Sentenza Nº 28908 della Corte Suprema di Cassazione, 03-07-2019

Presiding JudgeCARCANO DOMENICO
ECLIECLI:IT:CASS:2019:28908PEN
Date03 Luglio 2019
Judgement Number28908
CourtSezioni Unite (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Balais Florentin George, nato il 04/04/1980 a Bucarest (Romania)
avverso la sentenza del 26/04/2017 della Corte d'appello di Trento
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal componente Giorgio Fidelbo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale aggiunto
Francesco Mauro Iacoviello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Penale Sent. Sez. U Num. 28908 Anno 2019
Presidente: CARCANO DOMENICO
Relatore: FIDELBO GIORGIO
Data Udienza: 27/09/2018
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
1.
Con sentenza del 4 novembre 2015 il Tribunale di Trento ha assolto
George Florentin Balais dal reato di danneggiamento (capo b), mentre lo ha
ritenuto colpevole del reato di lesioni lievi (capo a) nei confronti di Graziano
Molinari, così riqualificata l'originaria imputazione di lesioni personali gravi,
condannandolo alla pena di euro 400,00 di multa, oltre al risarcimento dei
danni in favore della persona offesa costituitasi parte civile, danni da liquidarsi
in separata sede.
La Corte d'appello di Trento ha confermato la decisione di primo grado,
respingendo l'eccezione di incompetenza per materia riproposta dall'imputato,
secondo cui, rientrando il reato di lesioni personali lievi, così come
riqualificato, nella competenza del giudice di pace, il tribunale avrebbe dovuto
trasmettere gli atti al pubblico ministero, ai sensi dell'art. 48 d.lgs. 28 agosto
2000, n. 274.
2.
Contro la sentenza di appello il difensore dell'imputato ha proposto
ricorso per cassazione, deducendo due motivi.
Con il primo denuncia la violazione dell'art. 48 d.lgs. n. 274 del 2000.
Ribadendo quanto già sostenuto nel corso del primo grado e nei motivi di
appello, assume che il Tribunale di Trento, una volta riqualificato il fatto
contestato nella fattispecie di lesioni semplici prevista dall'art. 582 cod. pen.,
avrebbe dovuto declinare la propria competenza in favore del giudice di pace.
Con il secondo e subordinato motivo, anch'esso oggetto di specifica
contestazione in appello, deduce la violazione dell'art. 35 d.lgs. 274 del 2000.
Premesso che il Tribunale, dopo avere riqualificato il fatto come lesioni
semplici ha applicato le sanzioni previste per i reati del giudice di pace,
sostiene che per le stesse ragioni avrebbe dovuto rimettere in termini
l'imputato e consentirgli di porre in essere le condotte riparatorie previste
dall'art. 35 cit., come richiesto tempestivamente nel processo di primo grado,
in sede di conclusioni.
3.
Il difensore della parte civile ha depositato una memoria in cui
contesta i due motivi di ricorso proposti nell'interesse dell'imputato, chiedendo
la conferma della sentenza.
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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