffermarsi,
quando debba valutarsi se fare luogo o meno alla concessione dell'affidamento in
prova al servizio sociale, pur non potendo prescindersi dalla natura e dalla
gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, quale punto di
partenza dell'analisi della personalità del soggetto, la considerazione di tale
gravità, al pari di quella relativa ai precedenti penali, non è sufficiente, poiché è
sempre necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dal
condannato.
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E', in tale direzione, indispensabile anche l'esame dei comportamenti
susseguenti e attuali del medesimo, in ragione dell'esigenza, connaturata alla
ratio
dell'istituto, di accertare - non solo l'assenza di indicazioni negative, ma -
anche la presenza di elementi positivi, tali da consentire un giudizio prognostico
di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva.
D'altro canto, per la favorevole delibazione dell'istanza non può esigersi, in
positivo, la dimostrazione che il soggetto abbia già compiuto una completa
revisione critica del proprio passato, bensì è sufficiente che - dai risultati
dell'osservazione della personalità - emerga che un siffatto processo critico sia
stato almeno avviato, nella prospettiva di un suo ottimale reinserimento sociale
(Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, Incarbone, Rv. 264602; Sez. 1, n. 773 del
03/12/2013, dep. 2014, Naretto, Rv. 258402): la misura alternativa
dell'affidamento in prova al servizio sociale non postula come presupposto
indispensabile al suo riconoscimento la verifica di una già conseguita, radicale
emenda da parte del condannato, che costituisce invece l'obiettivo da
raggiungere con il completamento del processo di rieducazione, esigendo
piuttosto il riscontro dell'esistenza di elementi dai quali possa desumersi
l'avvenuto, sicuro inizio di questo processo; inizio del percorso di emenda che si
richiede in modo concettualmente ineludibile per qualsiasi condannato, quale che
sia la natura del reato commesso.
In questa prospettiva, onde effettuare una congrua valutazione ai fini
dell'ammissione alla misura disciplinata dall'art. 47 Ord. pen. e, quindi, per
accertare se essa possa concretamente contribuire alla rieducazione del reo e
assicurare la prevenzione del pericolo che commetta nuovi reati, rileva la
dimostrazione che egli si sia determinato a introiettare la consapevolezza della
necessità di rispettare le leggi penali e ispirare la propria condotta al rispetto dei
doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale sanciti
dall'ordinamento medesimo.
Si considera, quindi, essenziale un'esauriente disamina degli elementi
acquisiti nel corso dell'istruttoria, dovendo il giudice, in particolare, esaminare le
relazioni provenienti dagli organi deputati all'osservazione del condannato, pur
senza essere in alcun modo vincolato dai giudizi di idoneità ivi espressi, ma
essendo tenuto a considerare le riferite informazioni sulla personalità e lo stile di
vita dell'interessato, parametrandone la rilevanza alle istanze rieducative e ai
profili di pericolosità dell'interessato, secondo la gradualità che governa
l'ammissione ai benefici penitenziari (Sez. 1, n. 40341 del 18/05/2018, Loppi, n.
m.; Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017, Arzu, Rv. 270016; sull'importanza della
delibazione relativa ai risultati della complessiva osservazione del
comportamento del condannato v. Sez. 1, n. 598 del 21/09/2016, dep. 2017,
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Panelli, Rv. 269033).
3.2. Fra i fattori di valutazione influenti sulla prognosi relativa alla concreta
attuabilità della risocializzazione, rileva anche l'attività lavorativa svolta dal
condannato, con la specificazione, però, che, ai fini della concessione
dell'affidamento in prova al servizio sociale, lo svolgimento di un'attività
lavorativa è soltanto uno degli elementi idonei a concorrere alla formazione del
giudizio prognostico favorevole al reinserimento sociale del condannato.
