Sentenza Nº 29569 della Corte Suprema di Cassazione, 08-07-2019

Presiding JudgeCERVADORO MIRELLA
ECLIECLI:IT:CASS:2019:29569PEN
Date08 Luglio 2019
Judgement Number29569
CourtSeconda Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sui distinti ricorsi proposti nell'interesse di Trisciuzzi Davide, n. a
Fasano il 25/08/1971, rappresentato e assistito dall'avv. Giacomo
Cofano e dall'avv. Angelo Lillo, di fiducia, avverso la sentenza della
Corte di appello di Bari, prima sezione penale, n. 2044/2017, in data
22/11/2017;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Andrea Pellegrino;
udita la requisitoria del Sostituto procuratore generale Assunta
Cocomello che ha concluso chiedendo di rigettarsi il ricorso;
udita la discussione del difensore intervenuto, avv. Angelo Lillo, che ha
chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 22/11/2017, la Corte di appello di Bari
confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Bari in
data 21/03/2017 che aveva condannato Davide Trisciuzzi (unitamente
Penale Sent. Sez. 2 Num. 29569 Anno 2019
Presidente: CERVADORO MIRELLA
Relatore: PELLEGRINO ANDREA
Data Udienza: 27/03/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
al coimputato Giovanni Meuli) alla pena di anni tre, mesi sei di
reclusione ed euro 900,00 di multa per il reato di rapina aggravata in
concorso.
2. Avverso detta sentenza, nell'interesse di Davide Trisciuzzi,
vengono proposti due distinti ricorsi per cassazione, i cui motivi
vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la
motivazione
ex
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Ricorso a firma avv. Lillo.
Si lamenta:
-
vizio di motivazione e violazione di legge con riferimento agli artt. 25
Cost. e
33-septies
cod. proc. pen. (primo motivo);
-
errata valutazione del materiale probatorio, delle prove a discarico e
mancata considerazione dell'omesso riconoscimento, sia personale che
fotografico, del Trisciuzzi (secondo motivo).
2.2. Ricorso a firma avv. Cofano.
Si lamenta:
-violazione dell'art. 25 Cost. e del principio del giudice naturale (primo
motivo);
-
violazione dell'art.
33-septies
cod. proc. pen. (secondo motivo);
-
vizio di motivazione per erronea valutazione ed interpretazione del
materiale probatorio; contraddittorietà delle dichiarazioni rese dai testi
del pubblico ministero, mancanza o insufficienza della motivazione
(terzo motivo);
-
violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e del combinato disposto degli
artt. 213 e 214 cod. proc. pen.; erronea applicazione dell'art. 231 cod.
proc. pen.; mancato riconoscimento di Trisciuzzi Davide in udienza;
manifesta illogicità della motivazione; violazione delle regole che
presiedono il corretto iter del procedimento probatorio (quarto motivo).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.
I ricorsi sono entrambi inammissibili.
2.
Occorre a tal fine premettere che la sentenza di appello deve
essere considerata a tutti gli effetti una c.d. "doppia conforme" della
decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di
merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico
corpo decisionale, essendo stati rispettati i seguenti parametri: 1) la
2
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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