Sentenza Nº 27457 della Corte Suprema di Cassazione, 29-12-2016

Presiding JudgeCANZIO GIOVANNI
ECLIECLI:IT:CASS:2016:27457CIV
Judgement Number27457
Date29 Dicembre 2016
CourtSezioni Unite (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
SENTENZA
Sul ricorso (iscritto al n.r.g. 23581/14) proposto da:
Azienda Speciale Regionale MOLISE ACQUE
già
Ente Risorse Idriche
Molise ( E.R.I.M.)
In persona del Presidente
pro tempore
e legale rappresentante avv. Piero
Neri;
rappresentata e difesa, in forza di procura speciale a margine del ricorso,
dall'avv. Filippo Testa; entrambi elettivamente domiciliati in Roma, via Cipro n.
77, presso lo studio dell'avv. Cristina Speranza
- ricorrente —
Nei confronti di
/7(rtAwi44.-
Civile Sent. Sez. U Num. 27457 Anno 2016
Presidente: CANZIO GIOVANNI
Relatore: BIANCHINI BRUNO
Data pubblicazione: 29/12/2016
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Comune di BOJANO (c.f. 80002190702)
In persona del Sindaco
pro tempore
Antonio Silvestri; rappresentato e difeso, per
procura speciale a margine del controricorso, dall'avv. Prof. Giovanni Di Giando-
menico e dall'avv. Bernardino Izzi , tutti elettivamente domiciliati in Roma, via
Della Grande Muraglia n. 285 presso lo studio dell'avv. Luca Lo Bosco.
- Con troricorrente -
avente ad oggetto
ricorso contro la sentenza n 83/2013 del Tribunale Superiore delle Acque Pub-
bliche, deliberata 11 13 marzo 2013, pubblicata il 23 aprile 2014 e non notifica-
ta
*•xxxxxx
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6 dicembre
2016 dal Consigliere Relatore Dott. Bruno Bianchini;
-
uditi gli avv.ti Filippo Testa per la ricorrente e l'avv. Bernardino Izzi per il
controricorrente;
-
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco
Mauro Iacoviello , che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
-1 -
L'Ente Risorse Idriche Molise -- d'ora in poi identificato con l'acronimo
E.R.I.M.- con atto notificato il 3 ottobre 1996, citò il Comune di Boiano innan-
zi al Tribunale di Campobasso per sentirlo condannare al pagamento di lire
793.544.897, oltre interessi dalla maturazione del credito al soddisfo, per forni-
tura di acqua potabile in relazione al secondo semestre del 1989 ed all'intero
anno 1990; il Comune , costituendosi, contrastò tale richiesta eccependo innan-
zi tutto la competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche ; nel me-
rito rilevò di avere un proprio acquedotto per il rifornimento dell'acqua desti-
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nata al consumo della popolazione; eccepì infine che il Tribunale Superiore per
le Acque pubbliche, con sentenza resa il 4 marzo 1996, aveva deciso una con-
troversia insorta tra esso convenuto e l'AGENSUD per il risarcimento dei dan-
ni derivati dalla illecita captazione delle acque del fiume Biferno.
2 —
Dichiarata la incompetenza del Tribunale ordinario ed avendo la Cassazio-
ne respinto il ricorso contro tale decisione, il giudizio fu riassunto — con atto
notificato il 21 aprile 2006 - innanzi al Tribunale Regionale delle Acque presso
la Corte di Appello di Napoli dall' Agenzia Speciale Regionale MOLISE AC-
QUE , ente risultante dalla trasformazione dell' E.R.I.M. in esecuzione del
provvedimento n 281 del 4 novembre 2005 del Presidente della regione Moli-
se, reso a seguito delle leggi regionali nn 37 del 1999 e 21 del 2002 che aveva-
no istituito l'anzidetta Agenzia Regionale; il Comune di Boiano chiese il riget-
to del ricorso: a — per nullità della citazione a causa della ritenuta indetermina-
tezza della
causa petendi ;
b — per la infondatezza delle pretese , assumendo
che l'ente regionale non avesse alcun titolo per ottenere il pagamento di quanto
richiesto; c — per la carenza della prova dell'effettiva fornitura . Eccepì altresì
la compensazione di quanto eventualmente ritenuto dovuto e le somme vantate
a titolo di risarcimento del danno agito nel separato procedimento. Depositata
in giudizio una convenzione del 1961 tra la Cassa Per il Mezzogiorno ed il
Comune in merito alla fornitura idrica che la prima si impegnava a fare alla se-
conda ed al corrispettivo relativo ed effettuata una consulenza tecnica di uffi-
cio, all'udienza dell'8 luglio 2008 il Comune depositò una sentenza del Tribu-
nale Regionale delle Acque, divenuta irrevocabile il 26 febbraio 2008, con la
quale tale giudice aveva dichiarato la nullità della ricordata convenzione ed
eccepi, nelle conclusioni, l'effetto preclusivo in ordine all'
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che ne
sarebbe derivato, in quanto resa tra le stesse parti — essendo la ricorrente in ri-
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assunzione direttamente discendente dalla Regione Molise che, a sua volta, a-
veva acquisito tutti i rapporti esistenti in capo alla Cassa Per il Mezzogiorno—
ed avente ad oggetto, del pari, forniture di acqua , differenziandosene solo per
gli anni di riferimento ( 1981-1983).
