Sentenza Nº 26989 della Corte Suprema di Cassazione, 27-12-2016

Presiding JudgeAMOROSO GIOVANNI
ECLIECLI:IT:CASS:2016:26989CIV
Date27 Dicembre 2016
Judgement Number26989
CourtSezioni Unite (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
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SENTENZA
sul ricorso 22326-2014 proposto da:
GALGANO DOMENICA, nella qualità di amministratore unico della
TURISTICA SERINESE S.R.L., domiciliata in ROMA, presso la
CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata
e difesa dall'avvocato ANNA MARIA VITTORIA VECCHIONE,
per delega a margine del ricorso;
Civile Sent. Sez. U Num. 26989 Anno 2016
Presidente: AMOROSO GIOVANNI
Relatore: DE CHIARA CARLO
Data pubblicazione: 27/12/2016
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
- ricorrente -
contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI
APPELLO DI NAPOLI;
- intimato -
avverso la sentenza n. 124/2014 della CORTE D'APPELLO di
NAPOLI, depositata il 27/06/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza
dell'08/11/2016 dal Consigliere Dott. CARLO DE CHIARA;
udito l'Avvocato Anna Maria Vittoria VECCHIONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
LUIGI SALVATO, che ha concluso per l'ammissibilità del ricorso ex
art. 111 Costituzione e il rigetto del medesimo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d'appello di Napoli ha respinto il reclamo proposto
dalla Turistica Serinese s.r.l. avverso il decreto con cui il Tribunale di
Avellino aveva negato l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione
dei debiti, ai sensi dell'art. 182
bis
legge fallim., stipulato dalla società
con i propri creditori. Ha accertato, infatti, che l'accordo non
raggiungeva la soglia minima del 60 % dei crediti, illegittimamente
calcolata dalla società debitrice escludendo del tutto quelli, di importo
assai rilevante, della Banca della Campania s.p.a., che erano stati
«contestati in maniera del tutto o in parte non convincente».
La società debitrice ha proposto ricorso per cassazione
ribadendo le contestazioni nei confronti dei crediti della Banca della
Campania — oppostasi all'omologazione — e la conseguente irrilevanza
dei medesimi, a suo avviso, a fini del calcolo della percentuale.
Ric. 2014 n. 22326 sez. SU - ud. 08-11-2016
-2-
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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