Sentenza Nº 28272 della Corte Suprema di Cassazione, 06-11-2018
Court | Seconda Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia) |
Presiding Judge | PETITTI STEFANO |
ECLI | ECLI:IT:CASS:2018:28272CIV |
Date | 06 Novembre 2018 |
Judgement Number | 28272 |
Subject Matter | CIVILE |
e -5- se-''
SENTENZA
sul ricorso 13754-2016 proposto da:
DI BARTOLO ANTONIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
TOMMASO SALVINI 55, presso lo studio dell'avvocato CARLO
D'ERRICO, rappresentata e difesa dall'avvocato ACHILLE
PIRITORE in virtù di procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
DI BARTOLO MARIA, DI BARTOLO GAETANO, elettivamente
domiciliati in ROMA presso la Cancelleria della Corte di
Cassazione, e rappresentati e difesi dagli avvocati MAURIZIO
LINO, GIUSEPPE ALONGI, ALBERICO PELLECCHIA giusta
procura in calce al controricorso;
- controricorrenti -
Civile Sent. Sez. 2 Num. 28272 Anno 2018
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: CRISCUOLO MAURO
Data pubblicazione: 06/11/2018
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
nonchè contro
DI BARTOLO ARCANGELA;
-
intimata
-
avverso la sentenza n. 1764/2015 della CORTE D'APPELLO di
PALERMO, depositata il 25/11/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
26/09/2018 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALBERTO CELESTE che ha concluso per il rigetto
del ricorso;
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
1.
Il Tribunale di Trapani con sentenza del 12 giugno 2009
accoglieva la domanda di riduzione delle disposizioni
testamentarie proposta da Di Bartolo Gaetano e Maria nei
confronti di Di Bartolo Antonia relativamente alla successione
di Di Bartolo Gaspare, assegnando determinati beni ereditari in
favore degli attori e condannando la convenuta al pagamento
della somma dovuta a titolo di conguaglio; disponeva poi lo
scioglimento della comunione ereditaria di Di Bartolo Gaspare e
della moglie Stabile Maria, ordinando la vendita all'incanto
dell'immobile ancora in comune.
Il giudizio scaturiva dalla domanda di reintegrazione della
quota di legittima avanzata dai germani Di Bartolo Gaetano e
Maria nei confronti delle sorelle Antonia ed Arcangela,
assumendosi che il testamento pubblico del 3/7/1991 di Di
Bartolo Gaspare, deceduto in data 15/9/1998, era lesivo dei
loro diritti di legittimari, avendo favorito unicamente la
convenuta Antonia.
Si costituivano le convenute, ed in particolare Antonia
assumeva che il testamento era stato redatto a suo favore in
quanto in tal modo si era inteso beneficiarla per l'onere
Ric. 2016 n. 13754 sez. 52 - ud. 26-09-2018 -2-
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Per continuare a leggere
RICHIEDI UNA PROVA