In tal senso, si ritiene che per la concessione della misura alternativa
dell'affidamento in prova al servizio sociale non sia necessaria la sussistenza di
un lavoro già disponibile, potendo tale requisito essere surrogato da un'attività
socialmente utile anche afferenti all'impegno nel settore del volontariato, così
come il mancato svolgimento del lavoro non può rappresentare una condizione
ostativa di accesso alla misura qualora, ad esempio, il soggetto non possa
prestare tale attività per ragioni di età o di salute (Sez. 1 n. 1023 del
30/10/2018, dep. 2019, Fusillo, Rv. 274869; Sez. 1, n. 18939 del 26/02/2013,
E. A., Rv. 256024).
Quel che rileva decisivamente, nell'indicata prospettiva, è l'analisi della
personalità individuale, con la verifica della sua evoluzione psicologica, che dal
fatto di reato si deve estendere ai precedenti e alle pendenze penali, agli
eventuali progressi compiuti dal condannato nel periodo successivo e alla
condotta di vita precedente e susseguente alla condanna, da effettuare sulla
scorta dei dati conoscitivi forniti dall'osservazione e dalle valutazioni offerte dal
servizio sociale, allo scopo di accertare l'idoneità dell'affidamento in prova a
contribuire al reinserimento sociale del condannato e al certo contenimento del
residuo di pericolosità sociale in principio eventualmente esistente (Sez. 1, n.
9439 del 06/02/2015, Franco, n. m.).
4. L'onere motivazionale così prefigurato non si profila essere stato assolto
in modo adeguato dall'ordinanza impugnata per la parte di essa dedicata
all'affidamento in prova: il Tribunale, con riferimento alla corrispondente
valutazione della posizione di Martucci, in primo luogo, non appare avere
annesso alcun rilievo ai fattori, pure valutati in senso positivo con riferimento
all'ammissione alla detenzione domiciliare, inerenti alla condotta del reo in
tempo successivo alla commissione del reato, e, in secondo luogo, ha annesso
peso - sostanzialmente esclusivo - alla, pure sussistente, attività lavorativa, per
il fatto che essa richiede un notevole impegno orario e anche spostamenti
considerati tali da rendere in concreto difficilmente praticabile l'affidamento in
prova.
E, però, questa conclusione, per un verso, non si coordina con una concreta
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valutazione di pericolosità sociale del condannato, inquadrato come un reo
occasionale, senza peraltro porre il suddetto dato in relazione agli altri elementi
emersi dall'osservazione, e, per altro verso, non è sorretta da veruna
spiegazione in merito al rilievo per cui - attesa la rilevanza, non secondaria ma
comunque relativa, dell'attività di lavoro per l'accesso del condannato
all'affidamento ex art. 47 Ord. pen. - sarebbe stato comunque possibile
conformare, con le penetranti prescrizioni previste dai commi quinto, sesto e
settimo della norma, la disciplina dell'attività stessa, comprimendone la portata e
il raggio di azione, nel modo stimato congruo e necessario per garantire la
funzionalità della misura.
Discende da questa constatazione che è mancata un'adeguata analisi della
condotta successivamente serbata dal condannato, mentre era indispensabile
anche l'esame dei comportamenti attuali del medesimo, onde effettuare la
conseguente valutazione sinottica, e che questa necessaria disamina,
nell'ordinanza impugnata, si è arrestata al solo, insufficiente elemento delle
rilevate difficoltà fra esercizio dell'attività lavorativa da parte del condannato ed
esecuzione della misura alternativa; ragione per la quale il discorso giustificativo
non può dirsi aver espresso una motivazione esaustiva relativamente allo
scrutinio approfondito degli elementi distintivi del comportamento del
condannato fino al tempo attuale, la cui obliterazione appare ancor più chiara
ove si consideri che, in relazione alla pur diversa misura della detenzione
domiciliare, l'asseverata assenza di controindicazioni specifiche non appare
escludere l'avvio di una concreta e percepibile revisione critica da parte del
condannato.
5. Conclusivamente, in relazione all'affidamento in prova, il provvedimento
impugnato si connota per una motivazione espressiva di una valutazione
unilateralmente sbilanciata verso l'attribuzione di rilevanza impediente alla -
ritenuta come non attuabile - armonizzazione fra misura alternativa e attività
lavorativa esercitata dal reo, con corrispondente
deminutio
degli elementi relativi
al complessivo comportamento e all'avviamento del percorso di emenda da parte
del condannato.
Mancando una valutazione completa degli elementi rilevanti, la motivazione
deve ritenersi carente.
In considerazione dell'emerso vizio, l'ordinanza impugnata va, pertanto,
annullata, per quanto concerne la statuizione di rigetto dell'istanza di
affidamento in prova al servizio sociale, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di
Napoli per nuovo esame, da compiersi nel rispetto dei principi dianzi indicati.
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P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata relativamente al rigetto dell'istanza di
affidamento in prova e rinvia al Tribunale di sorveglianza di Napoli per nuovo
esame sul punto.
Così deciso il 22 marzo 2019
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