Sentenza Nº 27225 della Corte Suprema di Cassazione, 19-06-2019

Presiding JudgeFUMU GIACOMO
ECLIECLI:IT:CASS:2019:27225PEN
Judgement Number27225
Date19 Giugno 2019
CourtQuarta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
MANUGUERRA CARLO nato a FAVIGNANA il 15/03/1950
GIANQUINTO DANILO nato a ERICE il 22/03/1982
SOCIETA' VETOR P.A.
avverso la sentenza del 26/09/2014 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Gen. FERDINANDO
LIGNOLA
che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con
riguardo al capo b) dell'imputazione perché estinto per intervenuta prescrizione e
l'annullamento con rinvio per la rideterminazione della pena per il residuo reato.
Rigetto nel resto.
Uditi i difensori:
- per le parti civili Buonomo Pietro, Buonomo Rita, Buonomo Vincenzo e Repole Luisa
l'avv. Colletti Sabina del Foro di Roma in sostituzione dell'avv. Di Meglio Giuseppe;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 27225 Anno 2019
Presidente: FUMU GIACOMO
Relatore: PEZZELLA VINCENZO
Data Udienza: 30/05/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
-
per la parte civile Manfredi Cristian l'avv. Staropoli Arturo del Foro di Napoli, in
proprio;
-
per le parti civili Manfredi Assunta, Manfredi Gaetana, Manfredi Gennaro, Manfredi
Raimondo, Manfredi Vincenza, e Repoli Elisa l'avv. Staropoli Arturo in sostituzione
dell'avv. Molinaro Lorenzo Bruno Antonio;
-
per le parti civili Visaggio Archina e Manfredi Manuel l'avv. Staropoli Arturo in
sostituzione dell'avv. Bassetta Marco del Foro di Napoli
che hanno tutti chiesto il rigetto dei ricorsi degli imputati e depositato conclusioni
scritte e nota spese.
RITENUTO IN FATTO
1.
Il presente processo riguarda la drammatica vicenda dell'affondamento del
peschereccio "Padre Pio" a seguito dell'impatto con
la nave
cisterna "Audace A"
che nell'estate del 2005 provocò la morte di tre persone, il comandante e armatore
del peschereccio, Salvatore Vespoli di 43 anni e i marinai Antonio Buonomo di 20
anni e Antonio Manfredi di 44 anni.
Alle due di notte del 29 giugno 2005 il peschereccio "Padre Pio" si trovava al
largo di Casamicciola, in procinto di iniziare l'attività di pesca, nel tratto di mare
che separa l'isola d'Ischia dai litorali di Pozzuoli e Bacoli, con tre uomini d'equipag-
gio, quando impattò con la nave cisterna "Audace A", con sette uomini d'equipag-
gio, che transitava in zona trasportando un carico di acqua potabile di 922 tonnel-
late destinato al porto di Ventotene.
Pochi minuti dopo l'impatto, alle 2 e 14 minuti di quella notte funesta, partì la
richiesta di soccorso raccolta dalla centrale operativa della Capitaneria di Porto di
Napoli, Il motopeschereccio colò velocemente a picco portando con sé i corpi degli
sfortunati membri dell'equipaggio che rimasero sui fondali dell'isola per lungo
tempo. La prima salma, quella del giovane Antonio Buonomo, venne ritrovata po-
chi giorni dopo l'incidente, riportata in superficie dagli uomini dei Vigili del Fuoco.
Il secondo corpo, quello di Antonio Manfredi venne ritrovata grazie ai mezzi della
ditta Deep Sea Tecnology, incaricata dalla Regione. Dopo nove giorni di ricerche
sui fondali marini le operazioni vennero ultimate con il recupero del corpo di Sal-
vatore Vespoli dalla sala macchine del peschereccio.
2.
In relazione a quei fatti, Carlo Manuguerra e Danilo Gianquinto rispettiva-
mente comandante e timoniere della nave cisterna "Audace A", venivano giudicati
dal Tribunale di Napoli in composizione collegiale per rispondere:
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a) del reato p. e p. dagli artt. 113 - 428- 449 co. 2 c.p., perché in cooperazione
tra loro, rispettivamente nella qualità di comandante della nave e di marinaio -
timoniere - per colpa, consistita in negligenza, imperizia e imprudenza ed in par-
ticolare per aver omesso:
1.
di mutare la propria rotta e la propria velocità e comunque per aver omesso
di compiere ogni altra manovra, al fine di evitare l'abbordaggio con altra nave che
si trovava in posizione ravvicinata, in violazione della regola n. 17 punto b) del
Regolamento Internazionale per Prevenire gli Abbordi in Mare ratificato in Italia
con legge del 27.12.1977 n. 1085;
2.
di utilizzare il radar di bordo o comunque ogni altro mezzo a disposizione
adatti alle circostanze ed alle condizioni del momento, per stabilire se esiste il
rischio di abbordaggio, ai sensi della regola n. 7 lettere a) e b) del Regolamento
Internazionale per prevenire gli Abbordi in Mare " ratificato in Italia con legge dei
27.12.1977 n. 1085;
3.
di predisporre un appropriato servizio di vedetta visivo e/o auditivo, utiliz-
zando tutti i mezzi a disposizione adatti alle circostanze ed alle condizioni del mo-
mento, per stabilire se esiste il rischio di abbordaggio;
4.
di adottare segnali di manovra e di avvertimento alla nave che si trova in
posizione ravvicinata e che non si riesce a capire quali siano le intenzioni di ma-
novra, come previsto dalla regola n. 34 lett. d) del Regolamento Internazionale
per Prevenire gli Abbordi in Mare " ratificato in Italia con legge del 27.12.1977 n.
1085 cagionavano il naufragio del Moto Peschereccio denominato " Padre Pio",
iscritto nel Registro della Navi Minori e galleggianti con N. 6NA005, di proprietà
della Società Armatrice U.E.P. Soc. Coop. A.r.l. S. Giovanni Giuseppe della Croce,
con sede in Ischia;
b) del reato p. e p. dagli artt. 113-589 c.p., perché in cooperazione tra loro,
rispettivamente nella qualità di comandante della nave e di marinaio - timoniere -
per colpa, consistita in negligenza, imperizia e imprudenza ed in particolare te-
nendo la condotta omissiva meglio descritta al capo a), in violazione, delle regole
del Regolamento Internazionale per Prevenire gli Abbordi in Mare " ratificato in
Italia con legge del 27 12 1977 n 1085, cagionavano la morte di Nespoli Salvatore,
Manfredi Antonio e Buonomo Antonio, i quali si trovavano a bordo del Moto Pe-
schereccio denominato Padre Pio".
Reati commessi in Ischia (NA) il 29.6.2005
Il giudice di prime cure, con sentenza del
22/6/2010,
dichiarava entrambi
gli imputati responsabili dei reati loro ascritti e, concesse loro le circostanze atte-
nuanti generiche, unificati i reati ex art. 81 cod. pen., li condannava alla pena di
anni due e mesi sei di reclusione ciascuno, oltre al pagamento delle spese proces-
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