Sentenza Nº 27690 della Corte Suprema di Cassazione, 30-10-2018

Presiding JudgeSAMBITO MARIA GIOVANNA C.
ECLIECLI:IT:CASS:2018:27690CIV
Judgement Number27690
Date30 Ottobre 2018
CourtPrima Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
SENTENZA
"e-CIC
sul ricorso iscritto al n. 16567/Lnli
. R.G. proposto da
GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA, in persona
del Presidente del
C_Oic ./.
Consiglio dei ministri p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale
dello Stato. con domicilio in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
- ricorrente -
contro
PODINI GIANCARLO, rappresentato e difeso dall'Avv. Prof. Luigi Filippo Pao-
lucci, con domicilio eletto in Roma, via Q. Sella, n. 41, presso lo studio
dell'Avv. Camilla Bovelacci;
- con troricorrente e ricorrente incidentale
-
e
CORTESE CARLO, CORTESE ORNELLA, CORTESE NICOLA e MARIGO MAR-
BRUNA, in qualità di soci della C3 DI CORTESE CARLO & C. S.A.S., rappre-
sentati e difesi dall'Avv. Paolo Fiorilli, con domicilio eletto in Roma, via Cola
di Rienzo, n. 180;
RO GO
S
Civile Sent. Sez. 1 Num. 27690 Anno 2018
Presidente: SAMBITO MARIA GIOVANNA C.
Relatore: MERCOLINO GUIDO
Data pubblicazione: 30/10/2018
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
- controricorrenti
-
avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 1986/16 depositata il
25 marzo 2016.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 5 giugno 2018 dal
Consigliere Guido Mercolino;
uditi l'Avv. Gianni De Bellis dell'Avvocatura generale dello Stato e gli
Avv. Paolucci e Fiorilli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Alberto CARDINO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso incidenta-
le e l'accoglimento del primo motivo del ricorso principale.
FATTI DI CAUSA
1. Giancarlo Podini, creditore della C3 di Carlo Cortese & C. S.a.s. in li-
quidazione, convenne in giudizio la stessa ed il Governo della Repubblica I-
taliana, ai sensi dell'art. 2900 cod. civ., per sentir accertare, oltre al proprio
credito, la violazione del diritto comunitario commessa dallo Stato italiano
attraverso l'interpretazione e l'applicazione dell'art. 29, comma secondo,
della legge 29 dicembre 1999, n. 428, con la condanna dello Stato al risar-
cimento del danno subìto dalla C3 e di quest'ultima al pagamento delle
somme a lui dovute.
Premesso di vantare nei confronti della C3, in virtù di una convenzione
priva di data, un credito di Euro 41.317,00, oltre interessi, un credito di Eu-
ro 94.299,12, oltre svalutazione ed interessi con capitalizzazione trimestra-
le, ed un credito pari al 2% dell'importo da liquidarsi all'esito del giudizio,
espose che con sentenza del 25 maggio 1998, n. 1723, confermata dalla
Corte di cassazione con sentenza del 3 gennaio 2002, n. 23, la Corte d'ap-
pello di Roma aveva, in violazione delle norme comunitarie, rigettato la do-
manda di rimborso delle somme corrisposte dalla società debitrice a titolo di
sovrapprezzo per l'importazione di zucchero da Paesi comunitari, previsto
dal provvedimento CIP del 22 giugno 1968, n. 1195 in contrasto con l'art.
95 del Trattato UE.
Si costituì l'Amministrazione, ed eccepì l'inammissibilità e l'infondatezza
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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