Sentenza Nº 27542 della Corte Suprema di Cassazione, 20-06-2019

Presiding JudgeDE CRESCIENZO UGO
ECLIECLI:IT:CASS:2019:27542PEN
Judgement Number27542
Date20 Giugno 2019
CourtSeconda Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
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SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI
MESSINA
nei confronti di:
ARTIGIANLEGNO PRESTIGE COFFINS S.R.L.
GIUNTA SEBASTIANO N. IL 14/05/1947
inoltre:
ARTIGIANLEGNO PRESTIGE COFFINS S.R.L.
avverso la sentenza n. 335/2014 CORTE APPELLO di MESSINA, del
15/12/2016
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/03/2019 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
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Penale Sent. Sez. 2 Num. 27542 Anno 2019
Presidente: DE CRESCIENZO UGO
Relatore: VERGA GIOVANNA
Data Udienza: 06/03/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Udito, per la parte civile, l'Avv
Uditi difensor Avv.
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 10.2.2013 il Tribunale di Messina ha condannato GIUNTA
Sebastiano per il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche
(capo A), ha dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti per intervenuta
prescrizione con riguardo ai reati di cui all'art. 2621 c.c. (capi C) e D) e lo ha assolto dal
reato di cui all'art. 483 c.p. (capo B) perché il fatto non costituisce reato e ha dichiarato
la ARTIGIANLEGNO PRESTIGE COFFINS Srl responsabile degli illeciti amministrativi di cui
agli artt. 24 D.L.vo n. 231 2001 con riferimento all'art. 640 bis c.p.(capo E), 25 ter
D.L.vo cit. con riferimento all'art. 2621 c.c. (capi F) e G)
Con sentenza del 15.12.2016 la Corte d'appello di Messina in parziale riforma della
sentenza del Tribunale ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del GIUNTA per
essere il reato a lui ascritto al capo A) estinto per prescrizione, ha assolto la
ARTIGIANLEGNO dall'illecito amministrativo di cui al capo E) perché il fatto non sussiste,
confermando nel resto l'impugnata sentenza.
In motivazione si legge che la pronuncia di condanna va confermata con riferimento agli
speculari illeciti amministrativi contestati alla società, ricorrendone i presupposti, come
analiticamente esaminati in sentenza (di primo grado), alla quale si rinvia in mancanza di
alcuna concreta argomentazione da parte dell'appellante in merito alla specifica
responsabilità dell'ente che nel relativo motivo di appello si limita ad una generica
censura della decisione, senza argomentare con puntuali riferimenti attuali le ragioni
della invocata diversa decisione. La medesima società va assolta dall'illecito contestato al
capo E) limitatamente alle condotte per le quali il GIUNTA è stato assolto sia dal capo B)
per insussistenza del fatto che per tale limitata parte dal capo A) ossia alle condotte
relative alle spese sostenute per i materiali, i macchinari, gli impianti e le attrezzature
dichiarati acquistati come nuovi di fabbrica e alla dichiarata presenza degli stessi presso
l'unità produttiva.
Ricorrono per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la corte
d'appello di Messina e i difensori e procuratori speciali dell'ente ARTIGIANLEGNO
PRESTIGE COFFINS Sri, Avv.ti Roberto Materia e Antonio Scarcella, giusta procura
speciale loro rilasciata dal legale rappresentante dell'ente GIUNTA Andrea Domenico al
fine della proposizione del ricorso per cassazione.
Il Procuratore Generale presenta ricorso avverso l'assoluzione della ARTIGIANLEGNO
PRESTIGE COFFINS Srl, in relazione all'intero capo E) osservando che gli illeciti
amministrativi ascritti alla società con il capo indicato riguardavano sia quelli
corrispondenti al capo A) attribuito alla persona fisica GIUNTA Sebastiano sia quelli di cui
al capo B) al medesimo attribuiti. Evidenzia che se è corretta l'assoluzione con riguardo al
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capo B) per il quale vi è stata assoluzione coperta da giudicato non altrettanto può
affermarsi con riguardo all'assoluzione con riferimento ai reati contestati al
rappresentante legale al capo A) per i quali vi è stata declaratoria di prescrizione che nei
confronti dell'ente non era maturata stante il disposto degli artt. 59 e 22 co 2 e 4 D.L.vo
cit.
