Sentenza Nº 29636 della Corte Suprema di Cassazione, 14-11-2019

Presiding JudgeCHINDEMI DOMENICO
ECLIECLI:IT:CASS:2019:29636CIV
Judgement Number29636
Date14 Novembre 2019
CourtQuinta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
2019
1776
Civile Sent. Sez. 5 Num. 29636 Anno 2019
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: RUSSO RITA
Data pubblicazione: 14/11/2019
SENTENZA
su~
~
i
ccrs
c
~3
~20
-2Cl2
pro
posto
da
:
::
t
a;--
_ t •
p~
o
te
ore
,
e~
_
e
::::i·.
·
a:
n
e
nte
::io:--::i
cil:'_
a
tc.
in
ROMA
P.
ZL:.r..
:'::?.R
BE
lU
l\I
1 2,
p
~
:::ssc
l o
stuclio
je::._l '
a'rTocato
GUS':'AVO
\':::,3EH'::'INI , c
he
la
~an
Gre 5e~cs
e
di~e~d
e
u n i
ta
m
en
te
al~
'
avvccato
-
ricorrente
-
contro
-
intimato
-
c.
\".·
e~·s
o
-'-
a
se:r::en
z a
n.
1
7/2
O
11
d
ell3.
C•J
l·M .
IF
:I3
. FEG . d i
udi
::_a
la
:cela
z~c
ere
della
causa
svol
~'e
l
la
pubblica
udienza
del
l ;
~9/2Jl9
dal
Consig~ie~e
Dot~.
RITA
uc_::_o l _
_='.H.
L
per::ona
del
So::titt:~:J
t'roccratore
per
il
ricetto
:::el
prino
motivo,
l'
éc::.:ojlimento
dal
se=:.=ndo
al
seU~i:-o
motj_vo,
assorbiti.
l'
o~tèvo
e
nono
mct::..'/0,
i:--iaTnF,iss_Jile
il
decimo;
udico
ner
i~
ricorrente
l'Avvocato
PAPA EALATESTA
che
s_
:iporta
agl~
s=:rit~i.
R.G.N.
13120/2012
TTI
DI
CAUSA
1.-
Con raccomandata del
14
maggio
2008. Equitalia Polis s.p.a.
ha
notificato
a Mohamed Nekkach un preavviso di
fermo
per
mancato
pagamento
di cinque cartelle,
per
la
somma complessiva di euro
6.760,48.
2.-
Il
contribuente
ha
impugnato
il preavviso di
fermo
e il
giudice di
primo
grado
lo ha
annullato
per
difetto
di motivazione.
Equitalia ha
impugnato
la decisione innanzi alla
CTR
del Veneto; il
contribuente
non
si
è
costituito
e il giudice d'appello,
d'ufficio,
ha
dichiarato
il
difetto
di rappresentanza processuale e sostanziale di
Equitalia, perché in base
all'art.
3 del D.L.
n.203/2005
l'agente di
riscossione è l'Agenzia delle Entrate, ed
ha
dichiarato inammissibile
l'appello.
3.-Propone ricorso
per
cassazione Equitalia Nord
s.p.a.,
nella
qualità di società
subentrata
a Equitalia Polis s.p.a. affidandosi a
dieci
motivi.
Non
si
costituisce
l'intimato.
RAGIONI
DELLA
DECISIONE
4.-
Con il
primo
motivo
di ricorso
si
deduce
la
nullità della
sentenza
ex
art.
360,
n. 4 c.p.c. in
relazione
all'art.
112
c.p.c.
Secondo la
parte
ricorrente
la
CTR
ha
erroneamente
pronunciato,
d'ufficio, sul
rapporto
sostanziale
tra
Equitalia
s.p.a.,
Equitalia Polis e
l'Agenzia delle Entrate.
Il
motivo
è infondato. Sulla correttezza delle
motivazioni
esposte dalla
CTR
-secondo
la
quale il
trasferimento
del
diritto
controverso
comporrebbe
la
perdita della
legittimazione
processuale- appresso
si
dirà;
qui occorre rilevare che il giudice di
secondo
grado
ha
verificato
la
legittimazione
a
impugnare,
che è una
questione
attinente
alla regolare costituzione del
contraddittorio
e in
quanto
tale
rilevabile anche
d'ufficio
(Cass. sez.
un.
6132/2018).
5) Con il secondo
motivo
di ricorso si
lamenta
la violazione e
falsa applicazione di
norme
di
diritto,
ai sensi
dell'art.
360 n. 3) c.p.c.
in relazione
all'art.
3 del D.L.
203/2005.
La
parte
lamenta
l'errore
della
CTR
secondo la quale l'interesse giuridico alla riscossione del
l
R.G.N.
13120/2012
tributo
è
stato
-per
effetto
del
citato
art.