3 —
Il Tribunale regionale delle Acque di Napoli pronunciò sentenza n. 151 del
2011 con la quale — per quello che qui ancora conserva di interesse — ritenne
fondata l'eccezione di giudicato in merito alla nullità della convenzione del
1961 che ritenne concretare l'unico valido titolo in forza del quale la ricorrente
poteva pretendere il pagamento delle forniture di acqua.
4 —
La MOLISE ACQUE propose appello innanzi al Tribunale Superiore delle
Acque che venne respinto con sentenza n 83, pubblicata il 23 aprile 2014 : tale
giudice in particolare ritenne dirimente il rilievo che il giudicato formatosi a
seguito della pronuncia del Tribunale Regionale delle Acque n 8 del 2007 era
opponibile all'appellante, se non direttamente, quanto meno per l'efficacia ri-
flessa che doveva essere riconosciuta contenendo un'affermazione obiettiva di
verità che non ammetteva la possibilità di un diverso accertamento; ritenne al-
tresì che non ricorresse la causa di esclusione di tale efficacia riflessa, rappre-
sentata dall'eventuale esistenza di un diritto in capo al terzo ( MOLISE AC-
QUE) autonomo rispetto al rapporto in ordine al quale il giudicato era interve-
nuto: ciò in quanto la richiesta di pagamento si basava in entrambi i casi sulla
convenzione del 1961.
5 —
Per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso la MOLISE AC-
QUE, facendo valere tre motivi; ha risposto il Comune di Bojano, proponendo
controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie.
Motivi della decisione
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§ 1 - E' infondata l'eccezione di tardività del ricorso , sollevata dal Comune
controricorrente, sulla base dell'osservazione che tra la data in cui sarebbero
stati integralmente comunicati, a cura della cancelleria del Tribunale Superiore
delle Acque, il dispositivo ed il testo integrale della gravata decisione — in ese-
cuzione del disposto di cui all'ad 202 del testo Unico sulle Acque pubbliche n.
1775/1933 - e la data di notifica del ricorso, sarebbero trascorsi oltre trenta
giorni , come stabilito dall'ad 183 dello stesso T.U. che dimidia i termini per la
proposizione del ricorso.
§ 1.a - Va innanzi tutto evidenziato che parte controricorrente contesta addirit-
tura di esser stata destinataria della notifica integrale della sentenza; erra co-
munque parte eccipiente laddove indica in giorni trenta il termine dimidiato per
proporre ricorso per cassazione mentre lo stesso è di 45 giorni , atteso che il
dimezzamento va riferito all'originario termine di 90 giorni stabilito dall'art
518 del codice di procedura del 1865, in vigore al momento dell'approvazione
del T.U. del 1933.
§ 2 - Con il primo motivo la ricorrente, deducendo la violazione degli artt 132 e
156, Il comma cpc nonché l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio,
censura la decisione del Tribunale Superiore delle Acque — siccome sorretta da
una motivazione meramente apparente - che aveva negato il carattere di novità
della eccezione di nullità della originaria convenzione — sollevata in ragione
del fatto che il Comune di Bojano, innanzi al Tribunale di Campobasso, si era
difeso nel merito e che solo in sede di riassunzione innanzi al Tribunale Regio-
nale delle Acque, aveva fatto valere l'invalidità della convenzione del 1961,
quando dunque si erano maturate le preclusioni all'ampliamento del
thema de-
cidendum-
§
2.a — Rileva altresì l'Agenzia ricorrente che, per converso, si sarebbe dovuto
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considerare la sentenza n 699 del 2011 del Tribunale di Campobasso, con la
quale era stato dato atto che con precedente decisione n 192/2011 tra il Comu-
ne e l'E.R.I.M. avente ad oggetto il pagamento dei consumi idrici per l'anno
2006, ed era stato stabilito che la gestione dell'acquedotto sarebbe spettata al
Comune in forza della convenzione del 1961 — sul presupposto dunque della
sua validità-
§ 2.b — Il motivo non è fondato perché il Comune di Bojano non aveva fatto
valere un'eccezione di nullità di un titolo negoziale, come tale oggetto di istrut-
toria e soggetta alle preclusioni già verificatesi, bensì aveva opposto l'esistenza
di un giudicato su tale invalidità, formatosi successivamente alla riassunzione
del giudizio innanzi al Tribunale Regionale delle Acque.
§ 2.b. l — Ne consegue che le ulteriori sentenze che vengono richiamate — per la
prima volta come pronunciate a seguito di una ritenuta validità della conven-
zione, sono inconferenti rispetto alla statuizione contenuta nella precedente de-
cisione n. 8 del 2007 in quanto si confronterebbero un giudicato esplicito ed
anteriore sulla invalidità di un titolo ed uno successivo, non testuale ma ricava-
bile per mera inferenza logica.
§ 2.c Le considerazioni che precedono fanno venir meno il presupposto per
censurare — per adesione acritica della decisione sul punto del Tribunale regio-
nale delle Acque — il dedotto vizio di omessa valutazione di un fatto decisivo
§ 3 — Con il secondo motivo si censura la ritenuta efficacia (diretta o riflessa)
del giudicato esterno e si deduce non solo la violazione dell'art 2909 cod civ.
bensì anche dell'art 132 cpc e il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo
per il giudizio: a - contestando che la MOUSE ACQUE fosse divenuta avente
causa della originaria stipulante Cassa Del Mezzogiorno dopo la formazione
del giudicato
condizione questa imprescindibile per l'applicazione
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dell'efficacia diretta del giudicato reso tra parti differenti- ; b - sostenendo il
differente ambito oggettivo della sentenza n. 8 del 2007 ( pagamento dei cano-
ni per gli anni 1981-1983) rispetto a quello relativo alla decisione oggetto di at-
tuale esame ( pagamento dei canoni di consumo idrico per il secondo semestre
1989 e per il 1990) ; c — negando la sussistenza dei presupposti per potersi af-
fermare l'efficacia riflessa del giudicato, in mancanza di un collegamento di
pregiudizialità-dipendenza tra le due cause e considerata la indifferenza a tal
fine di eventuali nessi di fatto o logici tra i due rapporti dedotti in giudizio.
§ 3.a Il motivo è infondato: quanto alla posteriorità del giudicato rispetto al
mutamento soggettivo , perché il Tribunale Superiore delle Acque ha posto a
base della propria decisione innanzi tutto l'effetto riflesso del precedente giudi-
cato; quanto al diverso ambito oggettivo, perché le somme pretese nei due
giudizi trovavano l'antecedente storico in diverse forniture idriche ma il rap-
porto in forza del quale queste erano state effettuate traeva origine dal mede-
simo titolo negoziale.
§ 3 - Assorbito è il terzo mezzo, relativo alla ritenuta erroneità della pronuncia
di invalidità della convenzione del 1961 , non senza omettere di considerare
che esso sarebbe anche inammissibile, siccome diretto a far valere l'erroneità
di una sentenza oramai passata in giudicato ( la citata n. 8/2007)
§ 4 — Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento
delle spese, liquidate come indicato in dispositivo; va altresì dato atto , ai sensi
dell'art 13, comma 1
quater del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei
presupposti per il versamento, da parte della medesima ricorrente, dell'ulteriore
importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a
norma del comma 1
bis
dello stesso art 13
P.Q.M.
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La Corte
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente„ al pagamento delle spese di lite che
liquida in complessivi euro 7.200, di cui 200 per esborsi, in favore del controri-
corrente; dà altresì atto, ai sensi dell'art 13, comma 1
quater
del d.P.R. n. 115
del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della
stessa ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a
quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1
bis
dello stesso art 13.
Così deciso in Roma il 6 dicembre 2016, nella camera di consiglio delle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione
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