Sentenza Nº 29316 della Corte Suprema di Cassazione, 09-07-2015

Presiding JudgeCHIEFFI SEVERO
ECLIECLI:IT:CASS:2015:29316PEN
Judgement Number29316
Date09 Luglio 2015
CourtSezioni Unite (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sul ricorso proposto da
De Costanzo Sergio, nato a Senigallia il 23/06/1951
avverso la sentenza del 04/06/2013 della Corte di appello di Ancona
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal componente Rocco Marco Blaiotta;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale Carmine Stabile,
che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza
impugnata;
udito il difensore dell'imputato, avv. Rocco Alessandro, che ha concluso
chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
Penale Sent. Sez. U Num. 29316 Anno 2015
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Data Udienza: 26/02/2015
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Pesaro ha affermato la responsabilità di Sergio De
Costanzo in ordine ai reati seguenti, secondo la rubricazione riportata
nell'imputazione originaria:
A) artt. 81, secondo comma, cod. pen., e 9, comma 7, legge 14 dicembre
2000, n. 376 (ritenuti in esso assorbiti i reati di cui agli artt. 81, secondo
comma, 648 e 81, secondo comma e 348, cod. pen. contestati ai capi B ed E
dell'originaria imputazione), con riferimento all'acquisto ed al commercio di
farmaci e di sostanze farmacologicamente e biologicamente attive come
trenbolone, ossandrolone, drostanolone propionato, boldenone undecilenato,
nandrolone, efedrina, ormone della crescita, testosterone, medicinali
anabolizzanti in classe
doping;
C)
artt. 81, secondo comma, cod. pen., e 73, commi 1 e 1
bis
lett.
b),
d.P.R.
n. 309 1990, con riferimento alla commercializzazione e detenzione illecita di
medicinali contenenti nandrolone, sostanza stupefacente e psicotropa indicata
nella tabella II, sez. A;
D)
artt. 81, secondo comma, cod. pen., e 70 d.P.R. n. 309 del 1990, in
relazione alla illecita detenzione ed alla commercializzazione di efedrina,
sostanza inserita nella categoria 1 dell'allegato I del d.P.R. medesimo;
G) artt. 81, secondo comma, cod. pen., 6 e 147, comma 2, d.lgs. 24 aprile
2006, n. 219, con riferimento alla commercializzazione di medicinali di
provenienza estera, in assenza di autorizzazione dell'Agenzia italiana per il
farmaco.
Fatti commessi in Fano sino al 22 agosto 2011.
Il Tribunale ha pure disposto la confisca dei veicoli e dei documenti in
sequestro nonché, ai sensi dell'art.
12-sexies
del decreto-legge 8 giugno 1992,
n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, la
confisca dei beni immobili oggetto di sequestro preventivo disposto con decreto
del G.i.p. del Tribunale di Pesaro del 26 gennaio 2012, tutti elencati nel
dispositivo.
La Corte di appello di Ancona ha assolto l'imputato dal reato di cui al capo D
per insussistenza del fatto e, ritenuta la continuazione tra i restanti reati, ha
rideterminato la pena; confermando nel resto la sentenza del Tribunale.
2. Ricorre per cassazione l'imputato, deducendo diversi motivi.
2.1. Nullità delle sentenze di primo e secondo grado per violazione degli
artt. 179, 178, comma 1, lett.
b), 33-septies
cod. proc. pen., perché, dopo
l'instaurazione del giudizio col rito immediato, e quindi senza udienza
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