I difensori dell'ente deducono:
1. violazione di norma processuale (art. 39 D.L.vo cit.) Sostengono che non vi è stata
una valida costituzione dell'ente che è stato rappresentato in entrambi i gradi del giudizio
da difensori invalidamente nominati dall'imputato. Sostengono che la finalità della norma
come indicato dalle Sezioni unite nella sentenza n. 33041/2015 è quella di evitare
conflitti anche potenziali di interesse.
2.inutilizzabilità degli atti acquisiti al fascicolo ed utilizzati per la decisione per mancato
rispetto dei termini di cui agli artt. 406-407 c.p.p. Rilevano che l'eccezione era stata
sollevata nella fase dell'udienza preliminare e nei diversi gradi del giudizio
con i motivi sub 3, 4 e 5 sostengono che la Corte Territoriale non avrebbe fatto buon
governo delle norme di cui agli art. 2621, 2447, 2482, 2482 bis 2482 ter, 2484, 2485,
2486 e 2487 c.c.
In particolare si sostiene che diversamente da quanto indicato nella sentenza impugnata
l'investimento totale di C 2.263.000,00 del progetto recante n. 3873-13 era già stato
approvato con D.M. 138841 del 20.12.2004 del Ministero delle attività produttive che
concedeva un contributo di C 1.291.515,00 la cui prima (ed unica) tranche pari ad C
430.505,00 era stata accreditata il 15.6.2005 e quindi prima della presunta omissione del
GIUNTA. Sostengono anche che nessuna norma impedisce ad una società il cui capitale
rischi di rimanere al di sotto del limite legale di salvarsi eliminando le perdite attraverso
versamenti a fondo perduto. Così come sostengono che diversamente da quanto indicato
dalla Corte territoriale la riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale non
risulta provata in atti. I giudici di appello secondo il ricorrente hanno infatti omesso di
analizzare il merito delle contestazioni al bilancio presentate con i motivi d'appello. Così
come non hanno preso in esame il motivo con il quale veniva evidenziato come le
contestazioni sulle voci di bilancio 2005 e 2006 fossero penalmente irrilevanti in virtù del
mancato superamento delle due soglie di non punibilità previste dall'art. 2621 co 2 c.c.
(vigente all'epoca dei fatti)
In sintesi il GIUNTA doveva andare assolto dai reati a lui ascritti. Comunque le voci di
bilancio oggetto di contestazione non avevano avuto alcuna incidenza rispetto alla
percezione del contributo statale concesso. Prova ne è che il GIUNTA ha conservato e
trasmesso tutta la documentazione contabile consentendo la tracciabilità dei conti e la
ricostruzione dell'effettiva situazione contabile dell'azienda. E comunque le condotte
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ii,
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contestate non avrebbero mai indotto in errore il Ministero sulla sussistenza delle
condizioni per potere avere il finanziamento, al limite potevano avere rilevanza sulla
riscossione della seconda o della terza rata con conseguenze sulla confisca dell'importo di
€ 430.505,00.
Con il 6 motivo rilevano che nessun vantaggio ha avuto l'impresa considerato che le
somme erano già state concesse prima della commissione delle presunte violazioni
7.
Mancata rinnovazione del dibattimento per assunzione di perizia contabile. La Corte
Territoriale non solo ha omesso l'accertamento ma non ha neppure motivato il rigetto.
8.
Erroneità della confisca, considerato che la somma doveva essere restituita al soggetto
danneggiato individuata nell'autorità erogante (Ministero Attività Produttive).
