Sentenza Nº 28291 della Corte Suprema di Cassazione, 28-06-2019

Presiding JudgeMAZZEI ANTONELLA PATRIZIA
ECLIECLI:IT:CASS:2019:28291PEN
Date28 Giugno 2019
Judgement Number28291
CourtPrima Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Di Grillo Domenico, nato a Limbadi il 12/8/1947,
avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro in data 8/8/2018;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Roberto
Aniello, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito, per l'indagato, l'avv. Valerio Vianello Accorretti, il quale ha chiesto
l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 8/8/2018, il Tribunale del riesame di Catanzaro
confermò l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di
Catanzaro in data 17/7/2018, con la quale era stata applicata la misura
cautelare della custodia in carcere nei confronti di Domenico Di Grillo,
gravemente indiziato dei reati di concorso nella tentata estorsione nei confronti
di Francesco Antonio Vinci e di Rosaria Scarpulla (capo 2), nel tentato omicidio di
Francesco Antonio Vinci (capo 3A), nella detenzione e nel porto illeciti di una
pistola tipo
revolver
calibro 38 (capo 3C), reati tutti aggravati ai sensi dell'art.
416-bis.1, cod. pen.; nonché di concorso nella detenzione di una pistola
clandestina tipo
revolver
calibro 38 (capo 4A), nella ricettazione della predetta
arma (capo 4B), nella detenzione di un fucile "a pompa" con matricola punzonata
(capo 5A) nonché nella ricettazione dello stesso (capo 5B).
Penale Sent. Sez. 1 Num. 28291 Anno 2019
Presidente: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA
Relatore: RENOLDI CARLO
Data Udienza: 22/01/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
1.1. Preliminarmente, i Giudici di merito rilevarono come i predetti episodi
delittuosi avessero tratto origine dalle pretese della famiglia Di Grillo-Mancuso in
ordine all'acquisizione di alcuni terreni limitrofi ai loro, di proprietà della famiglia
Vinci-Scarpulla. In tale contesto, era maturato, tra i vari reati riportati
nell'imputazione cautelare a carico di alcuni componenti del nucleo Di Grillo-
Mancuso, il tentato omicidio ai danni di Francesco Antonio Vinci del 30/10/2017
(capo 3A), cui erano connessi anche la detenzione e il porto illegale di armi,
presenti al momento dell'aggressione (capo 3C), reati tutti aggravati dal metodo
mafioso.
La gravità indiziaria a carico dell'indagato in relazione a tale episodio fu
ravvisata nelle dichiarazioni rese dalla persona offesa in data 11/11/2017 e da
Rosaria Scarpulla in data 11/11/2017 e 16/4/2018, nonché dal contenuto delle
captazioni intercorse tra Lucia Di Grillo e Vito Barbara in data 20/4/2018 e
1/5/2018, dal referto medico in atti e, infine, dall'esito degli accertamenti di
polizia giudiziaria.
In particolare, le dichiarazioni di Francesco Antonio Vinci, ritenute attendibili
e credibili, consentirono di ricostruire la dinamica dei fatti delittuosi, essendo
state, peraltro, riscontrate dalle propalazioni di Rosaria Scarpulla e del nipote,
Giuseppe Vinci, oltre che dai filmati delle videocamere presenti nei pressi
dell'abitazione dei Mancuso-Di Grillo e di quelle poste in prossimità del
distributore di benzina gestito da Barbara, nonché dalle conversazioni captate tra
lo stesso Barbara e la moglie, da cui era emerso il rammarico dei due coniugi per
non aver ucciso Vinci. Sul punto, era stata ritenuta particolarmente indiziante
l'espressione proferita nella conversazione del 1/5/2018, nel corso della quale
Barbara aveva affermato
"Ho pensato io... È morto questo cancro stamattina!",
la
cui portata venne ritenuta tale da escludere anche l'ipotesi, prospettata dalla tesi
difensiva, del recesso attivo in relazione all'interruzione dell'aggressione portata
nei confronti dello stesso Vinci. Inoltre, la circostanza riferita dalla persona offesa
circa l'utilizzo di un
revolver
e il successivo rinvenimento, in data 1/5/2018, di
un'arma analoga a quella descritta, consentirono di ritenere l'esistenza dei gravi
indizi di colpevolezza circa la detenzione illecita e il porto in luogo pubblico di
un'arma comune da sparo, contestati al capo 3C).
Quanto alle dichiarazioni rese da Rosaria Scarpulla e da Francesco Antonio
Vinci, i Giudici del riesame ritennero le stesse inutilizzabili in relazione alla sola
aggressione del 29/3/2014, trattandosi di un episodio, qualificato come rissa, in
un diverso procedimento, connesso
ex
art. 371, comma 2, lett.
b),
cod proc.
pen., nel quale i dichiaranti risultavano imputati. Viceversa, il Tribunale ritenne
utilizzabili le dichiarazioni dei coniugi Vinci-Scarpulla in relazione agli episodi
successivi, concernenti i fatti di omicidio, di tentato omicidio e di tentata
estorsione, ma limitatamente alle condotte diverse dalle lesioni personali,
2
JZ
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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