Sentenza Nº 28911 della Corte Suprema di Cassazione, 03-07-2019

Presiding JudgeCARCANO DOMENICO
ECLIECLI:IT:CASS:2019:28911PEN
Date03 Luglio 2019
Judgement Number28911
CourtSezioni Unite (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sul ricorso proposto dalla parte civile
Massaria Federico, nato a Viterbo il 14/04/1964
nel procedimento nei confronti di Papaleo Cristina, nata a Roma il 22/01/1966;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal componente Gastone Andreazza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale aggiunto
Francesco Mauro Iacoviello, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito, per la parte civile, l'avvocato Giuseppe Sabato, che, depositando
conclusioni scritte e nota spese, ha concluso chiedendo l'accoglimento del
ricorso;
udito, per l'imputata, l'avvocato Emanuela Cerasella, che ha concluso chiedendo
il rigetto del ricorso.
Penale Sent. Sez. U Num. 28911 Anno 2019
Presidente: CARCANO DOMENICO
Relatore: ANDREAZZA GASTONE
Data Udienza: 28/03/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
1. A seguito di querela, presentata da Federico Massaria, Cristina Papaleo
veniva tratta a giudizio dinanzi al Tribunale di Roma per i reati di cui agli artt. 81
cpv., 616, primo e secondo comma, cod. pen., perché «al fine di prendere
cognizione del contenuto di corrispondenza chiusa a lei non diretta e, senza
giusta causa, rivelandone il contenuto nell'ambito del giudizio civile di
separazione instaurato presso il Tribunale di Roma, sottraeva a Massaria
Federico, rispettivamente, una missiva contenente un estratto conto al
31/12/2007 della Azimut, società di gestione del risparmio, ed una missiva
contenente la bolletta per il pagamento della "tariffa igiene ambientale" della
società "Hera S.p.a"».
Il Tribunale, con sentenza del 16 luglio 2015, dopo avere escluso, pur senza
darne atto in dispositivo, la sussistenza del più grave reato previsto dal secondo
comma dell'art. 616 cod. pen., sul presupposto che la rivelazione era avvenuta
per giusta causa, riteneva, invece, dimostrate le condotte di dolosa sottrazione
della corrispondenza di cui al primo comma del medesimo articolo; tuttavia,
dichiarava l'improcedibilità per tale reato relativamente alla sottrazione della
missiva contenente l'estratto conto al 31 dicembre 2007 dell'Azimut, in quanto
estinto per intervenuta prescrizione (il
dies a quo
veniva fatto decorrere "in
prossimità del gennaio 2008" tenuto conto che tale era stato il mese di
emissione della missiva) e assolveva l'imputata in ordine alla residua condotta,
in quanto non punibile in ragione della particolare tenuità del fatto di cui all'art.
131-bis cod. pen..
Avverso questa decisione proponeva appello la parte civile lamentando, da
un lato, l'erroneità del computo dei termini di prescrizione, e, dall'altro, la non
correttezza della dichiarazione di non punibilità per la particolare tenuità del
fatto; chiedeva, pertanto, il riconoscimento della responsabilità penale
dell'imputata per il reato di cui all'art. 616, primo e secondo comma, cod. pen. e
la condanna della stessa al risarcimento del danno patrimoniale e non
patrimoniale, oltre ai relativi interessi ed al pagamento delle spese di
rappresentanza e giudizio sostenute in entrambi i gradi.
In relazione alla prima doglianza, l'appellante rappresentava che
nell'individuare, nel gennaio 2008, il
dies a quo
ai fini del calcolo dei termini della
prescrizione breve, il Tribunale era incorso in un vizio di motivazione: in
particolare, lamentava che, sulla base del fatto che "la missiva era del 2008", il
giudice di primo grado era giunto alla conclusione che la relativa sottrazione era
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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