9.
Erroneità della sanzione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso del Procuratore Generale è fondato.
La ARTIGIANLEGNO PRESTIGE COFFINS Srl, come si legge nel dispositivo, è stata assolta
dall'intero capo E) senza considerare che gli illeciti amministrativi ascritti alla società con
il capo indicato riguardavano sia quelli corrispondenti al capo A) attribuito alla persona
fisica GIUNTA Sebastiano sia quelli di cui al capo B) al medesimo attribuiti. Se è corretta
l'assoluzione con riguardo al capo B) per il quale vi è stata assoluzione coperta da
giudicato non altrettanto può affermarsi con riguardo all'assoluzione con riferimento ai
reati contestati al rappresentante legale al capo A) per i quali vi è stata declaratoria di
prescrizione. In tema di responsabilità degli enti, in presenza di una declaratoria di
prescrizione del reato presupposto, il giudice, ai sensi dell'art. 8, comma primo, lett. b)
D.Lgs. n. 231 del 2001, deve procedere all'accertamento autonomo della responsabilità
amministrativa della persona giuridica nel cui interesse e nel cui vantaggio l'illecito fu
commesso considerato anche che nei confronti dell'ente la prescrizione non era maturata
e non è maturata stante il disposto degli artt. 59 e 22 co 2 e 4 D.L.vo cit.
In tema di responsabilità da reato degli enti, la richiesta di rinvio a giudizio della persona
giuridica intervenuta entro cinque anni dalla consumazione del reato presupposto, in
quanto atto di contestazione dell'illecito, interrompe il corso della prescrizione e lo
sospende fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio
(n. 41012 del 2018 Rv. 274083; N. 50102 del 2015 Rv. 265588; N. 10822 del 2012 Rv.
256705)
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Il ricorso dell'ente ARTIGIANLEGNO PRESTIGE COFFINS Sri è inammissibile.
Secondo l'ad . 39 del D.Lgs. 231/01 l'ente partecipa al procedimento penale con il
proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende
l'illecito amministrativo. La partecipazione dell'ente al procedimento è però subordinata
alla sua costituzione in giudizio, vale a dire alla manifesta espressione della sua volontà
di prendervi parte mediante una dichiarazione scritta che, a pena di inammissibilità, deve
contenere specifiche indicazioni. L'art. 39 al comma 2 D.Lgs. 231/01 prevede infatti che
la costituzione dell'ente avvenga depositando nella cancelleria dell'autorità giudiziaria
procedente una dichiarazione scritta contenente a pena di inammissibilità: a) la
denominazione dell'ente e le generalità del suo legale rappresentante; b) il nome e il
cognome del difensore e l'indicazione della procura; c) la sottoscrizione del difensore; d)
la dichiarazione o l'elezione di domicilio.
Può quindi affermarsi con le parole delle Sezioni unite nella sentenza n. 33041 del 2015
che "l'art. 39, al comma 1, indica il rapporto di rappresentanza, ossia quello che deve
legare l'ente ad un rappresentante legale per dare visibilità concreta ad un soggetto
altrimenti non dotato della fisicità propria dell'imputato/indagato. L'ente, per mezzo del
suo rappresentante legale può quindi scegliere se intenda o meno partecipare al
procedimento, ma nel primo caso è tenuto a seguire un percorso procedimentale
inderogabile che è quello della costituzione mediante il deposito della dichiarazione: la
quale è finalizzata, per l'appunto, a "presentare" l'ente, ossia a far emergere elementi
che sono certamente il frutto della sua autonomia negoziale (esplicitazione del nome del
legale rappresentante, che non deve però essere l'imputato del reato dal quale dipende
l'illecito amministrativo, indicazione del proprio difensore di fiducia, attestazione del già
avvenuto rilascio della procura ai sensi dell'art. 100, comma 1, cod. proc. pen.) e che,
per questo, il legislatore chiede siano formalizzati già nel procedimento".
