Sentenza Nº 28544 della Corte Suprema di Cassazione, 06-11-2019

Presiding JudgeZOSO LIANA MARIA TERESA
ECLIECLI:IT:CASS:2019:28544CIV
Date06 Novembre 2019
Judgement Number28544
CourtQuinta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
2019
1098
Civile Sent. Sez. 5 Num. 28544 Anno 2019
Presidente: ZOSO LIANA MARIA TERESA
Relatore: ROMEO MARIA GIOVANNA
Data pubblicazione: 06/11/2019
SENTENZA
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Ritenuto
in
fatto
La
Famiglia dei Discepoli
Istituto
Religioso proponeva ricorso alla
CTP
di
Roma
avverso un provvedimento di iscrizione ipotecaria per la somma di euro
392.222,00 pari
al
doppio del credito iscritto a ruolo e non pagato
al
momento
dell'iscrizione.
La
CTP
accoglieva parzialmente il ricorso riducendo l'iscrizione
ipotecaria a euro 390.030,80.
La
CTR
del Lazio con l'impugnata sentenza, depositata il 26.09.2013, rigettava
l'appello proposto nell'interesse dello stesso
Istituto
Religioso, confermando
la
decisione del primo giudice.
Il
contribuente propone ricorso per cassazione affidato a due motivi.
Resiste con controricorso Equitalia Sud S.p.A.
Il
P.G.
ha
concluso per l'accoglimento del ricorso.
Ragioni della decisione
l.Con
il primo
motivo
il ricorrente deduce omessa insufficiente o contraddittoria
motivazione, ai sensi all'articolo 360, comma
l,
numero 5, c.p.c. lamentando
che l'iscrizione ipotecaria non può essere soggetta a variazioni essendo stata
iscritta per l'intero importo.
2.
Con
il secondo
motivo,
articolato
in
varie censure, lamenta violazione di legge
ai
sensi dell'art. 360, co.
l,
n. 3, c.p.c.
In
particolare deduce violazione e falsa
applicazione dell'art. 50, comma
2,
D.
P.
R.
n.
602 del 1973, per non avere il
giudice di appello considerato che l'iscrizione ipotecaria è affetta
da
insanabile
nullità in quanto il Concessionario non aveva proceduto alla preventiva notifica
dell'intimazione di pagamento.
In
applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" -desumibile
dagli
artt.
24 e 111 Cast. -(cfr.
Cass.
S.U.
n.
9936/2014)
deve essere
esaminato prioritariamente il secondo motivo di ricorso che appare fondato nei
termini di seguito precisati.
Com'è noto, all'esito di perdurante contrasto nella giurisprudenza di legittimità,
le
Sezioni Unite, con sentenza
n.
19667 del
18/09/2014,
Rv.
632586, hanno
affermato il principio secondo il quale
"In
tema di riscossione coattiva delle
imposte, l'Amministrazione finanziaria prima di iscrivere l'ipoteca
su
beni
immobili
ai
sensi dell'art. 77 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (nella
l
formulazione vigente "ratione temporis"), deve comunicare
al
contribuente che
procederà alla suddetta iscrizione, concedendo
al
medesimo un termine -che
può essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative (da
ultimo, quello previsto dall'art. 77,
c.
2 bis, del medesimo D.P.R., come
introdotto dal D.L. 14 maggio 2011, n. 70, conv. con modif. dalla
L.
n.
106/2011), in trenta giorni -per presentare osservazioni
od
effettuare il
pagamento, dovendosi ritenere che l'omessa attivazione di tale contraddittorio
endoprocedimentale comporti
la
nullità dell'iscrizione ipotecaria per violazione
del diritto alla partecipazione
al
procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47
e 48 della Carta dei
diritti
fondamentali della Unione europea, fermo restando
che, attesa
la
natura reale dell'ipoteca, l'iscrizione mantiene
la
sua
efficacia fino
alla
sua
declaratoria giudiziale d'illegittimità.
11
In sintesi, le Sezioni Unite hanno ritenuto che, nonostante
la
disciplina
dell'iscrizione di ipoteca, a differenza di quella relativa al fermo amministrativo,
trovi collocazione nel capo 2 del Titolo 2 del D.P.R.
n.
