Sentenza Nº 28304 della Corte Suprema di Cassazione, 28-06-2019

Presiding JudgeGALLO DOMENICO
ECLIECLI:IT:CASS:2019:28304PEN
Date28 Giugno 2019
Judgement Number28304
CourtSeconda Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
parte civile GALLO LUIGI
nato a VILLA DI BRIANO il 21/05/1964
parte civile CANTILE RACHELE LIVIA nata a VILLA DI BRIANO il 6/02/1964
nel procedimento a carico di:
ADAMIANO GIOVANNI
COSENTINO ANTONIO
COSENTINO GIOVANNI
COSENTINO NICOLA
LETIZIA LUIGI
nato a NAPOLI il 07/03/1955
nato a CASAL DI PRINCIPE il 19/01/1969
nato a CASAL DI PRINCIPE il 20/11/1954
nato a CASAL DI PRINCIPE il 02/01/1959
nato a CASAL DI PRINCIPE il 13/11/1950
SAGLIOCCHI MICHELE PATRIZIO nato a VILLA LITERNO il 17/03/1949
SORRENTINO BRUNO
nato a PORTICI il 18/10/1957
inoltre, con le altre parti civili:
ADOC CAMPANIA
ASSOC. A.L.I.L.A.C.C.O. SOS IMPRESA CONFESERCENTI
F.A.I. FED. ANTIRAKET ANTIUSURA ITALIANE
ASS.NE
A. CAPONNETTO
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Penale Sent. Sez. 2 Num. 28304 Anno 2019
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: MESSINI D'AGOSTINI PIERO
Data Udienza: 04/06/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
avverso la sentenza del 14/09/2018 della CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D'AGOSTINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Stefano TOCCI, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della
sentenza;
uditi i difensori delle parti civili avv. Alfredo GALASSO per Luigi Gallo, avv.
Felicia D'AMICO per Rachele Livia Cantile e, in sostituzione dell'avv. Alberto
MARTUCCI, per l'Associazione Nazionale Antimafia Caponnetto, avv.
Agostino LA RANA per la ADOC Campania e, in sostituzione dell'avv.
Alessandro MOTTA, per la ASSOCIAZIONE A.L.I.L.A.C.C.O. SOS IMPRESA
CONFESERCENTI, che hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi;
uditi i difensori avv. Alfonso STILE e Giovanni CANTELLI per Patrizio
Michele Sagliocchi, avv. Angelo PIGNATELLI per Bruno Sorrentino, avv.
Claudio BOTTI per Luigi Letizia, avv. Agostino DE CARO e avv. Stefano
MONTONE per Nicola Cosentino, avv. Giorgio LUCERI per Giovanni
Adamiano, avv. Amedeo BARLETTA e Vincenzo MAIELLO per Antonio
Cosentino, avv. Giovanni Battista VIGNOLA e Vittorio GIAQUINTO per
Giovanni Cosentino, che hanno concluso per l'inammissibilità o il rigetto dei
ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa il 15/3/2017 il Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere - per quanto in questa sede rileva, in relazione alle
imputazioni oggetto dei ricorsi - dichiarava:
Adamiano Giovanni responsabile del reato di cui agli artt. 56, 629
secondo comma, in relazione all'art. 628, terzo comma n. 1, cod. pen. e 7
bis.1
cod. pen.),
così qualificati i fatti ascritti ai capi A) e A
ter)
della rubrica, nonché del
reato
ex
art. 513
bis
cod. pen., contestato al capo A
bis),
escluse le
aggravanti
ex
artt. 112 e 61, primo comma n. 10, cod. pen.;
Cosentino Antonio responsabile del reato di cui agli artt. 61, primo
comma nn. 2 e 10, 110, 317 cod. pen. e 7 del decreto-legge 13 maggio
1991, n. 152, così qualificato il reato contestato al capo B);
Cosentino Giovanni responsabile del reato
ex
art. 648
bis
cod. pen.,
ascrittogli al capo G), e di quello di cui agli artt. 56, 629 secondo comma,
2
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
in relazione all'art. 628, terzo comma n. 1, cod. pen. e 7 del decreto-legge
13 maggio 1991, n. 152, così qualificati i fatti ascritti ai capi A) e A
ter)
della rubrica, e di quello
ex
art. 513
bis
cod. pen., contestato al capo A
bis),
escluse le aggravanti
ex
artt. 112 e 61, primo comma n. 10, cod.
pen., nonché dell'ulteriore delitto previsto dagli artt. 61, primo comma nn.
2 e 10, 110, 317 cod. pen. e 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,
così qualificato il reato di cui al capo B);
Cosentino Nicola responsabile del reato di cui agli artt. 56, 629
secondo comma, in relazione all'art. 628, terzo comma n. 1, cod. pen. e
art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, così qualificati i fatti
ascritti ai capi A) e A
ter)
della rubrica, e di quello
ex
art. 513
bis
cod.
pen., contestato al capo A
bis),
escluse le aggravanti
ex
artt. 112 e 61,
primo comma n. 10, cod. pen., nonché dell'ulteriore delitto previsto dagli
artt. 61, primo comma nn. 2 e 10, 110, 317 cod. pen. e 7 del decreto-
legge 13 maggio 1991, n. 152, così qualificato il reato di cui al capo B);
Letizia Luigi responsabile del reato di cui agli artt. 61, primo comma
nn. 2 e 10, 110, 317 cod. pen. e 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n.
152, così qualificato il reato contestato al capo B);
Sagliocchi Michele Patrizio responsabile del reato di cui agli artt. 61,
primo comma n. 7, 81 secondo comma, 629 secondo comma, in relazione
all'art. 628, terzo comma n. 3, cod. pen. e 7 del decreto-legge 13 maggio
1991, n. 152, ascrittogli in rubrica al capo C);
Sorrentino Bruno responsabile del reato di cui agli artt. 56, 629
secondo comma, in relazione all'art. 628, terzo comma n. 1, cod. pen. e 7
del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, così qualificati i fatti ascritti ai
capi A) e A
ter)
della rubrica, nonché del reato
ex
art. 513
bis
cod. pen.,
contestato al capo A
bis),
escluse le aggravanti
ex
artt. 112 e 61, primo
comma n. 10, cod. pen.
Applicata la disciplina della continuazione fra i reati, il Tribunale
condannava:
Adamiano Giovanni alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione ed
euro 3.000,00 di multa;
Cosentino Antonio alla pena di anni cinque e mesi quattro di
reclusione;
Cosentino Giovanni alla pena di anni nove e mesi sei di reclusione;
Cosentino Nicola alla pena di anni sette e mesi sei di reclusione;
Letizia Luigi alla pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione;
Sagliocchi Michele Patrizio alla pena di anni sette di reclusione ed
euro 7.000,00 di multa;
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