3-
trasferito
esclusivamente
alla Agenzia delle Entrate,
affermazione
che secondo
la
ricorrente è
in
aperto
contrasto
con il
testo
della norma. Con il
terzo
motivo
del
ricorso
si
lamenta
la violazione e falsa applicazione di
norme
di
diritto
in relazione
all'art.
3 del D.L.
203/2005,
e
all'art.
10 della legge
546/1992.
La
ricorrente
censura la sentenza di secondo
grado
affermando
la propria
legittimazione
a stare in giudizio, negata dalla
CTR
sulla base del
ritenuto
"trasferimento"
della "difesa dell'interesse
giuridico alla riscossione" da Equitalia alla Agenzia delle Entrate,
mentre
-deduce
la
ricorrente-
Equitalia
mantiene,
ex
lege la qualità
di Agente della riscossione. Con il
quarto
motivo
di ricorso
si
lamenta
la violazione di
norme
di
diritto
con
riferimento
all'art
111 c.p.c.
Il
giudice di secondo grado
pur
ritenendo che nel caso di specie
si
è
verificata una successione a
titolo
particolare nel
diritto
controverso
non ha però
fatto
corretta
applicazione
dell'art.
111 c.p.c. in
virtù
del
quale anche in caso di successione a
titolo
particolare nel
diritto
controverso
il processo prosegue
tra
le parti originarie. Con il
quinto
motivo
di ricorso
si
lamenta
la
contraddittorietà
della
motivazione,
argomentata
con
riferimento
ad alcune sentenze · della Corte di
legittimità
che
tuttavia
fanno
riferimento
al
diverso
istituto
della
successione
ex
lege e a
titolo
particolare nel processo, una delle quali
peraltro
riferita
ad un caso in cui
la
parte appellante era un
soggetto
diverso dalla
parte
costituita in
primo
grado. Con il sesto
motivo
si
lamenta
la omissione della
motivazione,
resa, secondo il
ricorrente
nella
forma
della
"motivazione
apparente".
Secondo la
CTR
la
proposizione dell'appello avrebbe
potuto
essere consentita solo in
forza di una nuova procura speciale, secondo
quanto
disposto
dall'art.
22 dello
Stato
della società.
La
ricorrente
osserva che
l'art.
22
dello
Statuto,
riguarda
la
rappresentanza legale di Equitalia e non i
rapporti
tra
Equitalia e le società controllate. Con il
settimo
motivo
si
lamenta
la violazione e falsa applicazione di
norme
di
diritto,
con
2
R.G
.N.
13120/2012
riferimento
agli
artt.
10,11,12
del D.lgs.
546/1992
e agli
artt.
l e
43
del
R.D.1611/1933.
Questi
motivi
possono essere esaminati
tutti
congiuntamente
essendo connessi
tra
di loro. I
motivi
sono
fondati
in ragione di
quanto
appresso si dirà.
In
primo
luogo
deve
osservarsi che la
legittimazione
ad
impugnare
la sentenza in appello spetta a chi ha
rivestito
la
qualità
di
parte
nel giudizio di
primo
grado
e ciò anche a prescindere dalla
titolarità
del
rapporto
sostanziale (Cass. civ. n.
13584/2017).
Inoltre,
il
trasferimento
di funzioni di cui al D.L.
203/2005
realizza non già un
fenomeno
successorio riconducibile
all'art.
110
c.p.c. bensì
all'art.
111 c.p.c. in
virtù
del quale il processo prosegue
tra
le
parti
originarie
(v.
Cass.
7318/2014;
Cass.
3369/2018).
In
particolare,
questa Corte ha
affermato
che
"in
base all'art.
110
c.p.c., la successione
nel
processo è circoscritta
all'ipotesi
del
"venir
meno
della
parte
per
morte
o
per
altra
causa";
mentre,
ave
una
norma
abbia
semplicemente
concepito un
nuovo
soggetto
giuridico
come
destinatario
di
un
trasferimento
di
funzioni
e
di
attribuzioni
altrimenti
prima
conferite
(come
è accaduto,
per
esempio,
quanto
al
rapporto
tra
il
Ministero delle finanze,
confluito
nel
Ministero
dell'economia e delle finanze, e le agenzie fiscali,
su
cui
v.
sez. un. n.
3116-06;sez.
un. n.
6774-03),
non
si
è
dinanzi
a una situazione
rilevante
ex
art.
1110
c.p.c., sebbene a una vicenda
traslativa
di
posizioni
attive
e passive specificamente
determinate
(ancorché con
ampio
riferimento
a una
materia).
E,
vi
sia
stata
o
meno
una
successione
nell'universalità
dei
rapporti
facenti
capo
al
soggetto
inizialmente
considerato,
il
fenomeno giuridico che corso alla
fattispecie processuale
non
è l'estinzione della
parte
(art
.