Dalla motivazione della sentenza sopra richiamata si evince inoltre che la sanzione è
quella dell'inammissibilità per le iniziative difensive in assenza della preventiva
costituzione, ma anche che le Sezioni unite si sono preoccupate di non imputare all'ente
le conseguenze della mancata osservanza delle forme previste dalla legge, quando si
versi in una situazione in cui sarebbe impossibile rispettarle come avviene negli atti c.d. a
sorpresa o comunque caratterizzati da rapidità e urgenza nella rispettiva esecuzione, con
riferimento soprattutto alla fase iniziale del procedimento nella quale l'ente non ha
avuto, a volte, neppure sentore della pendenza delle indagini a proprio carico o
comunque lo ha avuto in termini tali da non consentirgli di fatto il ricorso alla procedura
ex
art. 39 in tempo utile per l'esercizio delle facoltà di reazione.
In detti casi, che saranno il frutto anche di attività ermeneutica del giudice di merito,
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nell'ottica di una lettura costituzionalmente orientata, è indubbio che la nomina del
difensore di fiducia da parte del legale rappresentante dell'ente, secondo il disposto
dell'art. 96 cod. proc. pen., abilita quello al pieno esercizio delle facoltà descritte dalle
norme di volta in volta considerate. E, in linea di principio, la detta nomina, anche a
prescindere dalla costituzione nel procedimento, legittima il difensore di fiducia alle
ulteriori e connesse iniziative nell'interesse dell'ente quali l'attivazione delle procedure di
impugnazione cautelare, non meno connotate da urgenza, con esercizio di poteri che non
possono essere meno ampi di quelli riconoscibili, nello stesso frangente, al difensore di
ufficio che fosse designato in assenza della nomina del difensore di fiducia.
Il complesso di tali previsioni incontra però un limite ricavabile dall'art. 57 del decreto n.
231 ossia dalla norma che stabilisce che l'informazione di garanzia inviata all'ente
contiene, tra l'altro, l'avvertimento che, per partecipare al procedimento, deve depositare
la dichiarazione di cui all'art. 39, comma 2. La norma, a giudizio delle Sezioni Unite, vale
a rendere tracciabile la situazione procedimentale a partire dalla quale l'urgenza della
reazione difensiva non può più prevalere sull'area della operatività dell'art. 39 d.lgs. cit.,
il quale torna così a presidiare con le proprie regole l'incedere della fase.
In tutti i frangenti e i segmenti procedimentali che seguono l'informazione di garanzia
contenente l'avvertimento della necessità della costituzione per partecipare al
procedimento, il mancato esercizio di tale onere deve essere ritenuto come una precisa
opzione processuale che vale a incidere negativamente, travolgendola
ex lege,
anche
sulla legittimazione del difensore di fiducia, i cui poteri restano incapaci di produrre effetti
procedimentali.
Deve aggiungersi che la giurisprudenza di legittimità nel suo massimo consesso ha altresì
affermato che se il rappresentante dell'ente che versi nella condizione descritta dall'art.