602 del 1973 (cosa che
potrebbe far pensare
ad
una relazione strettamente funzionale della stessa
con
l'espropriazione forzata), devono ritenersi valide in relazione all'iscrizione
ipotecaria le medesime conclusioni raggiunte dalle Sezioni Unite rispetto
al
fermo
amministrativo, ossia l'ineludibile carattere di atto impugnabile
tanto
del fermo
amministrativo quanto dell'iscrizione di ipoteca.
In
particolare
si
è rilevato come
sembri ancor più evidente che l'iscrizione ipotecaria non possa definirsi atto
dell'esecuzione,
in
quanto il fatto che l'espropriazione non debba
necessariamente seguire all'iscrizione ipotecaria, autorizza a ritenere che
quest'ultima
sia
un
atto
riferito
ad
una procedura alternativa all'esecuzione
forzata vera e propria; da ciò deriva
la
ragione che ne giustifica, come accade
per
il
fermo amministrativo, l'attribuzione alla giurisdizione del giudice tributario.
Se,
sulla base di tali premesse, l'iscrizione ipotecaria ex art. 77 D.P.R.
n.
602 del
1973, deve essere esclusa dall'ambito specifico dell'espropriazione, non può
ritenersi applicabile alla fattispecie
la
regola prescritta dall' art. 50,
c.
2,
del
medesimo D.P.R. n. 602, alla luce della lettera dell'espressione
normativa-
la
quale chiaramente stabilisce che
se
l'espropriazione non è iniziata entro
un
anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve
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essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'art.
26,
di
un
avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal
ruolo entro cinque giorni -alla luce della norma citata di cui all'art. 77
la
quale,
al
c.
2,
prevede che, prima di procedere all'esecuzione, il concessionario
deve iscrivere ipoteca,
e,
al
c.
l,
richiama esclusivamente il primo e non anche
l'art. 50, comma 2 del medesimo decreto. Sicché è stato affermato il principio di
diritto secondo cui l'ipoteca prevista dal D.P.R.
29
settembre 1973,
n.
602, art.
77 può essere iscritta senza necessità di procedere a notifica dell'intimazione
ad
adempiere di cui all'art. 50, c.2, del medesimo D.P.R., prescritta per il caso che
l'espropriazione forzata non sia iniziata entro
un
anno dalla notifica della cartella
di pagamento, poiché l'iscrizione ipotecaria non può essere considerata
un
atto
dell'espropriazione forzata, bensì un atto riferito
ad
una procedura alternativa
all'esecuzione forzata vera e propria.
Tuttavia, hanno affermato
le
Sezioni Unite, l'inapplicabilità all'iscrizione
ipotecaria della previsione di cui all'art. 50,
c.
2,
del citato decreto, non significa
che l'iscrizione ipotecaria possa essere eseguita senza che
la
stessa debba essere
oggetto di alcuna comunicazione
al
contribuente; proprio in quanto atto
impugnabile innanzi
al
giudice tributario, essa presuppone una specifica
comunicazione
al
contribuente, e ciò sia
ai
sensi dell'art.
21
D.Lgs.
n.
546 del
1992 -secondo cui gli atti impugnabili, elencati nell'art. 19 del medesimo
decreto, tra cui va annoverata anche l'iscrizione ipotecaria, debbano essere
impugnati entro sessanta giorni dalla relativa notificazione -sia in base all'art.
21
legge
n.
241 del 1990 -che prevede un obbligo generalizzato di
comunicazione dei provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei destinatari. A
sua
volta l'art. 6 dello Statuto del Contribuente prevede che debba essere
garantita l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati.
La
comunicazione, quindi, deve necessariamente precedere
la
concreta
effettuazione dell'iscrizione ipotecaria perché
essa
è
strutturalmente
funzionale
a consentire e a promuovere,
da
un
lato, il reale
ed
effettivo esercizio del diritto
di difesa del contribuente a tutela dei propri interessi
e,
dall'altro, l'interesse
pubblico
ad
una corretta formazione procedimentale della pretesa tributaria e
dei relativi mezzi di realizzazione, come
si
evince, altresì dal principio generale
emergente dalla legge n. 241 del 1990 che, all'art. 7 impone l'obbligo della
comunicazione dell'avvio del procedimento
ai
soggetti nei cui confronti il
provvedimento finale è destinato a produrre effetti
diretti,
in quanto espressione
del principio costituzionale di imparzialità e di buon andamento
dell'amministrazione
(art.
