Sentenza Nº 28223 della Corte Suprema di Cassazione, 27-06-2019

Presiding JudgeROCCHI GIACOMO
ECLIECLI:IT:CASS:2019:28223PEN
Date27 Giugno 2019
Judgement Number28223
CourtPrima Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Pregja Ermal, nato in Albania il 3/10/1979,
avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Genova in data 31/10/2018;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Mario Pinelli, che ha concluso chiedendo la declaratoria di
inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.
Con ordinanza in data 31/10/2018, il Tribunale di sorveglianza di Genova
rigettò, nei confronti di Errnal Pregja, l'opposizione proposta avverso il decreto
del Magistrato di sorveglianza di Genova del 29/5/2018 con cui era stata
disposta l'espulsione dal territorio dello Stato ai sensi dell'art. 16, comma 5, T.U.
Immigrazione.
2.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione lo
stesso Pregja per mezzo del difensore di fiducia, avv. Alessandro Sola,
deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti
strettamente necessari per la motivazione
ex
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.,
la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 16, comma 5, e 19, comma 2,
lett. c), T.U. Immigrazione e dell'art. 8 CEDU, nonché la contraddittorietà della
motivazione in relazione alle norme che stabiliscono il divieto di espulsione. In
particolare, il ricorrente censura, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
b)
ed
e),
Penale Sent. Sez. 1 Num. 28223 Anno 2019
Presidente: ROCCHI GIACOMO
Relatore: RENOLDI CARLO
Data Udienza: 11/06/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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