110
c.p.c)
sebbene
appunto
il
trasferimento
dei
rapporti
pendenti
(art. 111
c.p.c.),
nel
caso specifico concernenti lo
svolgimento
della funzione
disciplinata dalla
legge"
(Cass. n.
7318/2014).
R~
J
3
R.G.N.
13120/2012
Non
pertinente
appare il richiamo
dall'art.
22 dello
Statuto
di
Equitalia
s.p.a,
argomento
che
peraltro
si fonda
sull'implicito
-ed
erroneo-
presupposto che Equitalia Polis non fosse
soggetto
legittimato
a
proporre
appello, benché
parte
soccombente in
primo
grado.
Infine
quanto
a
li'
argomento
dell'inammissibilità
della
impugnazione
perché proposta da un avvocato del libero
foro,
si
deve
osservare che
la
legislazione
vigente
all'epoca in cui è
stata
conferita
la
procura non precludeva alle agenzie della riscossione di farsi
rappresentare
da
avvocati
del libero foro.
Infatti
solo con le modifiche
apportate
dall'art.
9
comma
l
lettera
d)
del d.lgs. n.
156/2015
entrate
in
vigore
il
1.1.2016,
l'art.
11
comma
2 del Dlgs.
546/1992
estende
l'inammissibilità
della rappresentanza
volontaria
processuale
anche
all'ufficio
dell'agente
della riscossione. L'appello, invece è
stato
proposto
da Equitalia Polis,
prima
della
entrata
in
vigore
della
norma
nella sua
attuale
formulazione.
Pertanto, ha
errato
la
CTR
a
ritenere
che Equitalia non fosse
legittimata
a
proporre
l'appello e a dichiararlo
inammissibile.
Con
l'ottavo
motivo
di ricorso si
lamenta
la
contraddittoria
motivazione
su un
fatto
decisivo
per
il giudizio, dal
momento
che il
giudice
d'appello
ha
argomentato
sul presupposto
-errato-
che
l'attività
di riscossine sia
stata
privatizzata
formalmente
ma non
sostanzialmente
per
effetto
del DL
203/2005.
Con il
nono
motivo
si
ricorso si
lamenta
il vizio di
contraddittoria
motivazione
su un
fatto
deciso
per
il giudizio, poiché la
CTR
argomenta
sul
trasferimento
della difesa dell'interesse giuridico alla riscossione del
tributo
non
avvedendosi
che il preavviso di
fermo
è stato emesso
nell'anno
2008
sicché
paradossalmente
la
conseguenza sarebbe che già in
primo
grado
Equitalia Polis non era
legittimata
al
giudizio
(pur
avendo
emesso
l'avviso)
e
quindi
avrebbe
dovuto
dichiarare
la
nullità della
sentenza di
primo
grado
anziché dichiarare
inammissibile
l'appello.
4
R.G.N.
13120/2012
Entrambi i
motivi
si
possono considerare assorbiti in base alle
considerazioni che precedono.
Con il decimo
motivo
di ricorso
la
parte
chiede alla Corte di
pronunciare
nel
merito
ai sensi
dell'art.
384 c.p.c. e dichiarare che il
preavviso di
fermo
è
immune
da vizi perché la
CTR
ha
violato
il
disposto
dell'art.
112 c.p.c ..
La
sentenza di
primo
grado
-si osserva-
ha
annullato
il preavviso
per
difetto
di motivazione, vizio che non è
stato
sollevato dal
contribuente,
il quale
ha
lamentato
altri
e diversi
vizi.
Il
motivo
è inammissibile poiché riguarda questioni sulle quali la
CTR
non si è pronunciata, ritenendole assorbite. Sul
punto
manca
quindi
la
soccombenza che costituisce il presupposto
dell'impugnazione
e salva
la
facoltà
per
la
parte
di
riproporre
le
medesime
questioni al giudice del
rinvio
(Cass.
22095/2017).
Pertanto, va respinto il
primo
motivo,
dichiarati assorbiti
l'ottavo
ed il
nono
e inammissibile il decimo, e, in accoglimento dei
motivi,
secondo,
terzo,
quarto,
quinto,
sesto e
settimo,
la sentenza
impugnata
deve essere cassata, con rinvio alla
CTR
del Veneto, in
diversa composizione,
per
un nuovo esame, e
per
la
regolazione delle
spese anche del giudizio di
legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il secondo, terzo,
quarto,
quinto,
sesto e
settimo
motivo
di ricorso;
rigetta
il
primo
motivo
e dichiara assorbiti i
motivi
ottavo
e
nono; dichiara inammissibile il decimo
motivo.
Cassa la sentenza
impugnata
e rinvia alla
CTR
del Veneto in diversa composizione,
per
un
nuovo
esame, e
per
la regolazione delle spese anche del giudizio
di
legittimità.
Così deciso in Roma, camera di consiglio del 10
settembre
2019
5

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT