Sentenza Nº 27194 della Corte Suprema di Cassazione, 23-10-2019

Presiding JudgeGENOVESE FRANCESCO ANTONIO
ECLIECLI:IT:CASS:2019:27194CIV
Date23 Ottobre 2019
Judgement Number27194
CourtPrima Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
Civile Sent. Sez. 1 Num. 27194 Anno 2019
Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO
Relatore: VALITUTTI ANTONIO
Data pubblicazione: 23/10/2019
SENTENZA
sul ricorso
27784/2014
proposto da:
Pesavento Giuliano, in proprio e nella qualità di legale
rappresentante del Consorzio fra i Caseifici dell'Altopiano di Asiago
soc. coop. a r.I.,
elettivamente
domiciliato
in Roma, Foro Traiano
n.l/A,
presso lo studio dell'avvocato Garofalo Luigi, che lo
rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
-ricorrente
-
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del
Direttore
pro
tempore,
domiciliato
in
Roma, Via dei Portoghesi n.12, presso l'Avvocatura
Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;
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-resistente-
contro
Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari
e Forestali, in persona
del Ministro pro
tempore,
domiciliato
in Roma, Via dei Portoghesi
n.12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e
difende ape legis;
-resistente -
avverso
la
sentenza n.
1101/2014
della
CORTE
D'APPELLO
di
VENEZIA, depositata
il
19/05/2014;
udita
la
relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
31/05/2019
dal cons. VALITUTTI ANTONIO;
udito
il
P.M.
in persona del
Sostituto
Procuratore Generale
ZENO
IMMACOLATA che
ha
concluso
per
il
rigetto
dei
motivi
da 2 a 5,
inammissibilità o in subordine
rigetto
dei restanti
motivi;
udito,
per
il
ricorrente, l'Avvocato Federica Scafarelli, con delega,
che
ha
chiesto l'accoglimento di ricorso o in subordine rimessione
alla Corte di Giustizia.
FATTI
DI
CAUSA
l.
Con ordinanza notificata in data 21
settembre
2011,
il
Ministero delle Politiche Agricole,
Alimentari
e Forestali ingiungeva a
Giuliano Pesavento, ed
al
Consorzio fra i Caseifici dell'Altopiano di
Asiago soc. coop. a r.I., quali coobbligati solidali ex
art.
6 della legge
n. 689 del 1981,
il
pagamento di una sanzione
amministrativa
pari
ad Euro
2.000,00.
L'Amministrazione contestava agli
ingiunti
la
violazione
dell'art.
2, comma 2, del d.lgs. 19
novembre
2004,
n.
297, per avere utilizzato, sugli imballaggi -cd.
pelures
-di alcune
forme
di
formaggio
prodotte
dal Consorzio,
la
dicitura «Altopiano di
Asiago»,
ritenuta
evocativa della Denominazione di Origine Protetta
(D.O.P.) «Asiago»,
traendo
in tal
modo
in inganno
il
consumatore,
2

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