Sentenza Nº 29518 della Corte Suprema di Cassazione, 08-07-2019

Presiding JudgeLIBERATI GIOVANNI
ECLIECLI:IT:CASS:2019:29518PEN
Date08 Luglio 2019
Judgement Number29518
CourtTerza Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LOPA ERIS nato il 16/10/1987
avverso la sentenza del 06/07/2018 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale MARILIA DI
NARDO, che ha concluso per l'annullamento con rinvio, limitatamente alla pena, e per
l'inammissibilità nel resto;
udito il difensore presente, avv. Luigi Colaleo, che ha insistito nell'accoglimento del
ricorso;
Penale Sent. Sez. 3 Num. 29518 Anno 2019
Presidente: LIBERATI GIOVANNI
Relatore: SCARCELLA ALESSIO
Data Udienza: 10/05/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
1.
Con sentenza 6.07.2018, la Corte d'appello di Milano confermava la sentenza
6.12.2017 del tribunale di Monza, appellata dal Lopa, che lo aveva condannato
alla pena di 10 anni di reclusione ed C 35.000,00 di multa, oltre alle pene acces-
sorie di legge, in esito a giudizio ordinario dibattimentale, in quanto ritenuto col-
pevole di alcune violazioni (capi 1, 2 e 7) in materia di stupefacenti del tipo co-
caina, in relazione ad alcuni episodi contestati come commessi in data 10.11.2015
(capo 1), in data 7.11.2015 (capo 2) ed in data 23.01.2016 (capo 7).
2.
Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del
difensore di fiducia, iscritto all'Albo speciale previsto dall'art. 613, cod. proc. pen.,
articolando cinque motivi di ricorso, di seguito enunciati nei limiti strettamente
necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1.
Deduce, con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione sotto
il profilo del travisamento della prova e della motivazione carente, contraddittoria
o manifestamente illogica nonché per violazione dei canoni di valutazione della
prova
ex
articolo 192 c.p.p. ed inversione del corretto ragionamento logico proba-
torio in ordine alla prova della penale responsabilità del ricorrente per l'acquisto,
l'importazione e detenzione di un ingente quantitativo di cocaina per un valore di
500.000 euro; si deduce, ulteriormente, il vizio di Illogicità e contraddittorietà della
motivazione e la violazione dell'articolo 192 c.p.p. con riguardo alla valutazione
delle tesi difensive che non sarebbero credibili; infine, si deduce la violazione della
legge processuale ed il correlato vizio di motivazione in ordine alla violazione del
principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio.
In sintesi, sostiene il ricorrente che il giudice di primo grado, avrebbe ritenuto
sussistente la responsabilità penale in base alle intercettazioni e agli sms, ma non
avrebbe risposto alla doglianza difensiva che riguardava la circostanza che non
fossero state disposte perquisizioni, appostamenti o sequestri di droga. La Corte
di appello a sua volta avrebbe richiamato in modo acritico le valutazioni compiute
dal giudice di primo grado, partendo dall'assunto che il Lopa e i sodali abbiano
partecipato all'importazione di un ingente quantitativo di cocaina. Tuttavia, non
avrebbe considerato il fatto che il ricorrente era incensurato, che non vi era prova
della sua conoscenza e•lesperienza nel settore e che egli compariva poco nelle
penetranti intercettazioni. Inoltre, la Corte afferma che la prova della sua parteci-
pazione alla cessione è data dal fatto che Mhilli per contattarlo utilizza l'utenza
familiare dedicata all'attività di spaccio, circostanza che sarebbe invece smentita
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