Sentenza Nº 28864 della Corte Suprema di Cassazione, 02-07-2019

Presiding JudgePAOLONI GIACOMO
ECLIECLI:IT:CASS:2019:28864PEN
Judgement Number28864
Date02 Luglio 2019
CourtSesta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
1.
Mancuso Diego, nato a Limbadi il 18/02/1963
2.
Mancuso Francesco, nato a Limbadi il 19/11/1957
3.
Mancuso Pantaleone, nato a Limbadi il 10/09/1961
4.
Prostamo Nazzareno, nato a Mileto il 31/05/1961
5.
Santaguida Giuseppe, nato a Sant'Onofrio il 21/06/1960
6.
Zungri Nicola, nato a San Calogero il 29/07/1962
avverso la sentenza del 28/02/2018 della Corte di Appello di Catanzaro
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Riccardo Amoroso;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Perla
Lori, che ha concluso chiedendo per Mancuso Diego, Mancuso Francesco,
Mancuso Pantaleone, Santaguida Giuseppe e Prostamo Nazzareno l'annullamento
senza rinvio per essere i reati di cui all'art.416-bis comma 2, cod. pen. estinti
per prescrizione, ed il rigetto nel resto del ricorso di Prostamo ed il rigetto del
ricorso di Zungri;
Penale Sent. Sez. 6 Num. 28864 Anno 2019
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: AMOROSO RICCARDO
Data Udienza: 14/05/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
uditi l'avvocato Antonio Foti, difensore di Giuseppe Santaguida, l'avvocato
Valerio Spigarelli, difensore di Diego Mancuso, l'avvocato Guido Contestabile,
difensore di Francesco Mancuso, l'avvocato Giuseppe Di Renzo, difensore di
Francesco Mancuso, l'avvocato Francesco Collia, difensore di Zungri Nicola che
hanno concluso per l'accoglimento dei motivi ed in subordine per la prescrizione
del reato, l'avvocato Mario Santambrogio, difensore di Pantaleone Mancuso e
l'avvocato Pietro Chiodo, difensore di Nazzareno Prostamo, che hanno concluso
per l'accoglimento dei motivi.
RITENUTO IN FATTO
1.
Con il provvedimento in epigrafe, la Corte d'Appello di Catanzaro ha
confermato la sentenza del
03/05/2013 con la quale il Tribunale di Vibo
Valentia, ha condannato alle pene ritenute di giustizia, Mancuso Diego, Mancuso
Francesco, Mancuso Pantaleone, Santaguida Giuseppe per il reato di cui all'art.
416-bis cod. pen, loro ascritto al capo 1, nonché, in riforma dell'anzidetta
sentenza, ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di Prostamo
Nazzareno per il reato ascrittogli al capo 8) perché estinto per prescrizione ed ha
ridotto la pena inflittagli per le residue imputazioni di cui al capo 2), riqualificata
nell'ipotesi prevista dal comma 1 dell'art. 416-bis cod. pen., ed al capo 7), ed ha
dichiarato di non doversi procedere nei confronti di Zungri Nicola per i reati
ascrittigli ai capi 12) e 13) perché estinti per prescrizione ed ha ridotto la pena
inflitta per la residua imputazione di cui al capo 2).
Più precisamente, Mancuso Diego, Mancuso Francesco, Mancuso Pantaleone,
Santaguida Giuseppe sono stati ritenuti responsabili, in qualità di partecipi,
dell'associazione per delinquere di stampo mafioso, denominata "locale" di
Limbadi, suddivisa in più "ndrine" localmente denominate, suddivise in
sottogruppi, in alcuni periodi in contrapposizione tra loro e successivamente in
perfetta simbiosi, operante nelle province di Vibo Valentia, Reggio Calabria,
Catanzaro, con ramificazioni in Milano, Torino, Parma, ed in altre zone del
territorio nazionale, ed in accordo con altre organizzazioni mafiose operanti in
altre provincie (Cosenza, Crotone, Lamezia Terme), finalizzata al controllo e
sfruttamento delle risorse economiche della zona ed al compimento di delitti
contro il patrimonio, omicidi, estorsioni, traffico di stupefacenti; in Vibo Valentia
e altrove con condotta perdurante.
Il ricorrente Prostamo Nazzareno è stato ritenuto responsabile del reato di
associazione per delinquere di stampo mafioso, ascritto al capo 2, con il ruolo di
partecipe derubricato dal ruolo di capo originariamente contestato, costituita da
una articolazione territoriale della cosca Mancuso di cui al capo 1), nonché del
2
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