Sentenza Nº 29538 della Corte Suprema di Cassazione, 08-07-2019

Presiding JudgeDOVERE SALVATORE
ECLIECLI:IT:CASS:2019:29538PEN
Judgement Number29538
Date08 Luglio 2019
CourtQuarta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
CALCINONI MAURIZIO nato a MILANO il 18/09/1962
SOLDI GIACOMO nato a CREMONA il 03/08/1967
LANZINI CARLO EMANUELE nato a CREMONA il 20/02/1971
ACCIAIERIA ARVEDI SPA IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE PRO-TEMPORE
avverso la sentenza del 26/11/2018 della CORTE APPELLO di BRESCIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO;
udito il Procuratore generale, in persona del sostituto dott. GIULIO ROMANO, il quale
ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
uditi l'Avv. Giacomo GUALTIERI del foro di Milano in difesa di SOLDI Giacomo e
LANZINI Carlo Emanuele, l'Avv. Roberto GUARESCHI del foro di Cremona in difesa di
CALCINONI Maurizio, SOLDI Giacomo e LANZIINI Carlo Emanuele e l'Avv. Giuseppe
BANA del foro di Milano in difesa di CALCINONI Maurizio e ACCIAIERIA ARVEDI SPA in
persona del legale rappresentante pro tempore, i quali, dopo la discussione, hanno
insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso.
Penale Sent. Sez. 4 Num. 29538 Anno 2019
Presidente: DOVERE SALVATORE
Relatore: CAPPELLO GABRIELLA
Data Udienza: 28/05/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Ritenuto in fatto
1.
La Corte d'appello di Brescia, in accoglimento dell'appello proposto dal Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Cremona avverso la sentenza di assoluzione pronunciata
dal Giudice dell'udienza preliminare di quel tribunale, ha dichiarato CALCINONI Maurizio,
SOLDI Giacomo e LANZINI Carlo Emanuele responsabili del reato di omicidio colposo ai danni
del lavoratore REZZANI Marco, posto in essere per imprudenza, negligenza e imperizia e in
violazione di norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, escluso per il primo imputato
uno dei tre addebiti di colpa, e li ha condannati alla pena sospesa di un anno di reclusione. Ha,
inoltre, ritenuto la responsabilità dell'ente ACCIAIERIA ARVEDI S.p.A. per l'illecito
amministrativo contestato ai sensi degli artt. 5, 6, 7 e 21
septies
co. 2, d. Igs. 231/2001 e l'ha
condannato alla sanzione pecuniaria di euro 54.000,00.
2.
I fatti per cui è processo sono accaduti il 04/06/2014 all'interno del capannone n.17
del reparto verniciatura della ACCIAIERIA ARVEDI S.p.A., stabilimento di Cremona, allorché il
lavoratore dipendente REZZANI, operaio esperto, addetto al reparto verniciatura con qualifica
di capo turno, dopo avere rimosso le protezioni, senza fermare l'impianto di verniciatura,
definito "verniciatura nastro", di recente installazione e destinato alla produzione di nastri in
acciaio
(coi/s)
verniciati (che venivano "sbobinati" per passare in cabina verniciatura, verniciati,
infine riavvolti per essere commercializzati), accedeva all'interno della zona pericolosa
adiacente per verificare se i rulli della zona denominata "briglia 4" fossero la causa di un difetto
rilevato sul nastro e, svolgendo tale operazione, rimaneva incastrato con il braccio sinistro tra
il rullo di trascinamento e quello preminastro, con conseguente distacco dell'arto. Il decesso si
verificava per un'insufficienza cardio circolatoria acuta da anemia meta emorragica e
shock
traumatico da smembramento dell'arto superiore sinistro e da lesioni contusive emorragiche.
Gli imputati rispondono del reato loro ascritto nelle rispettive qualità di Amministratore
Delegato dell'ente, con delega alla sicurezza e datore di lavoro, direttore dello stabilimento e
capo reparto/preposto, addetto al settore finiture.
Quanto all'addebito di colpa specifica, al
CALCINONI
sono state contestate tre
distinte violazioni: quella dell'art.
71 co. 1, cligs. 81/08,
per avere fornito, sulla linea di
verniciatura, protezioni fisse non conformi a quelle previste dalle norme vigenti, poiché esse
potevano rimanere al loro posto senza mezzi di fissaggio; quella dell'art. 71 co. 4 lett. a),
punto 1, stesso decreto, per aver consentito, durante il movimento della linea di verniciatura,
lo smontaggio delle protezioni fisse e l'accesso all'interno delle zone pericolose (addebbito
conformemente escluso dal giudice dell'appello che ha ritenuto non adeguatamente dimostrata
la consapevolezza in capo all'A.D. dell'esistenza di tale prassi non conforme); quella, infine,
dell'art.
28 co. 2 lett. b), d. las. 81/08,
per non avere adottato idonee procedure di lavoro
riportanti rischi e relative misure di prevenzione ai fini dello svolgimento in sicurezza delle
operazioni di ricerca dei difetti della verniciatura del nastro.
Al
SOLDI
è stata contestata la violazione dell'art.
71 co. 4 lett. a), punto I), d.los.
81/08
per avere omesso di adottare le misure necessarie affinchè le attrezzature di lavoro
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