Sentenza Nº 29567 della Corte Suprema di Cassazione, 08-07-2019

Presiding JudgeCERVADORO MIRELLA
ECLIECLI:IT:CASS:2019:29567PEN
Date08 Luglio 2019
Judgement Number29567
Subject MatterPENALE
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da:
1)
Bevilacqua Cosimo, nato a Siderno il 24/08/1985,
2)
Bevilacqua Massimo, nato a Locri il 12/01/1974,
3)
Bevilacqua Maurizio, nato a Siderno il 09/05/1984,
4)
Bevilacqua Mimmo, nato a Siderno il 27/01/1981,
5)
Mittica Arturo, nato a Marina di Gioiosa ionica il 23/06/1967,
6)
Amato Vincenzo, nato a Siderno il 31/08/1984,
7)
Annelio Salvatore, nato a Catanzaro il 28/01/1984,
8)
Bevilacqua Benedetto, nato a Locri 1'01/01/1971,
9)
Bevilacqua Carmelo, nato a Seregno il 15/12/1980,
10)
Bevilacqua Luigi, nato a Siderno il 09/07/1977,
11)
Bevilacqua Marco, nato a Siderno il 24/10/1982,
12)
Berlingeri Guerino, nato a Siderno il 20/01/1978,
13)
Coluccio Rocco, nato a Locri il 03/12/1975,
14)
Rapisarda Carla, nata a Formia il 18/03/1980,
15)
Cardone Egidio, nato a San Giorgio Lucano 1'01/03/1949,
16)
Bevilacqua Leonardo, nato a Melito di Porto Salvo il 22/09/1973,
1
Penale Sent. Sez. 2 Num. 29567 Anno 2019
Presidente: CERVADORO MIRELLA
Relatore: SGADARI GIUSEPPE
Data Udienza: 27/03/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
17)
Bevilacqua.Antonio, nato a Siderno il 15/08/1984,
18)
Bevilacqua Cosimo, nato a Melito di Porto Salvo il 02/09/1968,
19)
Bevilacqua Damiano, nato a Reggio Calabria il 07/01/1969,
avverso la sentenza del 21/03/2018 della Corte di Appello di Reggio Calabria,
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale
Assunta Cocomello, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio in relazione a
tutti i reati di falso in assegni, con conseguente rideterminazione della pena e
inammissibilità nel resto;
uditi i difensori degli imputati:
avv. Giacomo lana, per Bevilacqua Cosimo, Bevilacqua Massimo, Amato
Vincenzo, Bevilacqua Benedetto, Bevilacqua Luigi, Bevilacqua Marco, Berlingeri
Guerino, Bevilacqua Leonardo, Bevilacqua Cosimo, Bevilacqua Damiano;
avv. Giacomo Tana, in sostituzione:
-
dell'avv. Francesco Giuseppe Formica, per Bevilacqua Massimo, Bevilacqua
Maurizio, Bevilacqua Mimmo, Bevilacqua Cosimo e Rapisarda Carla;
-
dell'avv. Salvatore Barreca, per Rapisarda Carla;
-
dell'avv. Antonio Nocera, per Coluccio Rocco;
avv. Francesco Viviani per Cardone Egidio;
avv. Luigistelio Becheri per Bevilacqua Carmelo;
avv. Riccardo Misaggi per Amato Vincenzo e Bevilacqua Marco ed anche in
sostituzione dell'avv. Cosimo Mazzaferro per Mittica Arturo;
avv. Leone Fonte, per Amelio Salvatore;
avv. Maria Brucale, per Bevilacqua Antonio ed anche in sostituzione dell'avv.
Francesco Staltari per Bevilacqua Maurizio, Bevilacqua Luigi e Bevilacqua
Antonio;
che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi e l'annullamento della
sentenza;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Reggio Calabria confermava
l'esistenza di una associazione per delinquere, avente base operativa in Marina di
Gioiosa ionica, promossa e organizzata dai ricorrenti Mittica Arturo, Bevilacqua
Maurizio e Bevilacqua Mimmo e della quale diversi altri ricorrenti sono stati
ritenuti partecipi, alcuni dei quali appartenenti al nucleo familiare ROM dei
Bevilacqua; sodalizio finalizzato alla commissione di una serie di reati, tra i quali,
soprattutto, delle truffe commesse come acquirenti di beni posti in vendita dalle
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persone offese su siti Internet (generalmente mezzi agricoli, autovetture e.
motoveicoli), acquistati con uso di documenti e titoli falsi e con modalità
analoghe in varie parti d'Italia, tra il 2008 ed il 2012.
Le prove a carico degli imputati, per i reati loro rispettivamente ascritti e
specificati più avanti con riguardo alle singole posizioni processuali, sono
costituite dall'esito di perquisizioni con ritrovamento di documenti falsi di varia
natura (assegni, francobolli, carte di identità, marche da bollo, certificati di
idoneità tecnica per ciclomotori) ed attrezzi atti alla falsificazione, accertamenti
di polizia giudiziaria, dichiarazioni di testimoni e persone offese, individuazioni
fotografiche e ricognizioni personali di alcuni ricorrenti.
2. Ricorrono per cassazione gli imputati, a mezzo dei loro rispettivi difensori.
2.1. Bevilacqua Cosimo classe 1985 deduce:
1)
violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del
reato di associazione per delinquere di cui al capo A) della imputazione.
Il ricorrente si duole del fatto che la Corte di Appello avrebbe basato il proprio
convincimento soltanto sulla base della commissione di più reati fine attraverso
modalità analoghe, non individuando gli elementi costitutivi ulteriori idonei a
differenziare il reato di cui all'art. 416 cod.pen. dal mero concorso di persone,
non potendosi valorizzare, a questo scopo, neanche i riferimenti ai rapporti con i
coimputati, alla ripetitività dei fatti, alla comunanza degli interessi tra i correi.
La sentenza sarebbe contraddittoria anche laddove ha ritenuto di escludere la
sussistenza del reato associativo con riguardo al coimputato Bevilacqua Carmelo,
in quanto colpevole di due sole truffe, senza adottare analoga decisione nei
confronti del ricorrente, responsabile anch'egli di due soli reati fine;
2)
violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte ritenuto non
più prevista dalla legge come reato la falsità in assegni di cui all'art. 485
cod.pen.
3)
vizio della motivazione con riferimento alla ritenuta recidiva, non avendo la
Corte offerto alcuna giustificazione in proposito;
4)
violazione di legge e vizio di motivazione quanto al diniego delle circostanze
attenuanti generiche ed alla determinazione della pena.
2.2. Bevilacqua Massimo - con ricorso identico a quello di Bevilacqua Cosimo
classe 1985 e cumulativo nell'interesse anche di Berlingeri Guerino, Bevilacqua
Leonardo, Bevilacqua Cosimo classe 1968 e Bevilacqua Damiano, deduce:
1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza
del reato di associazione per delinquere di cui al capo A) della imputazione.
Il motivo è identico alla prima parte di quello del ricorrente Bevilacqua Cosimo
classe 1985;
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