Sentenza Nº 29377 della Corte Suprema di Cassazione, 04-07-2019

Presiding JudgeMORELLI FRANCESCA
ECLIECLI:IT:CASS:2019:29377PEN
Judgement Number29377
Date04 Luglio 2019
CourtQuinta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
nonché da:
MUSSARI GIUSEPPE nato a CATANZARO il 20/07/1962
VIGNI ANTONIO nato a CASTELNUOVO BERARDENGA il 15/07/1953
BALDASSARRI GIANLUCA nato a LUGO il 21/08/1961
nel procedimento a carico di questi ultimi
in cui è parte civile la BANCA D'ITALIA
avverso la sentenza del 07/12/2017 della CORTE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO.
Uditi in pubblica udienza: il Sostituto Procuratore generale della Repubblica
presso questa Corte di cassazione Luigi Birritteri, che ha concluso per
l'accoglimento del ricorso del Procuratore generale e l'annullamento della
sentenza impugnata; per la parte civile, l'avv. Antonio Baldassarre, in
sostituzione dell'avv. Olina Capolino, che ha concluso per l'annullamento della
sentenza, depositando conclusioni e nota spese; per il ricorrente Mussari, gli
avv.ti Tullio Padovani e Fabio Pisillo, per il ricorrente Vigni, gli avv.ti Franco
Coppi ed Enrico De Martino, per il ricorrente Baldassarri, gli avv.ti Filippo Dinacci
e Stefano Cipriani, che hanno concluso per l'accoglimento dei propri ricorsi (e, in
particolare, gli avv.ti Padovani, Dinacci e Cipriani per l'annullamento senza rinvio
v )
\__
Penale Sent. Sez. 5 Num. 29377 Anno 2019
Presidente: MORELLI FRANCESCA
Relatore: CAPUTO ANGELO
Data Udienza: 29/05/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
perché il fatto non sussiste) e l'inammissibilità o il rigetto del ricorso del
Procuratore generale.
RITENUTO IN FATTO
1.
Con sentenza deliberata il 31/10/2014, il Tribunale di Siena dichiarava
Giuseppe Mussari, Antonio Vigni e Gian Luca Baldassarri responsabili in concorso,
quali, rispettivamente, Presidente, Direttore Generale e Direttore dell'Area
Finanza di Monte dei Paschi di Siena (d'ora in poi, MPS), soggetto con titolo
quotati in mercati regolamentati e sottoposto per legge alle autorità pubbliche di
vigilanza, del reato di cui all'art. 2638, secondo comma, cod. civ., perché
occultando con mezzi fraudolenti il contratto di
Mandate Agreement
(d'ora in poi,
MA) stipulato il 31/07/2009 tra MPS e Nomura (attraverso il quale si realizzava
un collegamento finanziario e giuridico tra le operazioni realizzate da MPS nel
2009 con controparte Nomura e, segnatamente, tra le operazioni in BTP - con
asset swap, repo
e
repo facilities -
a scadenza trentennale per l'importo di 3,05
miliardi di euro e la ristrutturazione del veicolo
Alexandria),
consapevolmente
ostacolavano le funzioni di vigilanza della Banca d'Italia. Gli imputati venivano
condannati alle pene principali ed accessorie di giustizia e al risarcimento dei
danni in favore della parte civile Banca d'Italia.
2.
Pronunciandosi sulle impugnazioni del pubblico ministero (quanto alla
determinazione della pena) e degli imputati, la Corte di appello di Firenze, con
sentenza deliberata il 07/12/2017, ha assolto gli imputati dal reato ad essi
ascritto perché il fatto non costituisce reato.
In estrema sintesi, a giustificazione della riforma della sentenza di primo
grado in senso assolutorio, la Corte di appello ha valorizzato alcuni atti negoziali
successivi alla stipula del MA ed acquisiti e tradotti in sede di rinnovazione
dell'istruzione dibattimentale: si tratta del
Deed of Amendment
(in forza del
quale MPS accettava di concludere «certi accordi contrattuali» con Nonnura e da
quest'ultima identificati come soddisfacenti il suo diritto di ricevere il prezzo
netto in base alla clausola 2(b), relativa alle obbligazioni Nonnura/Alchemy
dell'Asset
Exchange Deed);
dello stesso
Asset Exchange Deed,
ossia dell'atto
relativo all'acquisto da parte di Nomura dei titoli
Aphex
con cui sostituire il titoli
Skylark
presenti all'interno dei veicolo
Alexandria;
e del
Master Framework
Agreement,
ossia dell'accordo generale quadro con il quale Nomura,
Alexandria
Capital,
emittente, e MPS, portatore, concordavano che le obbligazioni del
portatore in rapporto al prezzo netto sarebbero state soddisfatte con la
sottoscrizione da parte sua di certi accordi in grado di soddisfare i diritti di
No mura.
v
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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