Sentenza Nº 28909 della Corte Suprema di Cassazione, 03-07-2019

Presiding JudgeCARCANO DOMENICO
ECLIECLI:IT:CASS:2019:28909PEN
Date03 Luglio 2019
Judgement Number28909
CourtSezioni Unite (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Treskine Igor, nato il 18/08/1983 a Iurievec (Russia)
avverso la sentenza del 09/05/2016 della Corte d'appello di Ancona
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal componente Giorgio Fidelbo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale aggiunto
Francesco Mauro Iacoviello, che ha concluso per l'annullamento della sentenza
impugnata con rinvio degli atti al pubblico ministero;
udito l'avvocato Francesco Coli, che ha chiesto l'annullamento della sentenza
impugnata.
Penale Sent. Sez. U Num. 28909 Anno 2019
Presidente: CARCANO DOMENICO
Relatore: FIDELBO GIORGIO
Data Udienza: 27/09/2018
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
1.
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Ancona, in
parziale riforma della decisione del Tribunale di Pesaro del 9 gennaio 2014, ha
assolto Igor Treskine dal reato di cui all'art. 612-bis cod. pen. (atti
persecutori), confermando la sua responsabilità in ordine al residuo reato di
cui agli artt. 81 cpv. e 582 cod. pen., per aver causato, in due distinte
occasioni, lesioni personali lievi a Luciano Ferri e Liliana Boschi; a seguito del
parziale annullamento la pena è stata rideterminata in tre mesi e dieci giorni
di reclusione, con il beneficio della non menzione della condanna nel
certificato del casellario giudiziale a richiesta dei privati; inoltre, i giudici
hanno ridotto il risarcimento dei danni in favore delle parti civili.
2.
Contro questa sentenza, il difensore dell'imputato ha proposto ricorso
per cassazione.
Con il primo motivo denuncia il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta
responsabilità per il reato di lesioni personali, sostenendo che la sentenza non
ha tenuto in alcuna considerazione la condotta "persecutoria" dei coniugi
Ferri-Boschi nei confronti suoi e di sua madre per ottenere la vendita
dell'appartamento.
Con il secondo motivo deduce la manifesta illogicità della motivazione
sotto il profilo della mancata acquisizione della registrazione del colloquio in
cui Ferri avrebbe ammesso di brigare per l'acquisto dell'appartamento.
Con il terzo motivo denuncia la nullità della sentenza per incompetenza
funzionale, in quanto, a seguito della assoluzione dal reato di atti persecutori,
il residuo reato di lesioni personali lievi, non risultando più aggravato ai sensi
dell'art. 61, n. 2 cod. pen., rientra nella competenza del giudice di pace, con
la conseguenza che la Corte d'appello avrebbe dovuto dichiararsi
incompetente e trasmettere gli atti al pubblico ministero, ai sensi dell'art. 48
d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274.
Con il quarto motivo deduce l'illegalità della pena inflitta, perché il giudice
avrebbe dovuto applicare le sanzioni previste negli artt. 53 e 63 d.lgs. n. 274
del 2000, mentre ha condannato l'imputato a pena detentiva.
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