97 Cast.).
L'arresto delle Sezioni Unite è stato poi ribadito dalla successiva giurisprudenza
delle sezioni semplici: in tal senso Sez. 6-5, sentenza n. 23875 del
23/11/2015,
Rv.
637511, che ha confermato come l'iscrizione ipotecaria ex art. 77 del D.P.R.
n.
602 del 1973, non costituisce
atto
di espropriazione forzata e può, pertanto,
essere effettuata senza
la
previa notifica dell'intimazione di cui all'art.SO, c.2,
ma,
in
ossequio
al
principio del contraddittorio endoprocedimentale, deve essere
preceduta, pena
la
sua nullità, dalla comunicazione e dalla concessione di
un
termine di trenta giorni
al
contribuente per il pagamento o
la
presentazione di
osservazioni.
Ne
consegue, pertanto,
la
fondatezza del ricorso per cassazione
con
cui, pur denunciandosi
la
violazione di una disposizione inapplicabile (nella
specie, l'art. 50,
c.
2,
del D.P.R.
n.
602 del 1973),
si
lamenti nella sostanza
l'omessa attivazione del contraddittorio,
in
quanto spetta al giudice il compito
di
qualificare giuridicamente i
fatti,
utilizzando
la
normativa che
ad
essi
si
attaglia.
Analogamente
la
Sez. 5, con
la
sentenza
n.
13115 del 14 aprile 2016
ha
affermato che costituisce principio consolidato quello secondo cui,
in
tema di
riscossione coattiva delle imposte, l'Amministrazione finanziaria, prima di
iscrivere l'ipoteca
su
beni immobili
ai
sensi dell'art. 77 del D.P.R. 29 settembre
1973,
n.
602 (nella formulazione vigente "ratione temporis"), deve comunicare
al
contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo
al
medesimo
un
termine -che può essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni
normative (da
ultimo,
quello previsto dall'art. 77, c.2 bis, del medesimo D.P.R.,
come introdotto dal d.l. 14 maggio 2011,
n,
70, conv. con modifiche dalla legge
12 luglio 2011, n. 106), in trenta giorni -per presentare osservazioni
od
effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l'omessa attivazione
di
tale
contraddittorio endoprocedimentale comporti
la
nullità dell'iscrizione ipotecaria
per violazione del
diritto
alla partecipazione
al
procedimento, garantito anche
dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei
diritti
fondamentali dell'Unione Europea,
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fermo restando che, attesa
la
natura reale dell'ipoteca l'iscrizione mantiene
la
sua
efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale di illegittimità. Negli stessi
termini
si
veda anche Sez.
5,
n.
24904 in data 6 ottobre 2016.
Tanto premesso, e considerato che, nel caso
in
esame, risulta incontestata
l'omessa attivazione del contraddittorio endoprocedimentale, dato che sul punto
Equitalia, anche nel controricorso,
si
limita a ritenere corretta
la
sentenza
impugnata in quanto sostiene che l'art.
50
c.
2,
D.P.R.
n.
602/73
non
si
applica
al
caso
di iscrizione ipotecaria (cfr. pag. 5 controricorso), deve ritenersi che nulla
sia
stato comunicato preventivamente
al
contribuente rispetto all'iscrizione
ipotecaria effettuata; ne consegue che il ricorso
va
accolto.
L'accoglimento del secondo motivo assorbe il primo.
La
sentenza impugnata va, pertanto, cassata
e,
per l'effetto, in applicazione
dell'art. 384 c.p.c.,
la
Corte, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo
del contribuente.
Le
spese dell'intero giudizio vanno compensate tra le parti, atteso che
la
citata
decisione delle Sezioni Unite, risolutiva del menzionato contrasto, risulta essere
intervenuta dopo lo svolgimento di entrambi i gradi del giudizio di merito.
PQM
La
Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo,
cassa
l'impugnata sentenza e decidendo nel merito accoglie il ricorso introduttivo del
contribuente; compensa
le
spese dell'intero giudizio.
Così
deciso
in
Roma in data 8 maggio 2019.
5

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