Sentenza Nº 29529 della Corte Suprema di Cassazione, 16-11-2018

Presiding JudgeVIRGILIO BIAGIO
ECLIECLI:IT:CASS:2018:29529CIV
Judgement Number29529
Date16 Novembre 2018
CourtQuinta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 5305/2011 R.G. proposto da
Agenzia delle entrate,
rappresentata e difesa dall'Avvocatura
Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei
Portoghesi n. 12;
- ricorrente -
contro
SOGEFI Rejna Spa, già SOGEFI Filtration Spa,
rappresentata e
difesa dagli Avv.ti Amedeo Grassottí e Rita Gradara, con
durniedi0
eletto presso quest'ultima, in Roma Largo Somalia n.
67,
giusta
procura in calce al controricorso;
- controricorrente e ricorrente incidentale
-
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Lombardia sez. staccata di Brescia n. 26/63/2010, depositata il 26
gennaio 2010.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 11 settembre
2018 dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli.
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Immacolata Zeno, che ha concluso per l'accoglimento per
Civile Sent. Sez. 5 Num. 29529 Anno 2018
Presidente: VIRGILIO BIAGIO
Relatore: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE
Data pubblicazione: 16/11/2018
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
quanto di ragioni del ricorso principale con riferimento ai motivi
due, tre, quattro, cinque e sei, assorbiti il settimo e l'ottavo; rigetto
del ricorso incidentale
Udito l'Avv. Amedeo Grassotti per la contribuente che ha concluso
per il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento di quello
incidentale.
FATTI DI CAUSA
SOGEFI Filtration Spa (ora SOGEFI Rejna Spa) impugnava
l'avviso di accertamento per l'anno 2003 per Iva, Irpeg ed Irap con
cui venivano ripresi maggiori interessi passivi, erroneamente
computati, costi non di competenza per l'indennità di clientela
corrisposta ad un agente cessato nel 2003, nonché costi per
l'irregolare ammortamento dell'acquisto di un software e delle
relative spese di sviluppo, per le royalties corrisposte per
l'utilizzazione di un marchio, non ripartite con le altre società del
gruppo. Venivano altresì ripresi a tassazione i maggiori interessi
attivi per un finanziamento concesso ad una controllata estera con
tasso inferiore al valore normale, i costi per premi assicurativi per i
dirigenti ed un credito d'imposta per dividendi percepiti dalla
controllata francese. Veniva, infine, recuperata a tassazione l'Iva
per fatture straniere non oggetto di integrazione, con irrogazione
della sanzione per mancata autofattura.
La Commissione tributaria provinciale di Mantova accoglieva
l'impugnazione ad eccezione delle riprese per i costi assicurativi ed
il credito d'imposta sui dividendi esteri. Il giudice d'appello, in
parziale riforma, confermava l'accertamento in ordine alla ripresa
sui risconti attivi per l'utilizzo di un marchio e sul credito d'imposta.
L'Agenzia delle entrate ricorre per cassazione con otto motivi;
resiste la contribuente con controricorso, proponendo altresì ricorso
incidentale con due motivi, poi illustrati con memoria ex art. 378
c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
T
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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