Sentenza Nº 28848 della Corte Suprema di Cassazione, 19-10-2020

Presiding JudgeMICCOLI GRAZIA
ECLIECLI:IT:CASS:2020:28848PEN
Date19 Ottobre 2020
Judgement Number28848
CourtQuinta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
D'ALESSANDRO ELVIRA nata a VICENZA il 27/02/1946
FANTI GUGLIELMO nato a BRESCIA il 22/08/1964
avverso la sentenza del 03/12/2018 della CORTE APPELLO di VENEZIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA
FRANCESCA LOY, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi
udito l'Avv. LUISA FIORENTINO, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avv. FRANCHIN, che si è associato alle argomentazioni svolte dal
codifensore;
udito l'Avv. MARCO AGOSTI, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La sentenza impugnata è stata pronunziata dalla Corte di appello di
Venezia il 3 dicembre 2018, che ha riformato quella del Tribunale di Vicenza che
aveva condannato, sia agli effetti penali che civili, Elvira D'Alessandro e
Guglielmo Fanti per tre ipotesi di cui agli artt. 224, comma 1, n. 1) in relazione
all'art. 217, comma 1, n. 4, 219, comma 1, legge fall., contestate in corso con
Penale Sent. Sez. 5 Num. 28848 Anno 2020
Presidente: MICCOLI GRAZIA
Relatore: BORRELLI PAOLA
Data Udienza: 21/09/2020
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
altri soggetti oggi non ricorrenti; per molte altre imputazioni oggetto del
medesimo processo, gli imputati anzidetti erano stati assolti in primo grado.
1.1. La posizione degli odierni ricorrenti si colloca nell'ambito di un più
ampio procedimento — che ha riguardato anche altri soggetti e molte altre
ipotesi di reato (fattispecie fallimentari, tributarie e societarie e di truffa ai danni
dello Stato) — concernente le vicende di alcune società facenti parte del
medesimo gruppo, esercenti attività nell'ambito dell'aviazione civile, società
riconducibili, anche di fatto, al coimputato Vincenzo Soddu, che le controllava
anche a mezzo dei propri familiari; Soddu, per le imputazioni non prescritte, ha
definito la propria posizione in appello
ex art. 599-bis cod. proc. pen.
Le tre specifiche contestazioni a carico della D'Alessandro e del Fanti (Capi
5, 17 e 29) di cui questa Corte deve occuparsi riguardano, rispettivamente, tre di
dette società, la Myair.com
s.p.a., la My Way Airlines s.p.a. e la Flyholding
s.p.a., di cui i due imputati erano stati sindaci (più precisamente, la D'Alessandro
era stata presidente del collegio sindacale di Myair.com
e, per un certo periodo,
anche della My Way Airlines, società di cui Fanti era solo sindaco, mentre
quest'ultimo era stato presidente del collegio sindacale della Flyholding, di cui
faceva parte anche la D'Alessandro). La Myair.com
era stata prima dichiarata in
stato di insolvenza
ex
d.lgs 270 del 1999 il 30 ottobre 2009 e poi era stata
dichiarata fallita dal Tribunale di Vicenza il 2 febbraio 2010; la My Way Airlines
era stata dichiarata fallita dal Tribunale di Vicenza il 30 ottobre 2009 e la
Flyholding il 26 febbraio 2010. Dette società, a partire dal 2004, erano state
protagoniste di complesse operazioni societarie, analiticamente descritte sia nella
sentenza impugnata che in quella di primo grado; in questa sede basti segnalare
che la Flyholding era la holding del gruppo e che la società operativa era la
Myair.com
, cui la My Way Airlines (già società operativa), nel dicembre 2006,
aveva ceduto il ramo di azienda del trasporto aereo low cost. Il 30 ottobre 2009
(quando ne è stata dichiarata l'insolvenza), Myair.com
era partecipata all'85,75
% da My Way Airlines e al 13,52 % da Flyholding, mentre My Way Airlines era
partecipata all'84,97 da Myholding, a sua volta partecipata al 92,52 % da
Flyholding, società con partecipazione al 90 % dei figli di Vincenzo Soddu.
Agli imputati, nelle qualità sopra indicate, è contestato di avere concorso
nella bancarotta semplice degli amministratori delle anzidette società
ex
art. 40,
comma 2, cod. pen., omettendo di convocare l'assemblea dei soci per
denunziare le gravi irregolarità commesse dagli amministratori (secondo il
disposto di cui all'art. 2406, comma 2, cod. civ.) e di presentare al Tribunale
denunzia
ex
art. 2409, comma 7, cod. civ. chiedendo la revoca degli
amministratori e la nomina di un amministratore giudiziario; dette omissioni
avevano contribuito ad aggravare il dissesto delle società, i cui amministratori si
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