Sentenza Nº 27682 della Corte Suprema di Cassazione, 11-12-2013

Presiding JudgePIVETTI MARCO
ECLIECLI:IT:CASS:2013:27682CIV
Date11 Dicembre 2013
Judgement Number27682
CourtQuinta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
SENTENZA
sul ricorso 21085-2008 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
2013
1230
contro
COPROZOO SOCIETA' COOPERATIVA ARL IN LIQUIDAZIONE
COATTA
AMMINISTRATIVA
SCARL
in
persona
del
Commissario Liquidatore pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA VIA GERMANICO 96, presso lo
studio
dell'avvocato
SEVERINI
FABIO,
che
lo
Civile Sent. Sez. 5 Num. 27682 Anno 2013
Presidente: PIVETTI MARCO
Relatore: OLIVIERI STEFANO
Data pubblicazione: 11/12/2013
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
rappresenta e difende unitamente all'avvocato TOGNON
SERGIO giusta delega a margine;
- controricorrente
-
avverso la sentenza n. 45/2007 della COMM.TRIB.REG.
di BOLOGNA, depositata il 14/06/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 08/04/2013 dal Consigliere Dott. STEFANO
OLIVIERI;
udito per il ricorrente l'Avvocato FIORENTINO che ha
chiesto l'accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Svolgimento del processo
In esito a verifica fiscale condotta nei confronti di COPROZOO società
cooperativa a r.1., veniva redatto dalla Guardia di Finanza il PVC in data
13.12.1999 con il quale si contestava alla società, relativamente all'anno
d'imposta 1994, la omessa fatturazione di operazioni imponibili attive
relative a cessione di bestiame, la omessa regolarizzazione mediante
autofatturazione, in violazione dell'art. 41co6 Dpr n. 633/72, di operazioni
imponibili passive relative a prestazioni di servizio ricevute in esecuzione
di contratti di soccida dissimulanti in realtà contratti di appalto, la
presentazione della dichiarazione IVA contenente dati inesatti in violazione
dell'art. 28 Dpr n. 633/72, la indeducibilità di costi relativi a fatture emesse
per operazioni soggettivamente inesistenti, la indebita detrazione di IVA
relativa a varie fatture emesse con riferimento alla cessione di prodotti ai
quali era stato attribuito un valore superiore a quello di mercato
(soprafatturazione).
Entrambi i gradi del giudizio introdotto avanti le Commissione tributarie
dalla società avverso l'avviso di rettifica volto al recupero della imposta
evasa ed al provvedimento irrogativo di sanzioni pecuniarie, emessi
dall'Ufficio IVA di Ferrara, si risolvevano a favore della contribuente. In
particolare la Commissione tributaria della regione Emilia-Romagna con
sentenza 14.6.2007 n. 45 rigettava l'appello dell'Ufficio finanziario
rilevando che :
- la società aveva giustificato la differenza tra i capi di bestiame
rinvenuti nella azienda e quelli risultanti dalle fatture di vendita e
dalle giacenze di magazzino, allegando che parte dei capi non
1
RG n. 21085/2008
Co
q. est.
ric. Ag.Entrate c/ COPROZOO soc. Coop. a r.l.
Stef
Olivieri
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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