39, comma 1, ciononostante procedesse alla nomina del difensore di fiducia dell'ente
indagato, si tratterebbe di un atto sospettato - per definizione legislativa - di essere
produttivo di effetti potenzialmente dannosi sul piano delle scelte strategiche della difesa
dell'ente che potrebbero trovarsi in rotta di collisione con divergenti strategie della difesa
del legale rappresentante indagato. E il giudice investito dell'atto propulsivo della
difesa così officiata non potrebbe esimersi dal sindacare tale condizione sotto il profilo
della ammissibilità dell'atto. In altri termini, non si pone qui il problema dell'intervento (e
delle sue modalità) del giudice su una scelta fiduciaria legittimamente effettuata
dall'interessato, ma della ratifica, da parte del giudice, di una qualificazione di
incompatibilità del rappresentante dell'ente che il legislatore stesso ha effettuato e
quindi di rilevazione di un difetto di legittimazione alla nomina con la conseguenza che
deve considerasi inammissibile, per difetto di legittimazione rilevabile di ufficio ai sensi
dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., l'impugnazione presentata dal difensore
dell'ente nominato dal rappresentante che è imputato o indagato del reato da cui dipende
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fl/
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l'illecito amministrativo"
Tutto ciò premesso si osserva che, come indicato dagli stessi ricorrenti e come accertato
dall'acquisizione degli atti non vi è stata costituzione dell'ente ex art. 39 D.Lgs cit. sino al
24.4.2017, data in cui Giunta Andrea Domenico, nella sua qualità di legale
rappresentante della ARTIGIANLEGNO PRESTIGE COFFINS Srl (nominato 1'11.11.2013),
ha depositato nella cancelleria dell'autorità giudiziaria procedente atto con il quale
dichiarava di costituirsi nel procedimento in argomento per cui erano pendenti i termini
per la proposizione del ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 3325/16 RG della
Corte di appello di Messina, sentenza emessa all'udienza del 15.12.2016 e
contestualmente di nominare quale proprio difensore e procuratore speciale l'Avv.
Roberto Materia nonchè unitamente e disgiuntamente ad esso l'Avvocato Antonio
Scarcella, eleggendo domicilio presso l'Avv. Materia.
Risulta altresì dagli atti che l'impugnazione in appello è stata presentata in data
27.5.2013 con unico atto dagli Avvocati Roberto Materia e Antonio Scarcella , quali
difensori di GIUNTA Sebastiano e della ARTIGIANLEGNO PRESTIGE COFFINS Srl non
costituita e allora rappresentata da GIUNTA Sebastiano (come indicato anche nella stessa
intestazione della sentenza di secondo grado), nominati nel corso del procedimento
anche per l'ente dal legale rappresentante GIUNTA Sebastiano, prima indagato e poi
imputato del reato presupposto.
Il giudice d'appello investito dell'impugnazione presentata da ente non costituito e da
difensore così officiato avrebbe dovuto sindacare tale condizione sotto il profilo della
ammissibilità dell'atto attraverso la rilevazione di un difetto di legittimazione con
conseguente inammissibilità, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen, del
gravame proposto dall'ente.
L'inammissibilità non rilevata dal giudice dell'impugnazione può però essere
legittimamente dichiarata da questa Corte perché il vizio non è soggetto a sanatoria (art.
591 co 4 c.p.p.)
L'accertata inammissibilità dell'appello perché presentato da persona non legittimata
travolge anche il ricorso per cassazione che investe solo questioni relative alla decisione
di merito che stante la non ammissibilità del gravame non possono considerarsi devolute
dall'ente al giudice di secondo grado.
Alla stregua delle considerazioni espresse in accoglimento del ricorso del Procuratore
Generale la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente all'illecito
amministrativo di cui al capo E) con riferimento ai reati contestati al legale
rappresentante al capo A) con rinvio alla Corte di Appello di Reggio Calabria per nuovo
giudizio. Deve essere dichiarato inammissibile il ricorso della ARTIGIANLEGNO PRESTIGE
COFFINS Srl che condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento della
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somma di C. 2000,00 alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso del Procuratore Generale annulla la sentenza impugnata
limitatamente all'illecito amministrativo di cui al capo E) con riferimento ai reati
contestati al legale rappresentante al capo A) con rinvio alla Corte di Appello di Reggio
Calabria per nuovo giudizio. Dichiara inammissibile il ricorso della ARTIGIANLEGNO
PRESTIGE COFFINS Srl che condanna al pagamento delle spese processuali e al
versamento della somma di C. 2000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deliberato in Roma il 6.3.2019.
Il Consigliere estensore
Giovanna VERGA
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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